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Decisione

40.2005.179

Nessun elemento significativo tale da indurre il Tribunale a ridurre ulteriormente il valore metrico del terreno. Le potenzialità edificatorie sono interamente preservate.

15 febbraio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 289 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 313'220.-

Il

reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 8 agosto 2005.

L’autorità

di prima istanza ha in sostanza ritenuto che tutti i fattori negativi elencati

dal reclamante a sostegno di una riduzione del valore di stima sono già stati sufficientemente

considerati.

3. Con

ricorso 4/7 settembre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando

un’equa riduzione del valore di stima. Ciò poiché il mappale, a differenza di

quelli vicini, si troverebbe in una zona d’ombra a confine con il limite del

bosco e pertanto nella necessità di rispettare, in caso di costruzione, una

distanza minima di 10 metri. Inoltre, la presenza di una piazza di giro a monte,

a confine con la proprietà, sarebbe fonte di maggiori rumori e inquinamento per

rapporto alle altre proprietà che si affacciano sul tracciato stradale, così

come gli aerei in fase di atterraggio che seguirebbero una via di avvicinamento

all’Aeroporto di __________ che interesserebbe pure il mappale no. 289.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 23 novembre 2005 il Tribunale ha constatato

che il mapp. no. 289, sul quale è attualmente in fase di costruzione una casa

monofamigliare con una superficie di occupazione di ca. 150 mq, confina a sud-est

con un bosco. L’accesso è garantito tramite una strada comunale posta a monte che

termina con una piccola piazza di giro posta a confine con la proprietà del

ricorrente.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi

dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è

retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio

all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per

la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è

inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione

anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.) e nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

Considerandi

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta, anche se la presenza del bosco può ridurre l’esposizione

al sole, altri fattori, come la maggior tranquillità di cui può godere il

fondo, che si trova laddove la strada comunale giunge al termine e che a

sud/sud-est, per la presenza del bosco, non sarà sicuramente circondato da

altre costruzioni, non giustificano una riduzione del valore di stima del

mappale.

Non

si ravvisano inoltre ulteriori elementi a tal punto significativi da indurre il

Tribunale a ridurre ulteriormente il valore metrico del terreno. Non lo è la

presenza a monte della piazza di giro, di dimensioni decisamente ridotte,

considerato che la strada comunale, che termina proprio in quel luogo, è

percorsa da un numero decisamente esiguo di autovetture, la maggior parte delle

quali si ferma inoltre nelle autorimesse o nei parcheggi delle abitazioni che si

affacciano su via __________.

Non

lo è nemmeno il disturbo causato dal sorvolo degli aeroplani che, oltre a non

essere comprovato e circostanziato nella sua entità, è comunque già stato considerato

nella determinazione del valore di base di CHF/mq 210.- stabilito per l’insieme

dei terreni presenti nella specifica zona residenziale estensiva (RE), che

risulta decisamente prudenziale rispetto al prezzo normalmente conseguibile per

oggetti analoghi in una libera contrattazione.

7.2

In

caso di edificazione, alla luce delle NAPR previste per la zona residenziale

estensiva (RE) e malgrado l’obbligo di rispetto di una distanza di 10 metri dal

limite del bosco, le potenzialità edificatorie del terreno, che comprende 1'491

mq edificabili, sono infatti interamente preservate e la sua configurazione non

è invero tale da porre significativi ostacoli ad un’edificazione razionale.

L’abitazione monofamigliare in fase di costruzione constatata il giorno del

sopralluogo non può d’altronde che

corroborare

ulteriormente quanto suesposto.

7.3

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 289 RFD di __________ confermato in CHF 313'220.-, come da scheda di

calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente, parte

soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 289 RFD di __________ confermato in CHF 313'220.-,

come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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