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Decisione

40.2005.17

nullità ab initio della stima in quanto il rustico non é identificabile quale fondo ai sensi dell'art. 2 Lst. Non può essere stimato individualmente bensì quale parte integrante della proprietà patriz

30 agosto 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2.

2.1.

RI

1 è destinatario della decisione 1. febbraio 2004 nella quale, per l’oggetto

identificato come fondo 19A VM di __________, edificio abitativo di 47 mq e

sottostante terreno di pari dimensioni, l’UCS ha esposto un valore di stima

complessivo di CHF 26'004.- (doc.B).

2.2.

RI

1 ha interposto reclamo in data 27 agosto 2004 (doc.C) segnalando che l’edificio

ubicato sul mapp. no. 2001 RFD di __________ é di proprietà patriziale e di

essere semplice beneficiario, insieme alla sorella __________, di un diritto di

godimento, ritenuto che la domanda finalizzata a rivendicare la proprietà sul

rustico, presentata alla fine degli anni ’80 in sede di allestimento del

Registro fondiario definitivo (RFD), fu respinta con decisione del 13 febbraio

1989 (doc.H).

Pertanto,

non essendo titolare di alcun diritto di proprietà e poiché a suo avviso un

diritto di godimento non é configurabile come fondo ai sensi della Lst., la

stima non è da esporre a suo nome, bensì da notificare al Patriziato di __________.

Il reclamante ha pure contestato il reddito teorico siccome eccessivo, poiché

il rustico sarebbe abitabile per soli 3-4 mesi all’anno e non per i sei

considerati.

Con

decisione 16 febbraio 2005 (doc.D), l’UCS ha parzialmente accolto il ricorso

riducendo il volume dell’edificio A da mc 258 a mc 247, la superficie del

terreno non edificabile da mq 47 a mq 45, la superficie abitabile da mq 32 a mq

31 e il reddito presunto da CHF 3'558.40 a CHF 3'281.04.

La

stima complessiva è quindi stata corretta e portata a CHF 25'004.-

L’UCS

si è peraltro limitato ad affermare che da un controllo presso la cancelleria

comunale il mappale risulta essere di proprietà di RI 1 e __________.

2.3.

Con

ricorso 12 marzo 2005 RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale di espropriazione

riproponendo in toto le censure già esposte in prima sede.

3.

3.1.

La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst.

3.2.

La

legittimazione a presentare reclamo e ricorso contro la decisione di stima

spetta ai proprietari e ai titolari di diritti reali (art. 34 cpv. 1 e 37 cpv.

1 Lst.).

Il

ricorrente, come ancora si vedrà, non compare né è individuabile a RF quale

proprietario o titolare di un diritto reale (art. 972 cpv. 1 CC). Nondimeno è

destinatario della decisione impugnata oltre che leso direttamente nei suoi

legittimi interessi ai sensi dell’ art. 43 LPAmm., ritenuto che i valori della

sostanza immobiliare, stabiliti con l’accertamento ufficiale di stima, servono

quale base di calcolo per il prelievo di pubblici tributi (art. 1 Lst.).

Il

gravame, peraltro tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

4.

4.1.

A

norma dell’art. 2 cpv. 2 Lst. sono considerati fondi i beni immobili, i diritti

per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario, le miniere e le

quote di comproprietà di un fondo.

Nell’inquadrare

il concetto di fondo la legge riprende dunque, sostanzialmente, quello sancito

dall’art. 655 cpv. 2 CC puntualizzando, peraltro, che sono di pertinenza dei

fondi anche le parti costitutive, gli accessori e le costruzioni mobili posate

con l’intenzione di annetterle durevolmente al fondo (art. 2 cpv. 3 lett. a e b

Lst.). Nel catalogo delle pertinenze si annoverano, infine, le costruzioni su

fondo altrui senza un diritto di superficie per sé stante e permanente (lett.

c), ossia, ad esempio, le costruzioni realizzate sulla base di accordi

contrattuali non intavolati a RF oppure i diritti di precario riconducibili ad

accordi a termine che consentono l’utilizzo del fondo (Messaggio 4375

del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima

ufficiale della sostanza immobiliare ad art. 2; Rapporto sul messaggio

del 20 settembre 1996 ad art. 2).

