40.2005.220
Valutazione terreni FZE, soluzione schematica; mancata determinazione del valore di reddito ed esclusione dal calcolo di stima; correttivi sul valore metrico del terreno
24 marzo 2010Italiano22 min
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Numero d'incarto:
40.2005.220
Data decisione, Autorità:
24.03.2010, TE
Titolo:
Valutazione terreni FZE, soluzione schematica; mancata determinazione del valore di reddito ed esclusione dal calcolo di stima; correttivi sul valore metrico del terreno
STIMA / STIME
art. 11 cpv. segg LST
Incarto n.
40.2005.220
__________
Lugano
24 marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Alberto Lucchini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
sul ricorso presentato in data 31 ottobre 2005 da
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 3 ottobre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
ai mappali no. 298, 299, 967, 982, 2911, 3047, 3073, 3103, 3182, 4067, 4068,
4069, 4162, 4221, 4223, 4454, 4456, 4473, 4608, 4649, 4711, 4741, 4836, 4874,
4909, 4931, 4961, 4986, 5014, 5031, 5032, 5035, 5038 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 11 giugno 2008,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1 Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2. Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3. Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
le particelle (tutte situate in territorio del Comune di __________) qui in
discussione, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto i
seguenti valori ufficiali di stima:
- mappale no. 298 fr. 276.00
- mappale no. 299 fr. 1'475.00
- mappale no. 967 fr. 20'265.00
- mappale no. 982 fr. 2'275.00
- mappale no. 2911 fr. 3'293'125.00
- mappale no. 3047 fr. 47'700.00
- mappale no. 3073 fr. 126'780.00
- mappale no. 3103 fr. 1'265.00
- mappale no. 3182 fr. 278.00
- mappale no. 4067 fr. 6'444.00
- mappale no. 4068 fr. 2'375.00
- mappale no. 4069 fr. 1'479.00
- mappale no. 4162 fr. 2'655.00
- mappale no. 4221 fr. 113'646.00
- mappale no. 4223 fr. 448.00
- mappale no. 4454 fr. 2'018.00
- mappale no. 4456 fr. 668.00
- mappale no. 4473 fr. 31'278.00
- mappale no. 4608 fr. 90'440.00
- mappale no. 4649 fr. 1'212'752.00
- mappale no. 4711 fr. 17'197.00
- mappale no. 4741 fr. 2'457.00
- mappale no. 4836 fr. 257'644.00
- mappale no. 4874 fr. 104'983.00
- mappale no. 4909 fr. 216.00
- mappale no. 4931 fr. 6'598.00
- mappale no. 4961 fr. 29'618.00
- mappale no. 4986 fr. 43'401.00
- mappale no. 5014 fr. 106'280.00
- mappale no. 5031 fr. 150'717.00
- mappale no. 5032 fr. 76'881.00
- mappale no. 5035 fr. 2'008.00
- mappale no. 5038 fr. 6'010.00
Il
reclamo interposto in data 1. settembre 2004 dal RI 1 è stato parzialmente
accolto dall’UCS con decisione del 3 ottobre 2005.
L’autorità di prima istanza ha sostanzialmente confermato la propria decisione
per tutti i mappali che qui ci concernono, ad eccezione dei seguenti, per i
quali, in accoglimento totale o parziale delle censure sollevate dal
ricorrente, ha ricalcolato il valore di stima:
- per il mappale no. 2911 in fr. 823'281.30 (invece di fr. 3'293'125.00)
- per il mappale no. 3073 in fr. 96’624.00 (invece di fr. 126'780.00)
- per il mappale no. 4221 in fr. 100'411.00 (invece di fr. 113'646.00)
- per il mappale no. 4836 in fr. 130'952.00 (invece di fr. 257'644.00).
3. Con
ricorso 31 ottobre 2005 il RI 1 é insorto innanzi a questo Tribunale, postulando
l’accoglimento del gravame con conseguente riduzione dei valori ufficiali di
stima contestati.
A mente del ricorrente l’Ufficio cantonale di stima avrebbe attribuito ai fondi
qui in oggetto valori eccessivi e sproporzionati, non corrispondenti alla reale
situazione ed alle effettive caratteristiche dei terreni, applicando pure in
taluni casi correttivi inadeguati.
4.
