40.2005.20
Ulteriore riduzione del - 20% sul valore metrico del terreno che, oltre ad essere di configurazione (topografia) non ideale, é attreversato da una linea elettrica ad alta tensione e da una linea elett
10 marzo 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
40.2005.20
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, TE
Titolo:
Ulteriore riduzione del - 20% sul valore metrico del terreno che, oltre ad essere di configurazione (topografia) non ideale, é attreversato da una linea elettrica ad alta tensione e da una linea elettrica a media tensione.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 2 e 3 LST
art. 16 cpv. 1 e 2 LST
Incarto n.
40.2005.20
__________
Lugano
10 marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 13/16 marzo 2005 da
RI
1, __________
contro
la
decisione su reclamo emessa il 18 febbraio 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________,
relativamente
al mappale no. 527 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 22 novembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 527 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 177'911.-
Il
reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato parzialmente accolto
dall’UCS con decisione 18 febbraio 2005.
L’autorità
di prima istanza ha in sostanza applicato un correttivo del -10% sul valore
metrico del terreno per la sua particolare topografia, specificando che
correttivi maggiori non possono essere riconosciuti in quanto la linea
dell’alta tensione attraversa il fondo unicamente nella sua parte non
edificabile (bosco) e che per le linee di media tensione non viene di regola
riconosciuto alcun correttivo.
Il
valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 160'235.-
3. Con
ricorso 13/16 marzo 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando
un’equa riduzione del valore di stima. Ciò poiché la linea ad alta tensione
passa in realtà sulla parte inferiore del mappale e sorvola pure l’edificio
sub. A e non, come preteso a torto dall’UCS, sulla sola parte di terreno
boschiva.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 22 novembre 2005 il Tribunale ha
preventivamente avvisato RI 1 che nel collegio giudicante il membro ing.
Gianfranco Sciarini è stato sostituito dal supplente arch. Alberto Canepa,
presente il giorno del sopralluogo. Il ricorrente non ha avuto nulla da
eccepire.
Il
Tribunale ha altresì constatato che il terreno è prativo, sconnesso e
configurato su vari livelli. Su buona parte della sua superficie affiorano
delle rocce.
La
parte a valle è attraversata da una linea elettrica ad alta tensione e, seppur
non indicata nella mappa prodotta dall’UCS, è presente pure una linea elettrica
di media tensione che attraversa il mappale da sud-est verso nord-ovest ad una
distanza di circa 10 metri dall’edificio sub. A.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente
eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo
la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
Considerandi
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2
Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
ampliamento della costruzione.
6.3
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Nella
fattispecie concreta il Tribunale accoglie il ricorso applicando un ulteriore
correttivo del -20% sul valore metrico del terreno. Ciò poiché, oltre alla
linea elettrica ad alta tensione situata nella parte a valle del mappale, che
sorvola parte della superficie edificabile e parte della superficie indicata
come bosco, è presente pure una linea elettrica di media tensione che
attraversa il terreno nel mezzo e su tutta la sua ampiezza. Tale correttivo
considera sia la distanza che eventuali costruzioni devono rispettare dal
tracciato delle linee elettriche sia la loro incidenza sul valore venale del
fondo.
7.2
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in
modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in
una libera contrattazione.
In
particolare, la riduzione del 10% sul valore metrico del terreno per la sua
topografia tiene già in debita considerazione che il medesimo è configurato su
vari livelli e presenta diversi affioramenti di roccia. L’edificio, già
considerato come un accessorio dall’UCS, non è attualmente predisposto per
l’abitazione secondaria né tanto meno primaria e pertanto non produce e non può
ragionevolmente produrre alcun reddito: ciò che giustifica eccezionalmente la
presa in considerazione dei soli valori metrici ad esclusione del valore di
reddito.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale
no. 527 RFD di __________ stabilito in CHF 124'883.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 527 RFD di __________ stabilito in CHF
124'883.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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