40.2005.207
Edificio principale: riduzione della cubatura, riduzione della superficie abitabile determinante; correzione della superficie del terreno complementare e di quello rimanente
9 novembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
40.2005.207
Data decisione, Autorità:
09.11.2007, TE
Titolo:
Edificio principale: riduzione della cubatura, riduzione della superficie abitabile determinante; correzione della superficie del terreno complementare e di quello rimanente
STIMA / STIME
art. 15segg LST
Incarto n.
40.2005.207
Lugano
9 novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Alberto Lucchini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
sul ricorso presentato in data 16 ottobre 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 3 ottobre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 167 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 20 settembre 2007,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1 Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2. Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3 Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 167 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 280'768.--.
Il
reclamo interposto in data 24 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione del 3 ottobre 2005.
L’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che il
valore di stima è stato determinato considerando gli aspetti negativi esposti dai
reclamanti, relativamente all’ubicazione del fondo, alla vicinanza della pista
aeroportuale, alla mancanza di protezione della collina antirumore e ancora
considerando il piano terreno del sub. A non abitabile.
3. Con
ricorso 16 ottobre 2005 RI 1 sono insorte innanzi a questo Tribunale, postulando
una riduzione del valore di stima per i motivi già esposti nel reclamo ed in
particolare poiché l’ubicazione si trova in una zona non protetta dalla collina
antirumore dell’autostrada, è a pochi metri dalla pista aeroportuale ed è
pertanto sorvolata frequentemente da aeroplani ed elicotteri, anche a distanza
ravvicinata, nelle vicinanze sono assenti infrastrutture (scuola, negozi,
posta, municipio, chiesa, fermata dei mezzi pubblici) e l’appartamento al piano
inferiore non può essere considerato tale in quanto diviso da un corridoio che
da accesso al piano superiore.
4. In
sede di sopralluogo esperito il 20 settembre 2007 il Tribunale ha constatato
che l’edificio è composto da 3 piani, di cui 2 abitabili e 1 semi-interrato
(non abitabile):
- al piano strada si trova un locale vuoto (ex negozio/deposito) senza
infrastrutture e con finiture inesistenti, con dimensione di ml. 5.60 x 4.40
(1 solo piano) con tetto piatto, nonché un appartamento con disimpegno centrale
(che serve anche per accedere all’appartamento al piano superiore) composto da
2 locali per parte, di cui uno suddiviso per dar spazio a un retro-cucina, con
WC-bagno, con impiantistica inesistente e finestre isolanti;
-
al primo piano è presente un appartamento composto da WC-bagno, 1 cucina, 3
locali e disimpegno centrale con finiture più curate e serramenti isolanti;
-
il solaio non è abitabile e non è isolato come il tetto;
-
al piano interrato, che non è abitabile, trovano spazio locali destinati a depositi
e cantina, in muratura e parzialmente intonacati ed all’esterno una sosta
aperta con pilastri e copertura in lamiera.
L’edificio
presenta una manutenzione carente e, da rilevare, che i 2 WC-bagni formano un
corpo aggiunto all’edificio principale in corrispondenza del pianerottolo
intermedio della scala comune.
L’aeroporto
è confinante con il mappale in oggetto e il rumore dell’autostrada è presente
senza ostacoli con immissioni foniche importanti.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 proprietari dell’oggetto stimato e
destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).
6.
6.1. I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente
eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo
la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2. Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
Considerandi
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
ampliamento della costruzione.
6.3
Il
valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il
reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento
è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di
mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.)
Se
non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo
da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante
fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono
determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e
significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore
metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto
del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento
sulla stima ufficiale).
Ove
vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto
l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente
conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.)
6.4
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità
(art. 20 Lst.).
7.
In
concreto, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art.
38.
cpv. 3 Lst.) e giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18
cpv. 1 LPamm) accoglie parzialmente il ricorso e ciò per i motivi che seguono.
7.1
Avantutto
occorre dire che il valore metrico del terreno fissato dall’UCS in fr.
80.
--/mq. appare adeguato alle circostanze concrete, se si considera che detta
valutazione, applicata al terreno complementare (e non a quello rimanente) che
è proporzionato alla superficie utile lorda esistente, corrisponde per analogia
al valore di una zona edificabile con caratteristiche simili ed è stata
attribuita a tutti i fondi che si trovano in situazione analoga (terreni fuori
zona edificati con abitazione) conformemente al principio delle zone di valore,
per le quali sono stati assegnati tutti i valori di stima sull’intero
territorio comunale, tenendo pure conto dell’effettiva ed attuale destinazione
della casa.
7.2
Confermati
il valore metrico a nuovo dell’edificio in fr. 237.--/mc ed il correttivo di
vetustà del -49% perché non contestati, il Tribunale ha accertato che la
cubatura effettiva della costruzione è di mc. 1513, e non di mc. 1'860 come
erroneamente ritenuto dall’UCS, così ripartita:
- per la casa mc. 1260
- per l’adiacente accessorio deposito-ripostiglio mc. 88
- per la sosta mc. 165.
7.3
Sulla
base di suddetti accertamenti si rileva come anche la superficie abitabile
subisca una variazione riducendosi da mq. 277 a mq. 252, ovvero mq. 126 per
ognuno dei due appartamenti presenti, uno al primo piano e uno al piano strada.
Per quest’ultimo occorre inoltre considerare gli svantaggi comportati dall’entrata
ubicata direttamente sulla strada, dal disimpegno centrale utilizzato anche
quale accesso per raggiungere l’appartamento al piano superiore e dal fatto di
non corrispondere più agli standard abitativi attuali.
Tutto ciò si ripercuote inevitabilmente sul reddito, che si riduce di un quarto
fissandosi in una media di fr. 55.44/mq.
7.4
Diminuendo
la superficie abitabile, anche il terreno complementare si riduce di
conseguenza a mq. 900, mentre che il terreno rimanente (FZ) passa a mq. 398.
7.5
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica,
sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo
prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una
libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima
del mappale 167 RFD di __________ è stabilito in fr. 193'178.--, come da scheda
di calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia di fr. 600.—è posta a carico delle parti in ragione della
rispettiva soccombenza, ovvero di 1/3 a carico dei ricorrenti e di 2/3 a carico
dell’UCS.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mappale 167 RFD di __________ è stabilito in fr.
193'178.--, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 600.—è posta per 1/3 a carico dei ricorrenti e per i
restanti 2/3 a carico dell’Ufficio cantonale di stima.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo
Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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