Lexipedia

Decisione

40.2005.204

Computo della superficie abitabile e non abitabilità di alcuni locali.

13 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 1870 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 461'725.-

Il

reclamo interposto in data 1. settembre 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS

con decisione 20 settembre 2004.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che sia la

superficie abitabile, verificata in sede di sopralluogo, sia il valore di

reddito unitario considerati nella fattispecie concreta sono corretti.

3. Con

ricorso 12/17 ottobre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando

che la superficie abitabile dell’edificio principale sub. A venga ridotta da

249 a 232.48 mc. Ciò poiché il locale tecnico nel sottoscala, la lavanderia e

il locale definito disponibile/deposito, privo di riscaldamento, non sono in

realtà da considerare quali spazi abitabili.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 3 febbraio 2006 il Tribunale ha dapprima

constatato che i locali e le superfici dell’edificio principale sub. A

corrispondono ai piani allegati al ricorso e successivamente che i locali

denominati “sottoscala”, “lavanderia” e “disponibile/deposito”, situati al

piano terreno ed evidenziati in giallo sui piani prodotti, non possono

manifestamente essere considerati come abitabili.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine, ritenuto che la

decisione su reclamo, che porta la data del 19 agosto 2005, gli è stata in

realtà intimata unicamente il 20 settembre 2005 ed è stata ritirata il 23

settembre 2005.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti

per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza

non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la

decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di

Considerandi

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta il Tribunale accoglie il ricorso, ritenuto che i locali

denominati “sottoscala”, “lavanderia” e “disponibile/deposito” non sono

manifestamente abitabili. Infatti, tutti e tre non sono nemmeno riscaldati e non

raggiungono l’altezza minima necessaria per poter essere considerati come tali.

7.2

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 1870 RFD di __________ stabilito in CHF 445'567.-, come da scheda di

calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 1870 RFD di __________ stabilito in CHF 445'567.-,

come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster