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Decisione

40.2005.220

Valutazione terreni FZE, soluzione schematica; mancata determinazione del valore di reddito ed esclusione dal calcolo di stima; correttivi sul valore metrico del terreno

24 marzo 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2. Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3. Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

le particelle (tutte situate in territorio del Comune di __________) qui in

discussione, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto i

seguenti valori ufficiali di stima:

- mappale no. 298 fr. 276.00

- mappale no. 299 fr. 1'475.00

- mappale no. 967 fr. 20'265.00

- mappale no. 982 fr. 2'275.00

- mappale no. 2911 fr. 3'293'125.00

- mappale no. 3047 fr. 47'700.00

- mappale no. 3073 fr. 126'780.00

- mappale no. 3103 fr. 1'265.00

- mappale no. 3182 fr. 278.00

- mappale no. 4067 fr. 6'444.00

- mappale no. 4068 fr. 2'375.00

- mappale no. 4069 fr. 1'479.00

- mappale no. 4162 fr. 2'655.00

- mappale no. 4221 fr. 113'646.00

- mappale no. 4223 fr. 448.00

- mappale no. 4454 fr. 2'018.00

- mappale no. 4456 fr. 668.00

- mappale no. 4473 fr. 31'278.00

- mappale no. 4608 fr. 90'440.00

- mappale no. 4649 fr. 1'212'752.00

- mappale no. 4711 fr. 17'197.00

- mappale no. 4741 fr. 2'457.00

- mappale no. 4836 fr. 257'644.00

- mappale no. 4874 fr. 104'983.00

- mappale no. 4909 fr. 216.00

- mappale no. 4931 fr. 6'598.00

- mappale no. 4961 fr. 29'618.00

- mappale no. 4986 fr. 43'401.00

- mappale no. 5014 fr. 106'280.00

- mappale no. 5031 fr. 150'717.00

- mappale no. 5032 fr. 76'881.00

- mappale no. 5035 fr. 2'008.00

- mappale no. 5038 fr. 6'010.00

Il

reclamo interposto in data 1. settembre 2004 dal RI 1 è stato parzialmente

accolto dall’UCS con decisione del 3 ottobre 2005.

L’autorità di prima istanza ha sostanzialmente confermato la propria decisione

per tutti i mappali che qui ci concernono, ad eccezione dei seguenti, per i

quali, in accoglimento totale o parziale delle censure sollevate dal

ricorrente, ha ricalcolato il valore di stima:

- per il mappale no. 2911 in fr. 823'281.30 (invece di fr. 3'293'125.00)

- per il mappale no. 3073 in fr. 96’624.00 (invece di fr. 126'780.00)

- per il mappale no. 4221 in fr. 100'411.00 (invece di fr. 113'646.00)

- per il mappale no. 4836 in fr. 130'952.00 (invece di fr. 257'644.00).

3. Con

ricorso 31 ottobre 2005 il RI 1 é insorto innanzi a questo Tribunale, postulando

l’accoglimento del gravame con conseguente riduzione dei valori ufficiali di

stima contestati.

A mente del ricorrente l’Ufficio cantonale di stima avrebbe attribuito ai fondi

qui in oggetto valori eccessivi e sproporzionati, non corrispondenti alla reale

situazione ed alle effettive caratteristiche dei terreni, applicando pure in

taluni casi correttivi inadeguati.

4.

4.1. In

sede di sopralluogo esperito l’11 giugno 2008 il Tribunale ha constatato quanto

segue:

Mappale

4162:

fondo

posto a lato dell’accesso stradale, prativo con cappelletta in sasso;

Mappali

4067, 4068,4069,4221,4986,5014

fondi

posti sul versante iniziale della montagna, coperti da bosco e pareti rocciose,

molto ripidi, difficilmente accessibili, con annesso un riale (sul mappale

4221);

Mappale

299

vecchia discarica, probabilmente di inerti e scarti di

cava, boscato, con strada di accesso sterrata, con recinzione; la parte

superiore rispecchia la situazione descritta per i mappali che precedono;

Mappale

3182

fondo pianeggiante con strada asfaltata e terreno

prativo (cunetta) laterale;

Mappale

298

versante

iniziale della montagna, coperto da bosco e parete rocciosa;

Mappale

967

fondo pianeggiante situato a lato della strada

cantonale con edificio in muratura per pesa pubblica e annesso terreno

asfaltato e prativo;

Mappale

3047

fondo

pianeggiante con stabile artigianale (deposito veicoli) e terreno annesso parzialmente

asfaltato e sterrato.