4.1. In
sede di sopralluogo esperito l’11 giugno 2008 il Tribunale ha constatato quanto
segue:
Mappale
4162:
fondo
posto a lato dell’accesso stradale, prativo con cappelletta in sasso;
Mappali
4067, 4068,4069,4221,4986,5014
fondi
posti sul versante iniziale della montagna, coperti da bosco e pareti rocciose,
molto ripidi, difficilmente accessibili, con annesso un riale (sul mappale
4221);
Mappale
299
vecchia discarica, probabilmente di inerti e scarti di
cava, boscato, con strada di accesso sterrata, con recinzione; la parte
superiore rispecchia la situazione descritta per i mappali che precedono;
Mappale
3182
fondo pianeggiante con strada asfaltata e terreno
prativo (cunetta) laterale;
Mappale
298
versante
iniziale della montagna, coperto da bosco e parete rocciosa;
Mappale
967
fondo pianeggiante situato a lato della strada
cantonale con edificio in muratura per pesa pubblica e annesso terreno
asfaltato e prativo;
Mappale
3047
fondo
pianeggiante con stabile artigianale (deposito veicoli) e terreno annesso parzialmente
asfaltato e sterrato.
Mappali
4961, 4931, 4223, 4473, 4909
trattasi
di versante ripido, roccioso e boschivo, di difficile accesso.
Mappale
3073
fondo
pianeggiante a forma di “L”, sterrato e prativo sul quale è ubicato un garage
prefabbricato per 3 auto. Il mappale è parzialmente separato dal ciglio della
strada dal mappale 3074 di proprietà del Comune. Sul lato SUD della particella
sono presenti due accessi al fondo 947 e sul lato OVEST un accesso al fondo
3559, frutto quest’ultimo di un accordo quale passo provvisorio;
Mappale
3103
piccolo
scorporo a lato del ponte sulla strada cantonale e del sedime privato, posto sull’argine
del fiume che scende dalla Valle di __________, ricoperto di vegetazione
incolta, con due scalette d’accesso in beton;
Mappale
982
terreno
pianeggiante allungato prativo-sterrato, confinante con l’argine del fiume di
cui si è detto per il mappale 3103, all’interno della zona edificata, senza
sbocco verso la strada a SUD;
Mappali
4454, 4456, 4608
fondi
pianeggianti sul lato destro dell’argine del fiume __________, quasi
completamente boschivi con situazione analoga al mappale 4673;
Mappale
4649
trattasi
di parete rocciosa nella prima parte a valle destinata all’estrazione del
granito e deposito di scarti di cava. Nella parte superiore il mappale è
boschivo alternato a zone di roccia, meno impervio;
Mappali
4711, 4741
trattasi
di versante ripido, boschivo e roccioso, con strada forestale d’accesso.
4.2. Per
ovvi motivi di praticabilità ed economicità, il Tribunale ha invece rinunciato
a raggiungere i rimanenti mappali sapendo che sostanzialmente questi includono
la quasi totalità della superficie del versante superiore del fronte montagnoso
situato sopra l’abitato di __________ e pressoché l’intera omonima Valle (cfr.
ortofoto annessa agli atti).
4.3. Con
lettera 11 gennaio 2010 il RI 1 ha prodotto al Tribunale la documentazione
richiesta in sede di sopralluogo, in particolare i contratti d’affitto relativi
all’attività della cava al mappale 4649.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame del RI 1, proprietario degli oggetti stimati e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).
6.
6.1. I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente
eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo
la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2. Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
ampliamento della costruzione.
6.3. Il
valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il
reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento
è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di
mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Se
non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo
da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante
fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono
determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e
significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore
metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto
del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento
sulla stima ufficiale).
Ove
vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto
l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente
conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
6.5. Giusta
l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e
della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,
Considerandi
quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura
ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati
alla LDFR.
I
fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2
Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1
del Regolamento di applicazione della Lst.).
6.6
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
In
concreto, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande del ricorrente (art.
38.
cpv. 3 Lst.) e giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18
cpv. 1 LPamm.) accoglie parzialmente il ricorso per i motivi che seguono.
7.1
Avantutto
occorre rilevare che con scritto 11 gennaio 2010 il RI 1 ha dichiarato di ritirare il ricorso per il mappale 5038 (Alpe __________), motivo per cui
lo stesso, limitatamente a detto fondo, è stralciato dai ruoli ed il valore di
stima fissato dall’UCS è confermato.
