40.2005.17
nullità ab initio della stima in quanto il rustico non é identificabile quale fondo ai sensi dell'art. 2 Lst. Non può essere stimato individualmente bensì quale parte integrante della proprietà patriz
30 agosto 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
40.2005.17
Data decisione, Autorità:
30.08.2005, TE
Titolo:
nullità ab initio della stima in quanto il rustico non é identificabile quale fondo ai sensi dell'art. 2 Lst. Non può essere stimato individualmente bensì quale parte integrante della proprietà patriziale.
STIMA / STIME
art. 642segg CC
art. 943 cpv. 1 CC
art. 972 cpv. 1 CC
art. 1 LST
art. 2 cpv. 2 e 3 LST
art. 5 LST
Incarto n.
40.2005.17
__________
Lugano
30 agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Bruno Buzzini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 12/14 marzo 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 16 febbraio 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________
relativamente
al mappale no. 19A VM di __________,
sentito il
ricorrente in data 30 maggio 2005 presso la Casa comunale di __________,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2.
2.1.
RI
1 è destinatario della decisione 1. febbraio 2004 nella quale, per l’oggetto
identificato come fondo 19A VM di __________, edificio abitativo di 47 mq e
sottostante terreno di pari dimensioni, l’UCS ha esposto un valore di stima
complessivo di CHF 26'004.- (doc.B).
2.2.
RI
1 ha interposto reclamo in data 27 agosto 2004 (doc.C) segnalando che l’edificio
ubicato sul mapp. no. 2001 RFD di __________ é di proprietà patriziale e di
essere semplice beneficiario, insieme alla sorella __________, di un diritto di
godimento, ritenuto che la domanda finalizzata a rivendicare la proprietà sul
rustico, presentata alla fine degli anni ’80 in sede di allestimento del
Registro fondiario definitivo (RFD), fu respinta con decisione del 13 febbraio
1989 (doc.H).
Pertanto,
non essendo titolare di alcun diritto di proprietà e poiché a suo avviso un
diritto di godimento non é configurabile come fondo ai sensi della Lst., la
stima non è da esporre a suo nome, bensì da notificare al Patriziato di __________.
Il reclamante ha pure contestato il reddito teorico siccome eccessivo, poiché
il rustico sarebbe abitabile per soli 3-4 mesi all’anno e non per i sei
considerati.
Con
decisione 16 febbraio 2005 (doc.D), l’UCS ha parzialmente accolto il ricorso
riducendo il volume dell’edificio A da mc 258 a mc 247, la superficie del
terreno non edificabile da mq 47 a mq 45, la superficie abitabile da mq 32 a mq
31 e il reddito presunto da CHF 3'558.40 a CHF 3'281.04.
La
stima complessiva è quindi stata corretta e portata a CHF 25'004.-
L’UCS
si è peraltro limitato ad affermare che da un controllo presso la cancelleria
comunale il mappale risulta essere di proprietà di RI 1 e __________.
2.3.
Con
ricorso 12 marzo 2005 RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale di espropriazione
riproponendo in toto le censure già esposte in prima sede.
3.
3.1.
La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst.
3.2.
La
legittimazione a presentare reclamo e ricorso contro la decisione di stima
spetta ai proprietari e ai titolari di diritti reali (art. 34 cpv. 1 e 37 cpv.
1 Lst.).
Il
ricorrente, come ancora si vedrà, non compare né è individuabile a RF quale
proprietario o titolare di un diritto reale (art. 972 cpv. 1 CC). Nondimeno è
destinatario della decisione impugnata oltre che leso direttamente nei suoi
legittimi interessi ai sensi dell’ art. 43 LPAmm., ritenuto che i valori della
sostanza immobiliare, stabiliti con l’accertamento ufficiale di stima, servono
quale base di calcolo per il prelievo di pubblici tributi (art. 1 Lst.).
Il
gravame, peraltro tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
4.
4.1.
A
norma dell’art. 2 cpv. 2 Lst. sono considerati fondi i beni immobili, i diritti
per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario, le miniere e le
quote di comproprietà di un fondo.
