40.2005.205
Ricorso respinto per confronti con i mappali vicini.
13 marzo 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
40.2005.205
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, TE
Titolo:
Ricorso respinto per confronti con i mappali vicini.
STIMA / STIME
art. 5 LST
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.205
__________
Lugano
13 marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
ing. Giorgio Caprara
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 15/18 ottobre 2005 da
-
RI 1,
-
RI 2,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 20 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________,
relativamente
al mappale no. 270 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 3 febbraio 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 270 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 165'600.-
Il
reclamo interposto in data 18 agosto 2004 da RI 1 ed RI 2 è stato respinto
dall’UCS con decisione 20 settembre 2005.
L’autorità
di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che tutti i
fattori negativi elencati dai reclamanti sono già stati considerati con
l’applicazione di un correttivo del -20% sul valore metrico di base del terreno
per insufficiente grado di urbanizzazione.
3. Con
ricorso 15/18 ottobre 2005 RI 1 ed RI 2 sono insorti innanzi a questo Tribunale
postulando l’applicazione di un correttivo maggiore sul valore metrico di base
del terreno. Ciò per confronti con i vicini mapp. nr. 243, 269, 271, 161 e 864,
che, a differenza del mapp. no. 270 hanno tutti un accesso veicolare o la
possibilità di crearne uno con alcuni accorgimenti. Inoltre, l’applicazione del
correttivo ritenuto dall’UCS non compenserebbe nemmeno lontanamente i costi
derivanti dall’eventuale creazione di un accesso veicolare.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 3 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato
che il mappale è costituito da un ronco vignato accessibile unicamente tramite
una scalinata.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1 ed RI 2, proprietari dell’oggetto
stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio
all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per
la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è
inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione
anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.)..
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
Considerandi
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Nella
fattispecie concreta il Tribunale respinge il ricorso per confronti con i
mappali vicini, ritenuto che l’unico realmente paragonabile con il mapp. no.
270.
sia il mapp. no. 271, anch’esso privo di accesso veicolare e raggiungibile
unicamente tramite un accesso pedonale. Ebbene, premesso che per il resto
entrambi i terreni sono manifestamente urbanizzati ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), l’UCS ha applicato per
entrambi un correttivo del -20% per insufficiente grado di urbanizzazione. La
differenza di valore è giustificata unicamente dal fatto che al valore metrico
del mapp. no. 271 è stato applicato un ulteriore correttivo del -10% per
l’esistenza di un onere di passo iscritto a registro fondiario. Ciò che non è
il caso per la proprietà di RI 1 ed RI 2.
Ora,
ad eccezione di quanto suesposto, non sussistono motivi tali da giustificare un
trattamento differenziato dei due fondi, penalizzati nella medesima misura
dalla mancanza di un accesso veicolare e nemmeno sussistono ragioni tali da
giustificare l’applicazione di un correttivo più importante.
Gli
altri mappali citati per confronto dai ricorrenti hanno invece tutti un accesso
veicolare e la presa in considerazione di valori minori rispetto al valore base
di zona è giustificata o da uno sfruttamento non razionale del fondo, che ha
portato al riconoscimento di un correttivo del -10% sul valore metrico del
terreno per i mapp. nr. 161, 243, 269 e 864 e/o dall’esistenza di un onere di
passo iscritto a registro fondiario, che ha portato al riconoscimento di un
identico correttivo per i mapp. nr. 161 e 864. Il mapp. no. 864, che si trova in
una zona di PR differente (APPE), non è inoltre, già per questo solo motivo, realmente
paragonabile al fondo oggetto del gravame (art. 17 cpv. 1 Lst.).
7.2
Per
il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mappale
no. 270 RFD di __________ confermato in CHF 165'600.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dei ricorrenti, parte
soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 270 RFD di __________ confermato in CHF
165'600.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dei ricorrenti.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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