Mappali

4961, 4931, 4223, 4473, 4909

trattasi

di versante ripido, roccioso e boschivo, di difficile accesso.

Mappale

3073

fondo

pianeggiante a forma di “L”, sterrato e prativo sul quale è ubicato un garage

prefabbricato per 3 auto. Il mappale è parzialmente separato dal ciglio della

strada dal mappale 3074 di proprietà del Comune. Sul lato SUD della particella

sono presenti due accessi al fondo 947 e sul lato OVEST un accesso al fondo

3559, frutto quest’ultimo di un accordo quale passo provvisorio;

Mappale

3103

piccolo

scorporo a lato del ponte sulla strada cantonale e del sedime privato, posto sull’argine

del fiume che scende dalla Valle di __________, ricoperto di vegetazione

incolta, con due scalette d’accesso in beton;

Mappale

982

terreno

pianeggiante allungato prativo-sterrato, confinante con l’argine del fiume di

cui si è detto per il mappale 3103, all’interno della zona edificata, senza

sbocco verso la strada a SUD;

Mappali

4454, 4456, 4608

fondi

pianeggianti sul lato destro dell’argine del fiume __________, quasi

completamente boschivi con situazione analoga al mappale 4673;

Mappale

4649

trattasi

di parete rocciosa nella prima parte a valle destinata all’estrazione del

granito e deposito di scarti di cava. Nella parte superiore il mappale è

boschivo alternato a zone di roccia, meno impervio;

Mappali

4711, 4741

trattasi

di versante ripido, boschivo e roccioso, con strada forestale d’accesso.

4.2. Per

ovvi motivi di praticabilità ed economicità, il Tribunale ha invece rinunciato

a raggiungere i rimanenti mappali sapendo che sostanzialmente questi includono

la quasi totalità della superficie del versante superiore del fronte montagnoso

situato sopra l’abitato di __________ e pressoché l’intera omonima Valle (cfr.

ortofoto annessa agli atti).

4.3. Con

lettera 11 gennaio 2010 il RI 1 ha prodotto al Tribunale la documentazione

richiesta in sede di sopralluogo, in particolare i contratti d’affitto relativi

all’attività della cava al mappale 4649.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame del RI 1, proprietario degli oggetti stimati e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).

6.

6.1. I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2. Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

ampliamento della costruzione.

6.3. Il

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

Il

reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento

è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

Se

non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo

da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante

fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono

determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e

significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore

metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto

del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento

sulla stima ufficiale).

Ove

vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto

l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente

conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

6.4. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

6.5. Giusta

l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e

della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,

Considerandi

quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura

ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati

alla LDFR.

I

fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2

Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1

del Regolamento di applicazione della Lst.).

6.6

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

In

concreto, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande del ricorrente (art.

38.

cpv. 3 Lst.) e giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18

cpv. 1 LPamm.) accoglie parzialmente il ricorso per i motivi che seguono.

7.1

Avantutto

occorre rilevare che con scritto 11 gennaio 2010 il RI 1 ha dichiarato di ritirare il ricorso per il mappale 5038 (Alpe __________), motivo per cui

lo stesso, limitatamente a detto fondo, è stralciato dai ruoli ed il valore di

stima fissato dall’UCS è confermato.

7.2

Il

piano regolatore di __________ situa i mapp. 298, 299, 2911, 3182, 4067,

4068, 4069, 4223, 4454, 4456, 4473, 4711, 4741, 4836, 4874, 4909, 4931, 4961,

4986, 5014, 5031, 5032 e 5035 fuori dalla zona edificabile. L’UCS ha di

conseguenza determinato i relativi valori di stima sulla base della carta delle

idoneità agricole, che situa i vari terreni nelle diverse zone climatiche (es. A6

da 0 a 400 m/sm zona del piano più favorevole all’agricoltura, B6 da 400 a 800 m/sm zona collinare e di bassa montagna ecc.) e per le quali sono stati fissati a livello

cantonale dei valori prudenziali unitari (es. per A6 fr./mq. 0.40., per B6

fr./mq. 0.30 ecc.).

