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Decisione

40.2005.19

Revisione del PR che precede di diversi mesi la notifica di decisione della stima immobiliare e che deve pertanto essere considerata (art. 5 Lst.).

10 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 591 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 107'446.-

Il

reclamo interposto in data 1. settembre 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS

con decisione 18 febbraio 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la decisione sostenendo che la revisione

generale delle stime immobiliari è stata eseguita con la base catastale

aggiornata al 1. gennaio 2003 e che modifiche successive sarebbero state

considerate, previa segnalazione da parte del Municipio, con la procedura di

aggiornamento particolare prevista dall’art. 8 Lst.

3. Con

ricorso 15/16 marzo 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando la

suddivisione della superficie di 1'666 mq, considerata dall’UCS come terreno

eccedente, in 800 mq di terreno edificabile, da valutare CHF/mq 40.- e 866 mq

di terreno non edificabile, da valutare CHF/mq 0.20. Ciò in conformità con

l’approvazione di una revisione del piano regolatore di __________ da parte dal

Consiglio di Stato, intervenuta il 18 marzo 2003 (risoluzione no. __________),

quindi precedente all’emissione della notifica di stima.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 22 novembre 2005 il Tribunale ha

preventivamente avvisato RI 1 che nel collegio giudicante il membro ing.

Gianfranco Sciarini è stato sostituito dal supplente arch. Alberto Canepa,

presente il giorno del sopralluogo. Il ricorrente non ha avuto nulla da

eccepire.

Il

Tribunale ha altresì constatato che sul mappale è presente un’abitazione di

vacanza di tre locali e mezzo e che il terreno circostante è essenzialmente

prativo. In alcuni punti affiorano delle rocce.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

I

fondi e le forze idriche sono valutati nello stato di fatto e di diritto in cui

si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

6.2.

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

Considerandi

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.3

Giusta

l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e

della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,

quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura

ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati

alla LDFR.

I

fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2

Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1

del Regolamento di applicazione della Lst. – Reg. -).

7.

Il

Tribunale accoglie il ricorso in applicazione dell’art. 5 Lst. Ciò poiché

l’approvazione della revisione del piano regolatore del Comune di __________

risale al 18 marzo 2003 (risoluzione no. __________) e precede pertanto di

diversi mesi la notifica di decisione della stima immobiliare. Doveva pertanto

già essere considerata nella determinazione del valore ufficiale di stima, in

special modo per quanto attiene alle risultanze di cui al punto B.1., pag. 22 e

dell’Allegato n. 12.

Dagli

accertamenti effettuati dal Tribunale e in particolare dalla verifica delle

misure delle zone di piano regolatore che interessano il mapp. no. 591 risulta

che 800 mq, suddivisi in 146 mq di terreno complementare e 654 mq di terreno

eccedente, si trovano in zona R2 e devono pertanto essere valutati CHF/mq 40.-,

mentre i rimanenti 1'012 mq si trovano fuori dalla zona edificabile e,

trattandosi di una superficie agricola ai sensi degli art. 16 LPT e della LDFR,

devono essere stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2 Lst.) determinato

in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 del Reg. di

applicazione della Lst.). Tale carta situa la superficie summenzionata nella

zona climatica D 5-6 comprendente i fondi che si trovano tra gli 800 e i 1'500

metri d’altitudine, stimati uniformemente CHF/mq 0.20.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 591 RFD di __________ stabilito in CHF 67'168.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 591 RFD di __________ stabilito in CHF

67'168.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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