7.2
Il
piano regolatore di __________ situa i mapp. 298, 299, 2911, 3182, 4067,
4068, 4069, 4223, 4454, 4456, 4473, 4711, 4741, 4836, 4874, 4909, 4931, 4961,
4986, 5014, 5031, 5032 e 5035 fuori dalla zona edificabile. L’UCS ha di
conseguenza determinato i relativi valori di stima sulla base della carta delle
idoneità agricole, che situa i vari terreni nelle diverse zone climatiche (es. A6
da 0 a 400 m/sm zona del piano più favorevole all’agricoltura, B6 da 400 a 800 m/sm zona collinare e di bassa montagna ecc.) e per le quali sono stati fissati a livello
cantonale dei valori prudenziali unitari (es. per A6 fr./mq. 0.40., per B6
fr./mq. 0.30 ecc.).
In una sua decisione (sentenza 14 luglio 2006 della II Corte di diritto pubblico
in re CE G. contro Ufficio di stima del Cantone Ticino e Tribunale di espropriazione
del Cantone Ticino) il Tribunale Federale ha avuto modo di ribadire che così
come la giurisprudenza riconosce ad esempio che è impossibile stabilire in ogni
singolo caso il valore locativo in ragione di una ben precisa percentuale del
valore venale (DTF 125 I 65 consid. 3c), è parimenti escluso di poter fissare
il valore di reddito con una precisione dell’ordine dei centesimi. Il ricorso a
determinati parametri forfetari è pertanto imprescindibile, considerato che la
stima ufficiale degli immobili viene determinata nel quadro di una procedura su
larga scala, in cui occorre tener conto anche di aspetti di praticabilità e di
economicità dell’attività amministrativa. In questo senso, per semplificare il
procedimento, sono ammesse soluzione schematiche, anche se in tal modo vengono
forzatamente trascurate alcune specificità dei singoli casi e non viene
perfettamente garantita la parità di trattamento (DTF 131 I 291 consid. 3.2.1 e
3.2
; 128 I 240 consid. 2.3; 125 I 65 consid. 3c; sentenza 2P.36/1999 del 3
novembre 2000, in: Pra 2001 n. 98, consid. 2c). Ne consegue che le modalità di
valutazione adottate dal legislatore, che differiscono in modo marcato da
quelle che stavano alla base della vecchia Lst. e non possono essere realmente
paragonate, reggono di principio alle censure formulate dal ricorrente.
In
merito a questo specifico punto il ricorso deve pertanto essere respinto ed i
valori di stima fissati dall’UCS per i fondi indicati in ingresso devono essere
confermati.
7.3
Come
confermato nel ricorso e poi constatato dal Tribunale al sopralluogo, la parte
a valle del mappale 4649 è destinata all’attività di cava, in
particolare all’estrazione del granito e deposito di scarti di cava. Ciò ha
indotto questa autorità a richiedere al RI 1 la produzione dei contratti di
affitto relativi all’attività della cava.
Per il mappale 4649 l’UCS ha tralasciato di determinare il valore di reddito,
escludendolo completamente dal calcolo della stima, senza peraltro fornire una
concreta e sostenibile spiegazione in merito. A fronte dei contenuti
inequivocabili dell’art. 16 cpv. 2 Lst. l’omissione appare del tutto
inspiegabile oltre che errata. L’estimo deve infatti corrispondere al principio
basilare secondo cui un bene immobiliare vale quanto rende (cfr. Messaggio 4375
del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova Lst., ad art. 19).
Ora,
anche se il Tribunale di espropriazione, che non è vincolato dalle domande dei
ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.) giudica con pieno potere cognitivo (art. 38
cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa
sede, ritenuto che oltre a ciò l’autorità di prima istanza non è nemmeno
entrata nel merito delle motivazioni che l’hanno portata ad operare tale
scelta.
Pertanto,
ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in
virtù del rinvio generale contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst., ritenuto che
l’autorità di prima istanza ha accertato la fattispecie in modo palesemente
incompleto tralasciando di determinare il valore di reddito e omettendo di
motivare perlomeno succintamente le ragioni concrete che l’hanno indotta in
questa sua scelta, violando così l’art. 26 cpv. 1 LPamm., per questo specifico
punto la causa deve esserle rinviata per nuovo giudizio. Diversamente i
ricorrenti si vedrebbero ingiustamente preclusa un’istanza di giudizio.
