40.2005.169
Ulteriore riduzione del 15% sul valore metrico del terreno eccedente in quanto situato ad una quota inferiore rispetto al resto del terreno e privo di accesso diretto.
10 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.169
Data decisione, Autorità:
10.04.2006, TE
Titolo:
Ulteriore riduzione del 15% sul valore metrico del terreno eccedente in quanto situato ad una quota inferiore rispetto al resto del terreno e privo di accesso diretto.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 2 e 3 LST
art. 16 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.169
__________
Lugano
10 aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Ferruccio Robbiani
ing. Eraldo Pianetti
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 27/29 agosto 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 29 luglio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 780 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 17 febbraio 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 780 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 519'015.-.
Il
reclamo interposto in data 1. settembre 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS
con decisione 29 luglio 2005.
L’autorità
di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che le
caratteristiche del terreno eccedente non giustificano l’applicazione di un
correttivo sul relativo valore metrico.
3. Con
ricorso 27/29 agosto 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando la
riduzione del valore di stima del terreno eccedente sub. d, di 657 mq, da
CHF/mq 123.50 a CHF/mq 90.-. Ciò poiché tale superficie si trova ad un livello
inferiore di ca. 5 m rispetto alla restante porzione del terreno ed è
raggiungibile unicamente tramite un ripido sentiero. Inoltre, la creazione di
un futuro accesso carrozzabile risulta problematica e la vicinanza
dell’autostrada, fonte di inquinamento fonico ed atmosferico, riduce il valore
effettivo del mappale.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 17 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato
che il sub. d, una porzione di terreno prativa e pianeggiante soggetta a carico
fonico derivante dalla vicina autostrada, si trova ad una quota inferiore di
ca. 6-7 m rispetto al sub. b. L’accesso è garantito unicamente tramite un
sentiero che collega i due subalterni.
A
valle il fondo confina con un’area forestale appartenente al mapp. no. 783.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e
destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente
eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo
la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
Considerandi
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
6.2
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Nella
fattispecie concreta il Tribunale accoglie il ricorso applicando un ulteriore
correttivo del -15% sul valore metrico della superficie di terreno eccedente
sub. d, di 657 mq. Ciò poiché, trovandosi ad un una quota inferiore di ca. 6-7
m rispetto al sub. b ed essendo priva di un accesso diretto, risulta
penalizzata rispetto alla porzione di terreno superiore.
Viene
inoltre confermato il correttivo del -5% per topografia del terreno applicato
dall’UCS su tutta la superficie del mappale, che risulta effettivamente di
forma allungata.
7.2
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
In
particolare, nella determinazione del valore di base dei terreni presenti nella
specifica zona residenziale semi-estensiva (R3) già si è tenuto conto della
loro posizione e della vicinanza dell’autostrada, posto che il valore assegnato
a tali terreni, decisamente prudenziale rispetto al prezzo normalmente
conseguibile per oggetti analoghi in una libera contrattazione, è stato fissato
in CHF/mq 130.-
Nella
fattispecie concreta non sussistono pertanto elementi negativi tali da
giustificare un’ulteriore riduzione del valore metrico del terreno per
immissioni moleste.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale
no. 780 RFD di __________ stabilito in CHF 475'395.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 780 RFD di __________ stabilito in CHF
475'395.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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