40.2005.183
Applicazione del correttivo massimo previsto dalla Lst. (60%) sul valore metrico dell'edificio, correzione d'ufficio del valore metrico di base di una parte del terreno. Criteri per la valutazione in
5 aprile 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
40.2005.183
Data decisione, Autorità:
05.04.2006, TE
Titolo:
Applicazione del correttivo massimo previsto dalla Lst. (60%) sul valore metrico dell'edificio, correzione d'ufficio del valore metrico di base di una parte del terreno. Criteri per la valutazione in concreto del valore base del terreno.
STIMA / STIME
art. 15segg LST
art. 38 cpv. 2 e 3 LST
Incarto n.
40.2005.183
__________
Lugano
5 aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 5/9 settembre 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 29 luglio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 232 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 23 febbraio 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 232 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 552'528.-.
Il
reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato parzialmente accolto
dall’UCS con decisione 29 luglio 2005.
L’autorità
di prima istanza, limitatamente all’edificio principale sub. A, ha ridotto il
valore unitario a nuovo da 331.- a 302.- CHF/mc, aumentato il correttivo della
vetustà dal -29% al -46% e ridotto il valore di reddito capitalizzato da CHF
221'911.- a CHF 203'979.-.
Il
valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 520'785.-
3. Con
ricorso 5/9 settembre 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando
la conferma della vecchia stima per l’edificio principale sub. A e una
sostanziale riduzione dei valori di stima stabiliti per i terreni complementare
e, soprattutto, eccedente.
Ciò
poiché l’UCS non ha tenuto sufficientemente conto della reale vetustà
dell’abitazione e del fortissimo carico inquinante dovuto alla vicinanza della
strada cantonale e della linea delle FFS, notoriamente molto trafficate.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 23 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato
che l’edificio principale sub. A è un’abitazione che, ad eccezione dei bagni e
delle cucine, rifatti nel 1983 e della sostituzione delle tegole del tetto nel
2004, si trova essenzialmente nello stato originario. L’accesso alla proprietà
risulta difficoltoso a causa del forte traffico presente sulla strada
cantonale.
La
superficie retrostante la casa, sulla quale sorgono alcuni alberi ad alto
fusto, è destinata a giardino.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e
destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande della ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti
il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro
funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2.
Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
ampliamento della costruzione.
6.3.
Il
valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il
reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento
è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di
mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Se
Considerandi
non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo
da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante
fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono
determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e
significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore
metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto
del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento
sulla stima ufficiale).
Ove
vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto
l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente
conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Nella
fattispecie concreta, a seguito di quanto constatato con il sopralluogo, il
Tribunale ritiene che lo standard delle finiture dell’edificio principale sub.
A debba in realtà essere considerato economico e non normale, mentre lo stato
di conservazione del medesimo debba essere classificato come sufficiente in
luogo di normale.
Il
correttivo della vetustà deve inoltre essere aumentato dal - 46% al - 60%,
ovvero il correttivo massimo previsto dall’art. 9 cpv. 1 del Regolamento di
applicazione della Lst. Ciò in considerazione dell’anno di edificazione -1919 -
e poiché gli interventi effettuati dalla ricorrente nel corso degli anni,
ovvero quanto risulta dal verbale di sopralluogo e dalla dichiarazione per la
stima ufficiale della sostanza immobiliare - modulo 1, punto 2.5 -, sono stati
marginali e hanno di fatto un’influenza davvero minima sul valore complessivo
dell’intera costruzione, che si trova essenzialmente nello stato originario.
7.2
Il
Tribunale, che di principio deve accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (art. 38 cpv. 2 Lst.; RDAT II – 1999, no. 10, pag.
42) e non è vincolato dalle domande della ricorrente (art. 38 cpv. 3 Lst.),
ritiene che il valore metrico di base del terreno debba essere di CHF/mq 180.-
per tutta la sua superficie e non suddiviso in CHF/mq 180.- per 1'069 mq e
CHF/mq 190.- per i restanti 1'549 mq, come invece stabilito a torto
dall’autorità di prima istanza. Tale distinzione, oltre che nemmeno minimamente
argomentata, risulta infatti arbitraria già per il solo fatto che dall’incarto
prodotto dall’UCS, in particolare dalla mappa riportante le proposte dei valori
di riferimento quadro dei terreni, non risulta alcuna suddivisione e il mappale
è inserito completamente nella zona di valore R3.2, per la quale è stato
previsto un prezzo base di CHF/mq 180.-. Del resto, a ben vedere, non vi è
nemmeno alcuna traccia di una zona di valore denominata R3.9.
7.3
Oltre a trovarsi vicina alla linea ferroviaria, come
tutte le zone in prossimità del centro cittadino la zona risulta
particolarmente trafficata unicamente in orari ben determinati corrispondenti
ai normali orari di punta. Il traffico è sì intenso, ma non inusuale per una
zona che si ritrova in prossimità di un centro urbano di dimensioni importanti.
Del resto, nella determinazione dei valori di base dei terreni presenti nella
specifica zona residenziale semi intensiva, 3 piani R3 del PR di __________,
già si è tenuto conto di questi fattori, posto che il valore assegnato a tali
terreni è stato fissato in CHF/mq 180.-, valore decisamente prudenziale
rispetto al prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una
libera contrattazione.
Inoltre, proprio per considerare la vicinanza del
fondo con la strada cantonale e il tracciato della linea ferroviaria,
l’autorità di prima istanza, come del resto per tutti i mappali posti nella
medesima situazione, ha già proceduto all’applicazione di un correttivo del -30%
per carico ambientale su una superficie di 1'549 mq, ovvero la parte di terreno
che si trova più vicina al campo stradale e al tracciato della linea
ferroviaria.
Il Tribunale ritiene pertanto che nella fattispecie
concreta un’ulteriore riduzione del valore metrico del terreno per immissioni
moleste non è giustificata.
7.4
Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non
prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo
sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente
conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima
del mappale no. 232 RFD di __________ stabilito in CHF 460'598.-, come da
scheda di calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico delle parti in ragione della
rispettiva soccombenza, di 1/2 ciascuno, ritenuto che il valore dell’edificio
principale sub. A è stato ridotto in misura ancora maggiore rispetto a quanto
postulato dalla ricorrente, ma che nel contempo non è stato applicato alcun
correttivo supplementare sul valore dei terreni complementare ed eccedente.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mappale no. 232 RFD di __________ stabilito in
CHF 460'598.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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