7.4
Il
ricorso deve essere respinto per quel che concerne i mappali 982, 3103, 4162
e 4221.
Per le prime tre particelle l’autorità di prima istanza ha già ammesso un
correttivo del -50% sul valore metrico del terreno per tenere conto di tutti
quegli aspetti sfavorevoli che lo gravano (superficie ridotta ecc.). Ciò appare
al Tribunale adeguato ed equo, se si considera che i fondi sono comunque
inclusi nella zona edificabile e godono della possibilità di essere ceduti in
servizio ai terreni confinanti oppure di trasferirne gli indici.
La parità di trattamento con le zone cave analoghe e le considerazioni
espresse al punto n. 7.1 del presente giudizio giustificano invece i valori
applicati al mappale 4221.
7.5
Il
ricorso è invece accolto o parzialmente accolto per le rimanenti particelle e
meglio:
- mapp.
967: il terreno è teoricamente di per sé stante inedificabile a causa delle
distanze da rispettare dai confini e dalla strada; ciò giustifica a mente del
Tribunale un correttivo del -50% e non solo del -35%;
- mapp.
3047: per questo tipo di terreni viene concessa una deroga alla distanza
dai boschi fino a 6 ml. (art. 6 cpv. 3 LCFo.). Una concreta possibilità di
edificazione esiste anche se con qualche difficoltà, in particolar modo per
quanto attiene al raggiungimento del massimo sfruttamento; ciò giustifica
l’applicazione di un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno;
- mapp.
3073: la forma del fondo e le limitazioni dettate dalla distanza dai
confini rendono l’edificazione difficilmente attuabile, ciò che giustifica
l’applicazione di un correttivo del -50% (e non solo del -20%) sul valore
metrico del terreno;
- mapp.
4608: si giustifica l’applicazione di un correttivo del -50% (e non solo
del -20%) sul valore metrico del terreno, limitatamente alla porzione di fondo
inclusa nella zona edificabile. Ancorché di per sé stante inedificabile, detta
superficie appartiene alla zona industriale, che ne determina un sicuro valore,
garantendo la possibilità di cessione in servizio ad altro fondo confinante
oppure di trasferimento degli indici. Per la rimanente area situata al di fuori
della zona edificabile valgono le argomentazioni già espresse al punto n. 7.1.
del presente giudizio.
7.6
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per oggetti analoghi in
una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza,
8.1.1
il
ricorso è parzialmente accolto e i valori ufficiali di stima sono così
stabiliti, come da schede di calcolo annesse:
-
fr. 276.00 per il mappale no. 298 RFD di __________ (valore confermato)
- fr. 1'475.00 per il mappale no. 299 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 16'050.00 per il mappale no. 967 RFD di __________
- fr. 2'275.00 per il mappale no. 982 RFD di __________ (valore confermato)
- fr. 823'281.30 per il mappale no. 2911 RFD di __________
(valore confermato)
- fr. 38'160.00 per il mappale no. 3047 RFD di __________
- fr. 60'390.00 per il mappale no. 3073 RFD di __________
- fr. 1'265.00 per il mappale no. 3103 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 278.00 per il mappale no. 3182 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 6'444.00 per il mappale no. 4067 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 2'375.00 per il mappale no. 4068 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 1'479.00 per il mappale no. 4069 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 2'655.00 per il mappale no. 4162 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 100'411.00 per il mappale no. 4221 RFD di __________
(valore confermato)
- fr. 448.00 per il mappale no. 4223 RFD di __________
(valore confermato)
- fr. 2'018.00 per il mappale no. 4454 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 668.00 per il mappale no. 4456 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 31'278.00 per il mappale no. 4473 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 72'440.00 per il mappale no. 4608 RFD di __________
- fr. 17'197.00 per il mappale no. 4711 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 2'457.00 per il mappale no. 4741 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 130'952.00 per il mappale no. 4836 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 104'983.00 per il mappale no. 4874 RFD di __________
(valore confermato)
- fr. 216.00 per il mappale no. 4909 RFD di __________
(valore confermato)
- fr. 6'598.00 per il mappale no. 4931 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 29'618.00 per il mappale no. 4961 RFD di __________
(valore confermato)
- fr. 43'401.00 per il mappale no. 4986 RFD di __________ (valore
confermato)
- fr. 106'280.00 per il mappale no. 5014 RFD di
__________ (valore confermato)
- fr. 150'717.00 per il mappale no. 5031 RFD di __________
(valore confermato)
- fr. 76'881.00 per il mappale no. 5032 RFD di __________ (valore
confermato)
-
fr. 2'008.00 per il mappale no. 5035 RFD di __________ (valore confermato)
- fr. 6'010.00 per il mappale no. 5038 RFD di __________ (valore
confermato)
8.2
Per
il mappale no. 4649 RFD di __________, la decisione impugnata è annullata e
l’incarto rinviato al’UCS affinchè , effettuati i necessari accertamenti,
proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
8.3
Per
il mappale no. 5038 RFD di __________, il ricorso è stralciato dai ruoli per
desistenza ed il valore di stima fissato dal UCS in fr. 6'010.—è confermato.
