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Decisione

40.2005.2

ricorso stime

2 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3. Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 749 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 48'172.-

Il

reclamo interposto in data 18 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 27 gennaio 2005.

L’autorità

di prima istanza ha ribadito che il valore metrico degli edifici e il valore di

reddito dell’edificio principale considerano già tutti i fattori elencati dalla

proprietaria nel reclamo e che il valore di stima ufficiale corrisponde al

valore prudenziale di mercato per fondi analoghi presenti nella medesima zona.

3. Con

ricorso del 16/18 febbraio 2005 la proprietaria è insorta innanzi a questo

Tribunale riproponendo in sostanza le medesime argomentazioni già proposte in

prima istanza e postulando una riduzione del valore di reddito considerato per

il rustico (sub. AB) e per l’apiario (sub. C). Per quanto attiene in

particolare al rustico, la ricorrente sostiene che il medesimo sarebbe adatto

solo per soggiorni di vacanza temporanei nel corso dei mesi estivi.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame della ricorrente, proprietaria dell’oggetto

stimato e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’art. 15 cpv. 2 Lst. i fondi edificati devono essere valutati come un’unità

economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso.

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate

(art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato

tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media

ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

ampliamento della costruzione.

Il

Considerandi

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo. Il

reddito lordo per vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è

da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

6.

Nel

corso del sopralluogo esperito il 19 luglio 2005, questo Tribunale ha potuto

constatare che la proprietà è accessibile direttamente tramite una strada

comunale. Il rustico, disposto su due piani, è costruito in pietra naturale

parzialmente intonacata e il tetto, a falde, in legno e tegole, è isolato.

Il

piano terreno è composto da un locale cucina-tinello con camino e un locale

doccia annesso. Una scala conduce al piano superiore, dove vi è un unico locale

mansardato adibito a camera (due posti letto). Sul tetto si nota un lucernario.

La

proprietaria afferma che il rustico viene affittato di regola per tre mesi

all’anno, con un ricavo di CHF 3'000.-, che figurerebbe pure nelle

dichiarazioni d’imposta.

A

pochi metri dal rustico vi è un edificio in legno con tetto in eternit usato

come legnaia, mentre più a monte è presente il subalterno C, che è un apiario tuttora

in funzione.

7.

Alla

luce di tali risultanze, il reddito presunto calcolato dall’UCS per l’edificio

principale deve essere considerato assai prudenziale, ritenuto che la

proprietaria stessa ha affermato che sull’arco di soli tre mesi estivi il

rustico viene normalmente affittato per complessivi CHF 3'000.-

Pure

le ulteriori valutazioni effettuate dall’UCS, in particolare per quanto

riguarda l’apiario, non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose

dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono il prezzo normalmente

conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

Di

conseguenza, il ricorso deve essere respinto e il valore ufficiale di stima del

mapp. no. 749 RFD di __________ confermato in CHF 48'172.- come da scheda di

calcolo annessa.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico di

RI 1, parte soccombente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore ufficiale

di stima immobiliare del mappale no. 749 RFD di __________ é confermato come da

scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico della ricorrente.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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