40.2005.19
Revisione del PR che precede di diversi mesi la notifica di decisione della stima immobiliare e che deve pertanto essere considerata (art. 5 Lst.).
10 marzo 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
40.2005.19
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, TE
Titolo:
Revisione del PR che precede di diversi mesi la notifica di decisione della stima immobiliare e che deve pertanto essere considerata (art. 5 Lst.).
STIMA / STIME
art. 5 LST
Incarto n.
40.2005.19
__________
Lugano
10 marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 15/16 marzo 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 18 febbraio 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________,
relativamente
al mappale no. 591 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 22 novembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 591 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 107'446.-
Il
reclamo interposto in data 1. settembre 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS
con decisione 18 febbraio 2005.
L’autorità
di prima istanza ha confermato la decisione sostenendo che la revisione
generale delle stime immobiliari è stata eseguita con la base catastale
aggiornata al 1. gennaio 2003 e che modifiche successive sarebbero state
considerate, previa segnalazione da parte del Municipio, con la procedura di
aggiornamento particolare prevista dall’art. 8 Lst.
3. Con
ricorso 15/16 marzo 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando la
suddivisione della superficie di 1'666 mq, considerata dall’UCS come terreno
eccedente, in 800 mq di terreno edificabile, da valutare CHF/mq 40.- e 866 mq
di terreno non edificabile, da valutare CHF/mq 0.20. Ciò in conformità con
l’approvazione di una revisione del piano regolatore di __________ da parte dal
Consiglio di Stato, intervenuta il 18 marzo 2003 (risoluzione no. __________),
quindi precedente all’emissione della notifica di stima.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 22 novembre 2005 il Tribunale ha
preventivamente avvisato RI 1 che nel collegio giudicante il membro ing.
Gianfranco Sciarini è stato sostituito dal supplente arch. Alberto Canepa,
presente il giorno del sopralluogo. Il ricorrente non ha avuto nulla da
eccepire.
Il
Tribunale ha altresì constatato che sul mappale è presente un’abitazione di
vacanza di tre locali e mezzo e che il terreno circostante è essenzialmente
prativo. In alcuni punti affiorano delle rocce.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I
fondi e le forze idriche sono valutati nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
6.2.
I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
Considerandi
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente
eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo
la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.3
Giusta
l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e
della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,
quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura
ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati
alla LDFR.
I
fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2
Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1
del Regolamento di applicazione della Lst. – Reg. -).
7.
Il
Tribunale accoglie il ricorso in applicazione dell’art. 5 Lst. Ciò poiché
l’approvazione della revisione del piano regolatore del Comune di __________
risale al 18 marzo 2003 (risoluzione no. __________) e precede pertanto di
diversi mesi la notifica di decisione della stima immobiliare. Doveva pertanto
già essere considerata nella determinazione del valore ufficiale di stima, in
special modo per quanto attiene alle risultanze di cui al punto B.1., pag. 22 e
dell’Allegato n. 12.
Dagli
accertamenti effettuati dal Tribunale e in particolare dalla verifica delle
misure delle zone di piano regolatore che interessano il mapp. no. 591 risulta
che 800 mq, suddivisi in 146 mq di terreno complementare e 654 mq di terreno
eccedente, si trovano in zona R2 e devono pertanto essere valutati CHF/mq 40.-,
mentre i rimanenti 1'012 mq si trovano fuori dalla zona edificabile e,
trattandosi di una superficie agricola ai sensi degli art. 16 LPT e della LDFR,
devono essere stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2 Lst.) determinato
in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 del Reg. di
applicazione della Lst.). Tale carta situa la superficie summenzionata nella
zona climatica D 5-6 comprendente i fondi che si trovano tra gli 800 e i 1'500
metri d’altitudine, stimati uniformemente CHF/mq 0.20.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale
no. 591 RFD di __________ stabilito in CHF 67'168.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 591 RFD di __________ stabilito in CHF
67'168.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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