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Decisione

40.2005.209

Carenza di legittimazione attiva da parte di un unico componente di una comunione ereditaria - litisconsorzio necessario -; ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art

10 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

40.2005.209

Data decisione, Autorità:

10.05.2006, TE

Titolo:

Carenza di legittimazione attiva da parte di un unico componente di una comunione ereditaria - litisconsorzio necessario -; ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art. 9 LPamm.

STIMA / STIME

CC

art. 602 cpv. 2 CC

art. 712 CC

art. 9 LPAMM

art. 46 LPAMM

art. 48 LPAMM

art. 38 cpv. 1 LST

Incarto n.

40.2005.209

__________

Lugano

10 maggio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Alberto Canepa

ing. Argentino Jermini

segretario

giurista

Alan

Gianinazzi

statuendo

sul ricorso presentato in data 19/21 ottobre 2005 dalla

ISPP

1, composta da:

-

MIST 1,

-

ISCE, composta da:

- MIST 1,

- MIST

2,

- MIST 3,

- MIST 4,

contro

la

decisione su reclamo emessa il 23 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di

stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune

di __________,

relativamente

al mappale no. 471 RFD di __________,

considerato in

fatto e in diritto

che

in data 19/21 ottobre 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime

immobiliari entrata in vigore il 1.gennaio 2005 su tutto il territorio

cantonale, MIST 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa

il 23 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no.

471 RFD di __________;

che

l’art. 8 cpv. 1 LPamm., applicabile alla fattispecie concreta in virtù del

rinvio alla LPamm. contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst., prevede che il ricorso

deve essere firmato dalle parti o dai loro procuratori;

che

il 25 ottobre 2005 la Presidente del Tribunale, constatato che il mappale no.

471 RFD di __________ è costituito in proprietà per piani, di cui i Fogli PPP nr.

3221, 3222, 3223 e 3224 risultano intestati alla Comunione ereditaria ISCE composta

da MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4, mentre il Foglio PPP no. 3225 al solo MIST

1, ha assegnato al ricorrente un termine di 60 giorni per comprovare tramite

adeguata documentazione la sua qualità di amministratore del condominio e

pertanto di rappresentante di tutti i comproprietari, rispettivamente della

Comunione ereditaria, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile

(art. 9 LPamm.);

che

il ricorrente non ha dato alcun seguito alle richieste di questo Tribunale;

che

solo i proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo

all’Autorità (art. 34 cpv. 1 Lst.);

che

l’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli

affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge (art. 712 t cpv.

1 CC). Per stare in giudizio dev’esserne precedentemente autorizzato

dall’Assemblea dei comproprietari che, in casi urgenti, può ratificare anche

successivamente il proprio operato (art. 712 t e 712 s cpv. 1 in relazione con

l’art. 712 m cpv. 1 cifra 1 CC);

che

legalmente concepita come il complesso degli eredi che dispone in comune della

proprietà di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC), la comunione

ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di

parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129, RDAT II-1995 n.

56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4;

OLGIATI, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo

2000, pag. 34). Solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della

legittimazione attiva e passiva. Salvo casi del tutto eccezionali (cfr. art. 49

e 65 cpv. 3 LEF), la comunione ereditaria non può pertanto agire ed essere

convenuta in giudizio senza debita indicazione dei suoi componenti, neppure

davanti alle autorità e giurisdizioni amministrative (BOVAY, Procédure administrative,

p. 145; DTF 116 Ib 449);

che

nella fattispecie concreta il ricorso non è stato manifestamente sottoscritto

da tutti i comproprietari e/o da tutti i componenti della comunione ereditaria

e, mancando un’adeguata procura con le indicazioni delle direttive

dell’Assemblea dei condomini nella specifica procedura ricorsuale, MIST 1

nemmeno può essere considerato legittimato ad agire in nome e per conto di

tutti i comproprietari e/o componenti la Comunione ereditaria;

che

del resto, per i medesimi motivi, già al momento del reclamo all’UCS MIST 1 non

era invero legittimato a rappresentare tutti gli altri comproprietari e/o

componenti la Comunione ereditaria;

che

di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere

dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva;

Per

questi motivi

richiamati gli

art. 34 cpv. 1 e 38 cpv. 1 Lst.; art. 8, 9, 46 e 48 LPamm; art. 712 a segg CC;

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse né spese.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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