40.2005.188
Correttivo del -65% sul valore metrico del terreno poiché scosceso e con forte presenza di roccia.
14 agosto 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.188
Data decisione, Autorità:
14.08.2006, TE
Titolo:
Correttivo del -65% sul valore metrico del terreno poiché scosceso e con forte presenza di roccia.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.188
__________
Lugano
14 agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
ing. Gianfranco Sciarini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 12/15 settembre 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 5 agosto 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1511 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 28 luglio 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 1511 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 124'908.-.
Il
reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione 5 agosto 2005.
L’autorità
di prima istanza ha confermato la propria decisione argomentando che da un
controllo presso il Comune non risulta un travaso di indici a favore della
part. no. 1090, che beneficia per contro nella misura del 16.8% dell’indice di
occupazione del fondo confinante no. 1425. Inoltre, un’ulteriore riduzione del
valore metrico del terreno non sarebbe possibile per non contravvenire al
principio della parità di trattamento con casi analoghi.
3. Con
ricorso 12/15 settembre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale
postulando una debita correzione del valore metrico della superficie
edificabile del terreno.
Ciò
poiché nel 2002 l’originaria part. no. 1425 è stata oggetto di un frazionamento
e scioglimento di comproprietà dando origine alle nuove part. nr. 1425 e 1511 e
pure in considerazione del fatto che la parte edificabile del fondo è ubicata
in una zona impervia e di estrema pendenza che non ne permette uno sfruttamento
razionale secondo la sua destinazione residenziale.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 28 luglio 2006 il Tribunale ha constatato che
il mapp. no. 1511 è caratterizzato da un terreno estremamente scosceso con
forte presenza di roccia.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
Considerandi
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
In
concreto, il Tribunale accoglie il ricorso applicando un correttivo del -65%
sul valore metrico del terreno edificabile poiché estremamente scosceso e con
una forte presenza di roccia, tutti fattori che rendono lo sfruttamento a fini
edificatori molto problematico e attuabile unicamente con investimenti
decisamente ingenti. Un certo valore residuo permane comunque già per il solo
fatto che gli indici edificatori possono essere trasferiti sui fondi vicini.
8.
8.1
Di
conseguenza il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.
1511.
RFD di __________ stabilito in CHF 43'788.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 1511 RFD di __________ stabilito in CHF
43'788.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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