Nell’inquadrare
il concetto di fondo la legge riprende dunque, sostanzialmente, quello sancito
dall’art. 655 cpv. 2 CC puntualizzando, peraltro, che sono di pertinenza dei
fondi anche le parti costitutive, gli accessori e le costruzioni mobili posate
con l’intenzione di annetterle durevolmente al fondo (art. 2 cpv. 3 lett. a e b
Lst.). Nel catalogo delle pertinenze si annoverano, infine, le costruzioni su
fondo altrui senza un diritto di superficie per sé stante e permanente (lett.
c), ossia, ad esempio, le costruzioni realizzate sulla base di accordi
contrattuali non intavolati a RF oppure i diritti di precario riconducibili ad
accordi a termine che consentono l’utilizzo del fondo (Messaggio 4375
del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare ad art. 2; Rapporto sul messaggio
del 20 settembre 1996 ad art. 2).
4.2.
I
fondi sono valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento della stima (art. 5 Lst.).
5.
5.1.
Dagli
accertamenti effettuati da questo Tribunale è emerso che nel Comune di __________
non esiste alcun fondo intavolato con il numero di mappa 19A VM e che questa
sigla, riportata in tutti i documenti riguardanti la procedura di stima,
corrisponde in realtà al numero assegnato al rustico nell’inventario degli
edifici situati fuori dalle zone edificabili. L’edificio è contrassegnato con
l’indice III sulla mappa fotogrammetrica __________ approvata il 28 ottobre 1980
e sorge sulla part. no. 2001 ubicata in località __________ di proprietà del
Patriziato di __________ (cfr. scritto 19 luglio 2005 del geometra revisore
ing. __________; estratto RFD).
Alla
fine degli anni ’80, quando fu impiantato il RFD, RI 1 rivendicò, per sé e per
gli altri eredi fu __________, la proprietà sul rustico. Tuttavia, considerato
che l’intavolazione era subordinata all’esistenza di un diritto e che nel caso
specifico, dichiaratamente, dagli atti della misurazione catastale la proprietà
rivendicata non risultava affatto, la domanda fu respinta con decisione del 13
febbraio 1989 (doc. H pti. 1-5).
L’azione
in rivendicazione davanti al giudice ordinario, fondata sull’art. 108 cpv. 3
della Legge organica patriziale del 29 gennaio 1962, espressamente riservata
nella decisione medesima (doc. H pto. 6), non fu mai introdotta.
Ad
oggi non si è trovato riscontro di alcuna mutazione riguardante il rustico.
Una
traccia della sua presenza è data in via del tutto generica nel RFD sul foglio
riferibile al mapp. no. 2001 con la semplice menzione “Stalle private 2001/I A
2001/XIX Minuta 30.09.1988” (confronta estratto).
5.2.
Ciò
premesso si ha dunque che il rustico in questione non è intavolato
singolarmente come fondo ai sensi dell’art. 943 cpv. 1 CC ossia né come bene
immobile (art. 3 RRF), né come diritto di superficie per sé stante e permanente
(art. 675, 679 CC; art. 7 RRF) e tantomeno come quota di comproprietà (art. 656
cpv. 1 CC; art. 10a RRF).
Per
altro verso non risulta che il rustico sia stato costruito sul fondo del
Patriziato dal ricorrente e che questi possa vantare un qualsiasi diritto
dipendente da convenzioni di ordine precario a termine o da accordi
contrattuali di altra natura non iscritti a RF, dal momento che, per
tradizione, i rustici sono concessi in uso ai patrizi in forma di semplici
permessi e godimenti disciplinati dal Regolamento patriziale che, a sua volta,
rinvia sommariamente alla consuetudine (doc. H pto. 5; scritto 6 luglio 2005
dell’ Amministrazione patriziale). La nota menzione, infine, non è costitutiva
di alcun diritto.
Stando
a tali risultanze, il rustico non è identificabile come fondo ai sensi
dell’art. 2 Lst., motivo per cui non può essere stimato individualmente bensì
soltanto come parte integrante della proprietà patriziale al mapp. no. 2001
(art. 667 e 668 CC).
Ciò
comporta la nullità ab initio della stima, ritenuto che già il formulario per
la raccolta dei dati (art. 29 e 30 cpv. 1 Lst.) avrebbe dovuto essere trasmesso
al Patriziato di __________ e non al qui ricorrente.
Di
conseguenza, il ricorso è accolto con addebito delle spese processuali, di CHF
750.-, all’UCS (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è constatata la nullità delle decisioni
di stima emesse dall’UCS in data 1. febbraio 2004 e 16 febbraio 2005.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 750.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima, Bellinzona.
3.
La presente decisione é definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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