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Decisione

40.2005.20

Ulteriore riduzione del - 20% sul valore metrico del terreno che, oltre ad essere di configurazione (topografia) non ideale, é attreversato da una linea elettrica ad alta tensione e da una linea elett

10 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 527 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 177'911.-

Il

reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato parzialmente accolto

dall’UCS con decisione 18 febbraio 2005.

L’autorità

di prima istanza ha in sostanza applicato un correttivo del -10% sul valore

metrico del terreno per la sua particolare topografia, specificando che

correttivi maggiori non possono essere riconosciuti in quanto la linea

dell’alta tensione attraversa il fondo unicamente nella sua parte non

edificabile (bosco) e che per le linee di media tensione non viene di regola

riconosciuto alcun correttivo.

Il

valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 160'235.-

3. Con

ricorso 13/16 marzo 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando

un’equa riduzione del valore di stima. Ciò poiché la linea ad alta tensione

passa in realtà sulla parte inferiore del mappale e sorvola pure l’edificio

sub. A e non, come preteso a torto dall’UCS, sulla sola parte di terreno

boschiva.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 22 novembre 2005 il Tribunale ha

preventivamente avvisato RI 1 che nel collegio giudicante il membro ing.

Gianfranco Sciarini è stato sostituito dal supplente arch. Alberto Canepa,

presente il giorno del sopralluogo. Il ricorrente non ha avuto nulla da

eccepire.

Il

Tribunale ha altresì constatato che il terreno è prativo, sconnesso e

configurato su vari livelli. Su buona parte della sua superficie affiorano

delle rocce.

La

parte a valle è attraversata da una linea elettrica ad alta tensione e, seppur

non indicata nella mappa prodotta dall’UCS, è presente pure una linea elettrica

di media tensione che attraversa il mappale da sud-est verso nord-ovest ad una

distanza di circa 10 metri dall’edificio sub. A.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

Considerandi

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

ampliamento della costruzione.

6.3

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta il Tribunale accoglie il ricorso applicando un ulteriore

correttivo del -20% sul valore metrico del terreno. Ciò poiché, oltre alla

linea elettrica ad alta tensione situata nella parte a valle del mappale, che

sorvola parte della superficie edificabile e parte della superficie indicata

come bosco, è presente pure una linea elettrica di media tensione che

attraversa il terreno nel mezzo e su tutta la sua ampiezza. Tale correttivo

considera sia la distanza che eventuali costruzioni devono rispettare dal

tracciato delle linee elettriche sia la loro incidenza sul valore venale del

fondo.

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in

modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in

una libera contrattazione.

In

particolare, la riduzione del 10% sul valore metrico del terreno per la sua

topografia tiene già in debita considerazione che il medesimo è configurato su

vari livelli e presenta diversi affioramenti di roccia. L’edificio, già

considerato come un accessorio dall’UCS, non è attualmente predisposto per

l’abitazione secondaria né tanto meno primaria e pertanto non produce e non può

ragionevolmente produrre alcun reddito: ciò che giustifica eccezionalmente la

presa in considerazione dei soli valori metrici ad esclusione del valore di

reddito.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 527 RFD di __________ stabilito in CHF 124'883.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 527 RFD di __________ stabilito in CHF

124'883.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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