In una sua decisione (sentenza 14 luglio 2006 della II Corte di diritto pubblico

in re CE G. contro Ufficio di stima del Cantone Ticino e Tribunale di espropriazione

del Cantone Ticino) il Tribunale Federale ha avuto modo di ribadire che così

come la giurisprudenza riconosce ad esempio che è impossibile stabilire in ogni

singolo caso il valore locativo in ragione di una ben precisa percentuale del

valore venale (DTF 125 I 65 consid. 3c), è parimenti escluso di poter fissare

il valore di reddito con una precisione dell’ordine dei centesimi. Il ricorso a

determinati parametri forfetari è pertanto imprescindibile, considerato che la

stima ufficiale degli immobili viene determinata nel quadro di una procedura su

larga scala, in cui occorre tener conto anche di aspetti di praticabilità e di

economicità dell’attività amministrativa. In questo senso, per semplificare il

procedimento, sono ammesse soluzione schematiche, anche se in tal modo vengono

forzatamente trascurate alcune specificità dei singoli casi e non viene

perfettamente garantita la parità di trattamento (DTF 131 I 291 consid. 3.2.1 e

3.2

; 128 I 240 consid. 2.3; 125 I 65 consid. 3c; sentenza 2P.36/1999 del 3

novembre 2000, in: Pra 2001 n. 98, consid. 2c). Ne consegue che le modalità di

valutazione adottate dal legislatore, che differiscono in modo marcato da

quelle che stavano alla base della vecchia Lst. e non possono essere realmente

paragonate, reggono di principio alle censure formulate dal ricorrente.

In

merito a questo specifico punto il ricorso deve pertanto essere respinto ed i

valori di stima fissati dall’UCS per i fondi indicati in ingresso devono essere

confermati.

7.3

Come

confermato nel ricorso e poi constatato dal Tribunale al sopralluogo, la parte

a valle del mappale 4649 è destinata all’attività di cava, in

particolare all’estrazione del granito e deposito di scarti di cava. Ciò ha

indotto questa autorità a richiedere al RI 1 la produzione dei contratti di

affitto relativi all’attività della cava.

Per il mappale 4649 l’UCS ha tralasciato di determinare il valore di reddito,

escludendolo completamente dal calcolo della stima, senza peraltro fornire una

concreta e sostenibile spiegazione in merito. A fronte dei contenuti

inequivocabili dell’art. 16 cpv. 2 Lst. l’omissione appare del tutto

inspiegabile oltre che errata. L’estimo deve infatti corrispondere al principio

basilare secondo cui un bene immobiliare vale quanto rende (cfr. Messaggio 4375

del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova Lst., ad art. 19).

Ora,

anche se il Tribunale di espropriazione, che non è vincolato dalle domande dei

ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.) giudica con pieno potere cognitivo (art. 38

cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa

sede, ritenuto che oltre a ciò l’autorità di prima istanza non è nemmeno

entrata nel merito delle motivazioni che l’hanno portata ad operare tale

scelta.

Pertanto,

ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in

virtù del rinvio generale contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst., ritenuto che

l’autorità di prima istanza ha accertato la fattispecie in modo palesemente

incompleto tralasciando di determinare il valore di reddito e omettendo di

motivare perlomeno succintamente le ragioni concrete che l’hanno indotta in

questa sua scelta, violando così l’art. 26 cpv. 1 LPamm., per questo specifico

punto la causa deve esserle rinviata per nuovo giudizio. Diversamente i

ricorrenti si vedrebbero ingiustamente preclusa un’istanza di giudizio.

7.4

Il

ricorso deve essere respinto per quel che concerne i mappali 982, 3103, 4162

e 4221.

