40.2005.168
Riduzione del 50% del valore metrico della superficie di terreno in zona di pianificazione.
28 giugno 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
40.2005.168
Data decisione, Autorità:
28.06.2006, TE
Titolo:
Riduzione del 50% del valore metrico della superficie di terreno in zona di pianificazione.
STIMA / STIME
art. 15segg LST
art. 38 cpv. 3 LST
Incarto n.
40.2005.168
__________
Lugano
28 giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Ferruccio Robbiani
ing. Eraldo Pianetti
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 25/26 agosto 2005 da
-
RI 1,
-
RI 2
tutti
rappr. dall’ RA 1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 29 luglio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1171 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 17 febbraio 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 1171 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 153'235.-.
Il
reclamo interposto in data 11 agosto 2004 da RI 1 e RI 2 è stato respinto
dall’UCS con decisione 29 luglio 2005.
L’autorità
di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che il fondo si
trova in parte in zona R2 e in parte in “zona di pianificazione ai sensi del
DEPT”. Ritenuto che la stima viene determinata nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova il fondo al momento della determinazione dei nuovi
valori immobiliari, l’UCS ha evidenziato che eventuali future modifiche
verranno considerate con la procedura “aggiornamenti particolari”, previa
segnalazione da parte del Comune.
3. Con
ricorso 25/26 agosto 2005 RI 1 e RI 2 sono insorte innanzi a questo Tribunale
postulando l’aumento del valore di stima da CHF 153'235.- a CHF 367'744.-, come
specificato con scritto 23 giugno 2006, che rettifica l’errore di moltiplicazione
e di somma contenuto a pagina 5 del ricorso e di riflesso nel petitum. Ciò
poiché il fondo si troverebbe interamente in zona edificabile fintanto che il
Consiglio Comunale e il Consiglio di Stato non avranno adottato il nuovo PR e
definito la pianificazione dell’attuale zona DEPT. A mente delle ricorrenti,
ritenuto che la zona di pianificazione DEPT è tale dal 1999 e che a breve il
Comune non appare in grado di prendere le misure pianificatorie del caso né
tantomeno di metterle in vigore, la zona di pianificazione verrà
necessariamente a cadere e il fondo rimarrà in zona edificabile.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 17 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato
che il terreno definito rimanente (non edificabile) dall’UCS è essenzialmente
terrazzato e vignato. Ad est confina con via __________.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 e RI 2, proprietarie dell’oggetto
stimato e destinatarie della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione
è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio
all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per
la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è
inoltre vincolata dalle domande delle ricorrenti e può riformare la decisione
anche a loro danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente
eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo
la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2.
Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
Considerandi
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
ampliamento della costruzione.
6.3
Il
valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il
reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento
è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di
mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Se
non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo
da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante
fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono
determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e
significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore
metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto
del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento
sulla stima ufficiale).
Ove
vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto
l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente
conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
In
primo luogo, sulla base della comunicazione 17 febbraio 2006 dell’Ufficio
tecnico comunale di __________, il Tribunale, che deve di principio accertare
d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa e non è
vincolato dalle domande delle ricorrenti, modifica la superficie di terreno che
secondo il piano regolatore comunale si trova in zona R2 da 390 mq a 425 mq
(424,63 mq arrotondati a 425 mq), con la conseguenza che il terreno rimanente
deve essere considerato pari a 2'442 mq.
7.2
In
concreto, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso considerando il valore
metrico unitario stabilito per la zona R2, di CHF/mq 145.-, dedotto un
correttivo del 50%.
Ciò
poiché la superficie di terreno di 2'442 mq, anche se attualmente è soggetta ad
importanti restrizioni di pianificazione che ne riducono sensibilmente il
valore venale ed edilizio, rimane pur sempre potenzialmente alienabile e
conserva indiscutibilmente un certo valore di mercato, dovuto anche al fatto
che in precedenza si trovava già in zona edificabile e che il Comune dovrà
deciderne a breve il nuovo orientamento pianificatorio o la zona di pianificazione
verrà inevitabilmente a decadere (art. 62 e 62a LaLPT).
Del
resto è chiaro che in caso di modifica del piano regolatore il Municipio dovrà
darne tempestivo avviso all’UCS, che procederà ad un aggiornamento particolare
dal valore ufficiale di stima (art. 8 cpv. 1 Lst.).
7.3
Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non
prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo
sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente
conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mapp. no. 1171 RFD di __________ stabilito in CHF
332'336.-, come da scheda di calcolo annessa.
8.2
La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico
delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 4/5 per l’Ufficio
cantonale di stima e del rimanente 1/5 per le ricorrenti (art. 38 cpv. 4 Lst.).
L’UCS rifonderà inoltre alle ricorrenti CHF 300.- a titolo di ripetibili
parziali.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mappale no. 1171 RFD di __________ stabilito in
CHF 332'336.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta
per 4/5 a carico dell’Ufficio cantonale di stima e per il restante 1/5 a carico
delle ricorrenti.
L’Ufficio
cantonale di stima rifonderà inoltre alle ricorrenti l’importo di CHF 300.- a
titolo di ripetibili parziali.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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