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Decisione

40.2005.205

Ricorso respinto per confronti con i mappali vicini.

13 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 270 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 165'600.-

Il

reclamo interposto in data 18 agosto 2004 da RI 1 ed RI 2 è stato respinto

dall’UCS con decisione 20 settembre 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che tutti i

fattori negativi elencati dai reclamanti sono già stati considerati con

l’applicazione di un correttivo del -20% sul valore metrico di base del terreno

per insufficiente grado di urbanizzazione.

3. Con

ricorso 15/18 ottobre 2005 RI 1 ed RI 2 sono insorti innanzi a questo Tribunale

postulando l’applicazione di un correttivo maggiore sul valore metrico di base

del terreno. Ciò per confronti con i vicini mapp. nr. 243, 269, 271, 161 e 864,

che, a differenza del mapp. no. 270 hanno tutti un accesso veicolare o la

possibilità di crearne uno con alcuni accorgimenti. Inoltre, l’applicazione del

correttivo ritenuto dall’UCS non compenserebbe nemmeno lontanamente i costi

derivanti dall’eventuale creazione di un accesso veicolare.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 3 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato

che il mappale è costituito da un ronco vignato accessibile unicamente tramite

una scalinata.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1 ed RI 2, proprietari dell’oggetto

stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio

all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per

la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è

inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione

anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.)..

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

Considerandi

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta il Tribunale respinge il ricorso per confronti con i

mappali vicini, ritenuto che l’unico realmente paragonabile con il mapp. no.

270.

sia il mapp. no. 271, anch’esso privo di accesso veicolare e raggiungibile

unicamente tramite un accesso pedonale. Ebbene, premesso che per il resto

entrambi i terreni sono manifestamente urbanizzati ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), l’UCS ha applicato per

entrambi un correttivo del -20% per insufficiente grado di urbanizzazione. La

differenza di valore è giustificata unicamente dal fatto che al valore metrico

del mapp. no. 271 è stato applicato un ulteriore correttivo del -10% per

l’esistenza di un onere di passo iscritto a registro fondiario. Ciò che non è

il caso per la proprietà di RI 1 ed RI 2.

Ora,

ad eccezione di quanto suesposto, non sussistono motivi tali da giustificare un

trattamento differenziato dei due fondi, penalizzati nella medesima misura

dalla mancanza di un accesso veicolare e nemmeno sussistono ragioni tali da

giustificare l’applicazione di un correttivo più importante.

Gli

altri mappali citati per confronto dai ricorrenti hanno invece tutti un accesso

veicolare e la presa in considerazione di valori minori rispetto al valore base

di zona è giustificata o da uno sfruttamento non razionale del fondo, che ha

portato al riconoscimento di un correttivo del -10% sul valore metrico del

terreno per i mapp. nr. 161, 243, 269 e 864 e/o dall’esistenza di un onere di

passo iscritto a registro fondiario, che ha portato al riconoscimento di un

identico correttivo per i mapp. nr. 161 e 864. Il mapp. no. 864, che si trova in

una zona di PR differente (APPE), non è inoltre, già per questo solo motivo, realmente

paragonabile al fondo oggetto del gravame (art. 17 cpv. 1 Lst.).

7.2

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 270 RFD di __________ confermato in CHF 165'600.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dei ricorrenti, parte

soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 270 RFD di __________ confermato in CHF

165'600.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dei ricorrenti.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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