8.4
La
tassa di giustizia di fr. 600.—è posta a carico delle parti in ragione della
rispettiva soccombenza, di 3/4 per il ricorrente e del rimanente 1/4 per l’UCS
(art. 38 cpv. 4 Lst.). Quest’ultimo rifonderà al RI 1, che si è avvalso della
consulenza di un legale iscritto nell’apposito registro degli avvocati,
l’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative
(LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
I valori ufficiali di stima sono così
stabiliti, come da schede di calcolo annesse (per i valori di stima modificati):
-
fr. 276.00 per il mappale no. 298 RFD di __________
-
fr. 1'475.00 per il mappale no. 299 RFD di __________
- fr. 16'050.00 per il mappale no. 967 RFD di __________
- fr. 2'275.00 per il mappale no. 982 RFD di __________
- fr. 823'281.30 per il mappale no. 2911 RFD di __________
- fr. 38'160.00 per il mappale no. 3047 RFD di __________
- fr. 60'390.00 per il mappale no. 3073 RFD di __________
- fr. 1'265.00 per il mappale no. 3103 RFD di __________
- fr. 278.00 per il mappale no. 3182 RFD di __________
- fr. 6'444.00 per il mappale no. 4067 RFD di __________
- fr. 2'375.00 per il mappale no. 4068 RFD di __________
- fr. 1'479.00 per il mappale no. 4069 RFD di __________
- fr. 2'655.00 per il mappale no. 4162 RFD di __________
- fr. 100'411.00 per il mappale no. 4221 RFD di __________
- fr. 448.00 per il mappale no. 4223 RFD di __________
- fr. 2'018.00 per il mappale no. 4454 RFD di __________
- fr. 668.00 per il mappale no. 4456 RFD di __________
- fr. 31'278.00 per il mappale no. 4473 RFD di __________
- fr. 72'440.00 per il mappale no. 4608 RFD di __________
- fr. 17'197.00 per il mappale no. 4711 RFD di __________
- fr. 2'457.00 per il mappale no. 4741 RFD di __________
- fr. 130'952.00 per il mappale no. 4836 RFD di __________
- fr. 104'983.00 per il mappale no. 4874 RFD di __________
- fr. 216.00 per il mappale no. 4909 RFD di __________
- fr. 6'598.00 per il mappale no. 4931 RFD di __________
- fr. 29'618.00 per il mappale no. 4961 RFD di __________
- fr. 43'401.00 per il mappale no. 4986 RFD di __________
- fr. 106'280.00 per il mappale no. 5014 RFD di
__________
- fr. 150'717.00 per il mappale no. 5031 RFD di __________
- fr. 76'881.00 per il mappale no. 5032 RFD di __________
-
fr. 2'008.00 per il mappale no. 5035 RFD di __________
1.2
Per
il mappale no. 4649 RFD di __________, la decisione impugnata è annullata e
l’incarto è rinviato al’UCS affinchè, effettuati i necessari accertamenti,
proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
1.3
Per
il mappale no. 5038 RFD di __________, il ricorso è stralciato dai ruoli per
desistenza ed il valore di stima fissato dal UCS in fr. 6'010.—è confermato.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 600.—è posta a carico delle parti in ragione della
rispettiva soccombenza, di 3/4 per il ricorrente e del rimanente 1/4 per l’UCS
(art. 38 cpv. 4 Lst.), con obbligo per quest’ultimo di rifondere al RI 1
l’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di
30.
giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile
il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso
il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF)
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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