Per le prime tre particelle l’autorità di prima istanza ha già ammesso un

correttivo del -50% sul valore metrico del terreno per tenere conto di tutti

quegli aspetti sfavorevoli che lo gravano (superficie ridotta ecc.). Ciò appare

al Tribunale adeguato ed equo, se si considera che i fondi sono comunque

inclusi nella zona edificabile e godono della possibilità di essere ceduti in

servizio ai terreni confinanti oppure di trasferirne gli indici.

La parità di trattamento con le zone cave analoghe e le considerazioni

espresse al punto n. 7.1 del presente giudizio giustificano invece i valori

applicati al mappale 4221.

7.5

Il

ricorso è invece accolto o parzialmente accolto per le rimanenti particelle e

meglio:

- mapp.

967: il terreno è teoricamente di per sé stante inedificabile a causa delle

distanze da rispettare dai confini e dalla strada; ciò giustifica a mente del

Tribunale un correttivo del -50% e non solo del -35%;

- mapp.

3047: per questo tipo di terreni viene concessa una deroga alla distanza

dai boschi fino a 6 ml. (art. 6 cpv. 3 LCFo.). Una concreta possibilità di

edificazione esiste anche se con qualche difficoltà, in particolar modo per

quanto attiene al raggiungimento del massimo sfruttamento; ciò giustifica

l’applicazione di un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno;

- mapp.

3073: la forma del fondo e le limitazioni dettate dalla distanza dai

confini rendono l’edificazione difficilmente attuabile, ciò che giustifica

l’applicazione di un correttivo del -50% (e non solo del -20%) sul valore

metrico del terreno;

- mapp.

4608: si giustifica l’applicazione di un correttivo del -50% (e non solo

del -20%) sul valore metrico del terreno, limitatamente alla porzione di fondo

inclusa nella zona edificabile. Ancorché di per sé stante inedificabile, detta

superficie appartiene alla zona industriale, che ne determina un sicuro valore,

garantendo la possibilità di cessione in servizio ad altro fondo confinante

oppure di trasferimento degli indici. Per la rimanente area situata al di fuori

della zona edificabile valgono le argomentazioni già espresse al punto n. 7.1.

del presente giudizio.

7.6

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per oggetti analoghi in

una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza,

8.1.1

il

ricorso è parzialmente accolto e i valori ufficiali di stima sono così

stabiliti, come da schede di calcolo annesse:

-

fr. 276.00 per il mappale no. 298 RFD di __________ (valore confermato)

- fr. 1'475.00 per il mappale no. 299 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 16'050.00 per il mappale no. 967 RFD di __________

- fr. 2'275.00 per il mappale no. 982 RFD di __________ (valore confermato)

- fr. 823'281.30 per il mappale no. 2911 RFD di __________

(valore confermato)

- fr. 38'160.00 per il mappale no. 3047 RFD di __________

- fr. 60'390.00 per il mappale no. 3073 RFD di __________

- fr. 1'265.00 per il mappale no. 3103 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 278.00 per il mappale no. 3182 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 6'444.00 per il mappale no. 4067 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 2'375.00 per il mappale no. 4068 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 1'479.00 per il mappale no. 4069 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 2'655.00 per il mappale no. 4162 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 100'411.00 per il mappale no. 4221 RFD di __________

(valore confermato)

- fr. 448.00 per il mappale no. 4223 RFD di __________

(valore confermato)

- fr. 2'018.00 per il mappale no. 4454 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 668.00 per il mappale no. 4456 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 31'278.00 per il mappale no. 4473 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 72'440.00 per il mappale no. 4608 RFD di __________

- fr. 17'197.00 per il mappale no. 4711 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 2'457.00 per il mappale no. 4741 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 130'952.00 per il mappale no. 4836 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 104'983.00 per il mappale no. 4874 RFD di __________

(valore confermato)

- fr. 216.00 per il mappale no. 4909 RFD di __________

(valore confermato)

- fr. 6'598.00 per il mappale no. 4931 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 29'618.00 per il mappale no. 4961 RFD di __________

(valore confermato)

- fr. 43'401.00 per il mappale no. 4986 RFD di __________ (valore

confermato)

- fr. 106'280.00 per il mappale no. 5014 RFD di

__________ (valore confermato)

- fr. 150'717.00 per il mappale no. 5031 RFD di __________

(valore confermato)