4.2.

I

fondi sono valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al

momento della stima (art. 5 Lst.).

5.

5.1.

Dagli

accertamenti effettuati da questo Tribunale è emerso che nel Comune di __________

non esiste alcun fondo intavolato con il numero di mappa 19A VM e che questa

sigla, riportata in tutti i documenti riguardanti la procedura di stima,

corrisponde in realtà al numero assegnato al rustico nell’inventario degli

edifici situati fuori dalle zone edificabili. L’edificio è contrassegnato con

l’indice III sulla mappa fotogrammetrica __________ approvata il 28 ottobre 1980

e sorge sulla part. no. 2001 ubicata in località __________ di proprietà del

Patriziato di __________ (cfr. scritto 19 luglio 2005 del geometra revisore

ing. __________; estratto RFD).

Alla

fine degli anni ’80, quando fu impiantato il RFD, RI 1 rivendicò, per sé e per

gli altri eredi fu __________, la proprietà sul rustico. Tuttavia, considerato

che l’intavolazione era subordinata all’esistenza di un diritto e che nel caso

specifico, dichiaratamente, dagli atti della misurazione catastale la proprietà

rivendicata non risultava affatto, la domanda fu respinta con decisione del 13

febbraio 1989 (doc. H pti. 1-5).

L’azione

in rivendicazione davanti al giudice ordinario, fondata sull’art. 108 cpv. 3

della Legge organica patriziale del 29 gennaio 1962, espressamente riservata

nella decisione medesima (doc. H pto. 6), non fu mai introdotta.

Ad

oggi non si è trovato riscontro di alcuna mutazione riguardante il rustico.

Una

traccia della sua presenza è data in via del tutto generica nel RFD sul foglio

riferibile al mapp. no. 2001 con la semplice menzione “Stalle private 2001/I A

2001/XIX Minuta 30.09.1988” (confronta estratto).

5.2.

Ciò

premesso si ha dunque che il rustico in questione non è intavolato

singolarmente come fondo ai sensi dell’art. 943 cpv. 1 CC ossia né come bene

immobile (art. 3 RRF), né come diritto di superficie per sé stante e permanente

(art. 675, 679 CC; art. 7 RRF) e tantomeno come quota di comproprietà (art. 656

cpv. 1 CC; art. 10a RRF).

Per

altro verso non risulta che il rustico sia stato costruito sul fondo del

Patriziato dal ricorrente e che questi possa vantare un qualsiasi diritto

dipendente da convenzioni di ordine precario a termine o da accordi

contrattuali di altra natura non iscritti a RF, dal momento che, per

tradizione, i rustici sono concessi in uso ai patrizi in forma di semplici

permessi e godimenti disciplinati dal Regolamento patriziale che, a sua volta,

rinvia sommariamente alla consuetudine (doc. H pto. 5; scritto 6 luglio 2005

dell’ Amministrazione patriziale). La nota menzione, infine, non è costitutiva

di alcun diritto.

Stando

a tali risultanze, il rustico non è identificabile come fondo ai sensi

dell’art. 2 Lst., motivo per cui non può essere stimato individualmente bensì

soltanto come parte integrante della proprietà patriziale al mapp. no. 2001

(art. 667 e 668 CC).

Ciò

comporta la nullità ab initio della stima, ritenuto che già il formulario per

la raccolta dei dati (art. 29 e 30 cpv. 1 Lst.) avrebbe dovuto essere trasmesso

al Patriziato di __________ e non al qui ricorrente.

Di

conseguenza, il ricorso è accolto con addebito delle spese processuali, di CHF

750.-, all’UCS (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza è constatata la nullità delle decisioni

di stima emesse dall’UCS in data 1. febbraio 2004 e 16 febbraio 2005.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 750.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima, Bellinzona.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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