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Decisione

40.2005.181

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 253 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 594'994.-.

Il

reclamo interposto in data 27 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 6 luglio 2005.

L’autorità

di prima istanza ha riconfermato la propria decisione ribadendo che il

correttivo del -10% sul valore metrico del terreno tiene già sufficientemente

conto di tutti i fattori negativi elencati dalla reclamante e regge il

confronto con altri casi riscontrati sul territorio comunale.

3. Con

ricorso 6/8 settembre 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando

un’adeguata riduzione del valore di stima, in particolare del correttivo sul

valore metrico del terreno. Ciò poiché l’UCS non ha tenuto sufficientemente

conto della specifica configurazione del terreno, particolarmente allungato e

della sua ubicazione sfavorevole fra due strade principali, fattori che non

permettono uno sfruttamento razionale delle potenzialità edificatorie del

fondo.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito l’11 gennaio 2006 il Tribunale ha constatato che

il terreno, un giardino pianeggiante e di forma allungata, si restringe

all’estremità sud, in prossimità dell’incrocio tra la via __________ e la via __________.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e

destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

Considerandi

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

Nella

fattispecie concreta il Tribunale respinge il ricorso poiché, malgrado l’estremità

sud del terreno appaia difficilmente edificabile, pure questa superficie

risulta computabile negli indici di edificazione, da rapportare su un’area complessiva

di ben 1'294 mq.

L’UCS ha tra l’altro già riconosciuto un correttivo

del -10% sul valore metrico dell’intero terreno per la sua specifica

esposizione. Una riduzione più marcata di tale valore non è per contro

giustificabile. Infatti, come tutte le zone in prossimità del centro cittadino

via __________ e via __________ sono particolarmente trafficate specialmente in

orari ben determinati corrispondenti ai normali orari di punta. Per il resto il

traffico non è inusuale per una zona che si ritrova a diretto contatto con un

centro urbano di dimensioni importanti. Inoltre, nella determinazione dei

valori di base dei terreni presenti in zona R2 del PR di __________ già si è

tenuto conto di questi fattori, posto che il valore assegnato a tali terreni è

stato fissato in CHF/mq 270.-, valore decisamente prudenziale rispetto al

prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera

contrattazione. Infine, a differenza del mapp. no. 247, per il quale è stato

riconosciuto un correttivo maggiore del -5%, la proprietà non si trova a

confine con la stazione di pompaggio__________ di proprietà delle AIL.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 253 RFD di __________ confermato in CHF 594'994.-, come da scheda di

calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico della ricorrente, parte

soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 253 RFD di __________ confermato in CHF

594'994.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico della ricorrente.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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