- fr. 76'881.00 per il mappale no. 5032 RFD di __________ (valore

confermato)

-

fr. 2'008.00 per il mappale no. 5035 RFD di __________ (valore confermato)

- fr. 6'010.00 per il mappale no. 5038 RFD di __________ (valore

confermato)

8.2

Per

il mappale no. 4649 RFD di __________, la decisione impugnata è annullata e

l’incarto rinviato al’UCS affinchè , effettuati i necessari accertamenti,

proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

8.3

Per

il mappale no. 5038 RFD di __________, il ricorso è stralciato dai ruoli per

desistenza ed il valore di stima fissato dal UCS in fr. 6'010.—è confermato.

8.4

La

tassa di giustizia di fr. 600.—è posta a carico delle parti in ragione della

rispettiva soccombenza, di 3/4 per il ricorrente e del rimanente 1/4 per l’UCS

(art. 38 cpv. 4 Lst.). Quest’ultimo rifonderà al RI 1, che si è avvalso della

consulenza di un legale iscritto nell’apposito registro degli avvocati,

l’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative

(LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

I valori ufficiali di stima sono così

stabiliti, come da schede di calcolo annesse (per i valori di stima modificati):

-

fr. 276.00 per il mappale no. 298 RFD di __________

-

fr. 1'475.00 per il mappale no. 299 RFD di __________

- fr. 16'050.00 per il mappale no. 967 RFD di __________

- fr. 2'275.00 per il mappale no. 982 RFD di __________

- fr. 823'281.30 per il mappale no. 2911 RFD di __________

- fr. 38'160.00 per il mappale no. 3047 RFD di __________

- fr. 60'390.00 per il mappale no. 3073 RFD di __________

- fr. 1'265.00 per il mappale no. 3103 RFD di __________

- fr. 278.00 per il mappale no. 3182 RFD di __________

- fr. 6'444.00 per il mappale no. 4067 RFD di __________

- fr. 2'375.00 per il mappale no. 4068 RFD di __________

- fr. 1'479.00 per il mappale no. 4069 RFD di __________

- fr. 2'655.00 per il mappale no. 4162 RFD di __________

- fr. 100'411.00 per il mappale no. 4221 RFD di __________

- fr. 448.00 per il mappale no. 4223 RFD di __________

- fr. 2'018.00 per il mappale no. 4454 RFD di __________

- fr. 668.00 per il mappale no. 4456 RFD di __________

- fr. 31'278.00 per il mappale no. 4473 RFD di __________

- fr. 72'440.00 per il mappale no. 4608 RFD di __________

- fr. 17'197.00 per il mappale no. 4711 RFD di __________

- fr. 2'457.00 per il mappale no. 4741 RFD di __________

- fr. 130'952.00 per il mappale no. 4836 RFD di __________

- fr. 104'983.00 per il mappale no. 4874 RFD di __________

- fr. 216.00 per il mappale no. 4909 RFD di __________

- fr. 6'598.00 per il mappale no. 4931 RFD di __________

- fr. 29'618.00 per il mappale no. 4961 RFD di __________

- fr. 43'401.00 per il mappale no. 4986 RFD di __________

- fr. 106'280.00 per il mappale no. 5014 RFD di

__________

- fr. 150'717.00 per il mappale no. 5031 RFD di __________

- fr. 76'881.00 per il mappale no. 5032 RFD di __________

-

fr. 2'008.00 per il mappale no. 5035 RFD di __________

1.2

Per

il mappale no. 4649 RFD di __________, la decisione impugnata è annullata e

l’incarto è rinviato al’UCS affinchè, effettuati i necessari accertamenti,

proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

1.3

Per

il mappale no. 5038 RFD di __________, il ricorso è stralciato dai ruoli per

desistenza ed il valore di stima fissato dal UCS in fr. 6'010.—è confermato.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 600.—è posta a carico delle parti in ragione della

rispettiva soccombenza, di 3/4 per il ricorrente e del rimanente 1/4 per l’UCS

(art. 38 cpv. 4 Lst.), con obbligo per quest’ultimo di rifondere al RI 1

l’importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF)

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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