40.2005.200
Applicazione di un ulteriore correttivo del -40% sul valore metrico del terreno eccedente per gravi difficoltà di accesso (sul valore base del terreno l'UCS ha già applicato un correttivo del -40%).
15 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
40.2005.200
Data decisione, Autorità:
15.02.2006, TE
Titolo:
Applicazione di un ulteriore correttivo del -40% sul valore metrico del terreno eccedente per gravi difficoltà di accesso (sul valore base del terreno l'UCS ha già applicato un correttivo del -40%).
STIMA / STIME
art. 5 LST
art. 15 cpv. 3 LST
Incarto n.
40.2005.200
__________
Lugano
15 febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 11/12 ottobre 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 13 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________,
relativamente
al mappale no. 535 MF di __________,
esperito il
sopralluogo in data 23 novembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 535 MF di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 167'021.-
Il
reclamo interposto in data 12 agosto 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con
decisione 13 settembre 2005.
L’autorità
di prima istanza ha in sostanza aumentato il correttivo della vetustà del sub.
A da -34 a -39%, ridotto il valore di reddito da CHF 76'603.- a CHF 63'106.- e
apportato un correttivo del -40% sul valore metrico del terreno per difficoltà
d’accesso.
Il
valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 113'627.-
3. Con
ricorso 11/12 ottobre 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando
un’ulteriore riduzione del valore di stima tramite il riconoscimento di un
maggior correttivo sul valore metrico del terreno. Ciò poiché il mappale non è
in realtà al beneficio di alcun diritto di passo formalmente iscritto sui fondi
sottostanti e risulta pertanto particolarmente penalizzato. La ricorrente
sostiene inoltre che già da tempo le autorità comunali stanno studiando la
problematica e che in futuro non è da escludere un declassamento del fondo.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 23 novembre 2005 il Tribunale ha constatato
che sul mappale sorge una casa d’abitazione secondaria raggiungibile unicamente
tramite un ripido sentiero che la ricorrente sostiene attraversare delle
proprietà private.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e
destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente
eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo
la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2.
Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
Considerandi
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata
in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione
del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento
della costruzione.
6.3
Il
valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il
reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento
è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di
mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.)
Se
non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo
da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante
fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono
determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e
significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore
metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto
del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento
sulla stima ufficiale).
Ove
vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto
l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente
conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Alla
luce delle risultanze della fattispecie concreta il Tribunale accoglie il
ricorso applicando un ulteriore correttivo del -40% sul valore metrico del
terreno eccedente. Ciò poiché, mancando l’iscrizione dei necessari diritti di
passo sui fondi sottostanti, sussistono effettivamente delle gravi difficoltà
di accesso che compromettono notevolmente il valore venale di questa superficie:
ben difficilmente un terzo, confrontato con una tale situazione di partenza,
deciderebbe di acquistare e di edificare in quel luogo, già di per sé
penalizzato dal fatto di essere raggiungibile dalla strada cantonale unicamente
tramite un sentiero in forte pendenza.
7.2
Ritenuto
come i fondi devono essere valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.), questo Tribunale non può
considerare ai fini del giudizio i possibili scenari futuri preconizzati dai
ricorrenti.
7.3
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.
535.
MF di __________ stabilito in CHF 91'854.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 48 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 535 MF di __________ stabilito in CHF
91'854.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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