40.2005.179
Nessun elemento significativo tale da indurre il Tribunale a ridurre ulteriormente il valore metrico del terreno. Le potenzialità edificatorie sono interamente preservate.
15 febbraio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
40.2005.179
Data decisione, Autorità:
15.02.2006, TE
Titolo:
Nessun elemento significativo tale da indurre il Tribunale a ridurre ulteriormente il valore metrico del terreno. Le potenzialità edificatorie sono interamente preservate.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.179
__________
Lugano
15 febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 4/7 settembre 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa l'8 agosto 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 289 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 23 novembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 289 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 313'220.-
Il
reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione 8 agosto 2005.
L’autorità
di prima istanza ha in sostanza ritenuto che tutti i fattori negativi elencati
dal reclamante a sostegno di una riduzione del valore di stima sono già stati sufficientemente
considerati.
3. Con
ricorso 4/7 settembre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando
un’equa riduzione del valore di stima. Ciò poiché il mappale, a differenza di
quelli vicini, si troverebbe in una zona d’ombra a confine con il limite del
bosco e pertanto nella necessità di rispettare, in caso di costruzione, una
distanza minima di 10 metri. Inoltre, la presenza di una piazza di giro a monte,
a confine con la proprietà, sarebbe fonte di maggiori rumori e inquinamento per
rapporto alle altre proprietà che si affacciano sul tracciato stradale, così
come gli aerei in fase di atterraggio che seguirebbero una via di avvicinamento
all’Aeroporto di __________ che interesserebbe pure il mappale no. 289.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 23 novembre 2005 il Tribunale ha constatato
che il mapp. no. 289, sul quale è attualmente in fase di costruzione una casa
monofamigliare con una superficie di occupazione di ca. 150 mq, confina a sud-est
con un bosco. L’accesso è garantito tramite una strada comunale posta a monte che
termina con una piccola piazza di giro posta a confine con la proprietà del
ricorrente.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi
dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è
retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio
all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per
la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è
inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione
anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.) e nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
Considerandi
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Nella
fattispecie concreta, anche se la presenza del bosco può ridurre l’esposizione
al sole, altri fattori, come la maggior tranquillità di cui può godere il
fondo, che si trova laddove la strada comunale giunge al termine e che a
sud/sud-est, per la presenza del bosco, non sarà sicuramente circondato da
altre costruzioni, non giustificano una riduzione del valore di stima del
mappale.
Non
si ravvisano inoltre ulteriori elementi a tal punto significativi da indurre il
Tribunale a ridurre ulteriormente il valore metrico del terreno. Non lo è la
presenza a monte della piazza di giro, di dimensioni decisamente ridotte,
considerato che la strada comunale, che termina proprio in quel luogo, è
percorsa da un numero decisamente esiguo di autovetture, la maggior parte delle
quali si ferma inoltre nelle autorimesse o nei parcheggi delle abitazioni che si
affacciano su via __________.
Non
lo è nemmeno il disturbo causato dal sorvolo degli aeroplani che, oltre a non
essere comprovato e circostanziato nella sua entità, è comunque già stato considerato
nella determinazione del valore di base di CHF/mq 210.- stabilito per l’insieme
dei terreni presenti nella specifica zona residenziale estensiva (RE), che
risulta decisamente prudenziale rispetto al prezzo normalmente conseguibile per
oggetti analoghi in una libera contrattazione.
7.2
In
caso di edificazione, alla luce delle NAPR previste per la zona residenziale
estensiva (RE) e malgrado l’obbligo di rispetto di una distanza di 10 metri dal
limite del bosco, le potenzialità edificatorie del terreno, che comprende 1'491
mq edificabili, sono infatti interamente preservate e la sua configurazione non
è invero tale da porre significativi ostacoli ad un’edificazione razionale.
L’abitazione monofamigliare in fase di costruzione constatata il giorno del
sopralluogo non può d’altronde che
corroborare
ulteriormente quanto suesposto.
7.3
Per
il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mappale
no. 289 RFD di __________ confermato in CHF 313'220.-, come da scheda di
calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente, parte
soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 289 RFD di __________ confermato in CHF 313'220.-,
come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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