Lexipedia

Decisione

40.2005.169

Ulteriore riduzione del 15% sul valore metrico del terreno eccedente in quanto situato ad una quota inferiore rispetto al resto del terreno e privo di accesso diretto.

10 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 780 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 519'015.-.

Il

reclamo interposto in data 1. settembre 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS

con decisione 29 luglio 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che le

caratteristiche del terreno eccedente non giustificano l’applicazione di un

correttivo sul relativo valore metrico.

3. Con

ricorso 27/29 agosto 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando la

riduzione del valore di stima del terreno eccedente sub. d, di 657 mq, da

CHF/mq 123.50 a CHF/mq 90.-. Ciò poiché tale superficie si trova ad un livello

inferiore di ca. 5 m rispetto alla restante porzione del terreno ed è

raggiungibile unicamente tramite un ripido sentiero. Inoltre, la creazione di

un futuro accesso carrozzabile risulta problematica e la vicinanza

dell’autostrada, fonte di inquinamento fonico ed atmosferico, riduce il valore

effettivo del mappale.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 17 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato

che il sub. d, una porzione di terreno prativa e pianeggiante soggetta a carico

fonico derivante dalla vicina autostrada, si trova ad una quota inferiore di

ca. 6-7 m rispetto al sub. b. L’accesso è garantito unicamente tramite un

sentiero che collega i due subalterni.

A

valle il fondo confina con un’area forestale appartenente al mapp. no. 783.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e

destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

Considerandi

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

6.2

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta il Tribunale accoglie il ricorso applicando un ulteriore

correttivo del -15% sul valore metrico della superficie di terreno eccedente

sub. d, di 657 mq. Ciò poiché, trovandosi ad un una quota inferiore di ca. 6-7

m rispetto al sub. b ed essendo priva di un accesso diretto, risulta

penalizzata rispetto alla porzione di terreno superiore.

Viene

inoltre confermato il correttivo del -5% per topografia del terreno applicato

dall’UCS su tutta la superficie del mappale, che risulta effettivamente di

forma allungata.

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

In

particolare, nella determinazione del valore di base dei terreni presenti nella

specifica zona residenziale semi-estensiva (R3) già si è tenuto conto della

loro posizione e della vicinanza dell’autostrada, posto che il valore assegnato

a tali terreni, decisamente prudenziale rispetto al prezzo normalmente

conseguibile per oggetti analoghi in una libera contrattazione, è stato fissato

in CHF/mq 130.-

Nella

fattispecie concreta non sussistono pertanto elementi negativi tali da

giustificare un’ulteriore riduzione del valore metrico del terreno per

immissioni moleste.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 780 RFD di __________ stabilito in CHF 475'395.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 780 RFD di __________ stabilito in CHF

475'395.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster