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Decisione

40.2005.188

Correttivo del -65% sul valore metrico del terreno poiché scosceso e con forte presenza di roccia.

14 agosto 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 1511 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 124'908.-.

Il

reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 5 agosto 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione argomentando che da un

controllo presso il Comune non risulta un travaso di indici a favore della

part. no. 1090, che beneficia per contro nella misura del 16.8% dell’indice di

occupazione del fondo confinante no. 1425. Inoltre, un’ulteriore riduzione del

valore metrico del terreno non sarebbe possibile per non contravvenire al

principio della parità di trattamento con casi analoghi.

3. Con

ricorso 12/15 settembre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale

postulando una debita correzione del valore metrico della superficie

edificabile del terreno.

Ciò

poiché nel 2002 l’originaria part. no. 1425 è stata oggetto di un frazionamento

e scioglimento di comproprietà dando origine alle nuove part. nr. 1425 e 1511 e

pure in considerazione del fatto che la parte edificabile del fondo è ubicata

in una zona impervia e di estrema pendenza che non ne permette uno sfruttamento

razionale secondo la sua destinazione residenziale.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 28 luglio 2006 il Tribunale ha constatato che

il mapp. no. 1511 è caratterizzato da un terreno estremamente scosceso con

forte presenza di roccia.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

Considerandi

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

In

concreto, il Tribunale accoglie il ricorso applicando un correttivo del -65%

sul valore metrico del terreno edificabile poiché estremamente scosceso e con

una forte presenza di roccia, tutti fattori che rendono lo sfruttamento a fini

edificatori molto problematico e attuabile unicamente con investimenti

decisamente ingenti. Un certo valore residuo permane comunque già per il solo

fatto che gli indici edificatori possono essere trasferiti sui fondi vicini.

8.

8.1

Di

conseguenza il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.

1511.

RFD di __________ stabilito in CHF 43'788.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 1511 RFD di __________ stabilito in CHF

43'788.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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