40.2005.209
Carenza di legittimazione attiva da parte di un unico componente di una comunione ereditaria - litisconsorzio necessario -; ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art
10 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
40.2005.209
Data decisione, Autorità:
10.05.2006, TE
Titolo:
Carenza di legittimazione attiva da parte di un unico componente di una comunione ereditaria - litisconsorzio necessario -; ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art. 9 LPamm.
STIMA / STIME
CC
art. 602 cpv. 2 CC
art. 712 CC
art. 9 LPAMM
art. 46 LPAMM
art. 48 LPAMM
art. 38 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.209
__________
Lugano
10 maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Alberto Canepa
ing. Argentino Jermini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 19/21 ottobre 2005 dalla
ISPP
1, composta da:
-
MIST 1,
-
ISCE, composta da:
- MIST 1,
- MIST
2,
- MIST 3,
- MIST 4,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 23 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________,
relativamente
al mappale no. 471 RFD di __________,
considerato in
fatto e in diritto
che
in data 19/21 ottobre 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime
immobiliari entrata in vigore il 1.gennaio 2005 su tutto il territorio
cantonale, MIST 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa
il 23 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no.
471 RFD di __________;
che
l’art. 8 cpv. 1 LPamm., applicabile alla fattispecie concreta in virtù del
rinvio alla LPamm. contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst., prevede che il ricorso
deve essere firmato dalle parti o dai loro procuratori;
che
il 25 ottobre 2005 la Presidente del Tribunale, constatato che il mappale no.
471 RFD di __________ è costituito in proprietà per piani, di cui i Fogli PPP nr.
3221, 3222, 3223 e 3224 risultano intestati alla Comunione ereditaria ISCE composta
da MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4, mentre il Foglio PPP no. 3225 al solo MIST
1, ha assegnato al ricorrente un termine di 60 giorni per comprovare tramite
adeguata documentazione la sua qualità di amministratore del condominio e
pertanto di rappresentante di tutti i comproprietari, rispettivamente della
Comunione ereditaria, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile
(art. 9 LPamm.);
che
il ricorrente non ha dato alcun seguito alle richieste di questo Tribunale;
che
solo i proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo
all’Autorità (art. 34 cpv. 1 Lst.);
che
l’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli
affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge (art. 712 t cpv.
1 CC). Per stare in giudizio dev’esserne precedentemente autorizzato
dall’Assemblea dei comproprietari che, in casi urgenti, può ratificare anche
successivamente il proprio operato (art. 712 t e 712 s cpv. 1 in relazione con
l’art. 712 m cpv. 1 cifra 1 CC);
che
legalmente concepita come il complesso degli eredi che dispone in comune della
proprietà di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC), la comunione
ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di
parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129, RDAT II-1995 n.
56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4;
OLGIATI, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo
2000, pag. 34). Solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della
legittimazione attiva e passiva. Salvo casi del tutto eccezionali (cfr. art. 49
e 65 cpv. 3 LEF), la comunione ereditaria non può pertanto agire ed essere
convenuta in giudizio senza debita indicazione dei suoi componenti, neppure
davanti alle autorità e giurisdizioni amministrative (BOVAY, Procédure administrative,
p. 145; DTF 116 Ib 449);
che
nella fattispecie concreta il ricorso non è stato manifestamente sottoscritto
da tutti i comproprietari e/o da tutti i componenti della comunione ereditaria
e, mancando un’adeguata procura con le indicazioni delle direttive
dell’Assemblea dei condomini nella specifica procedura ricorsuale, MIST 1
nemmeno può essere considerato legittimato ad agire in nome e per conto di
tutti i comproprietari e/o componenti la Comunione ereditaria;
che
del resto, per i medesimi motivi, già al momento del reclamo all’UCS MIST 1 non
era invero legittimato a rappresentare tutti gli altri comproprietari e/o
componenti la Comunione ereditaria;
che
di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva;
Per
questi motivi
richiamati gli
art. 34 cpv. 1 e 38 cpv. 1 Lst.; art. 8, 9, 46 e 48 LPamm; art. 712 a segg CC;
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse né spese.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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