40.2005.232
Conferma del valore di base dei terreni nella relativa zona di PR
9 novembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.232
Data decisione, Autorità:
09.11.2007, TE
Titolo:
Conferma del valore di base dei terreni nella relativa zona di PR
STIMA / STIME
art. 15segg LST
Incarto n.
40.2005.232
Lugano
9 novembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Alberto Lucchini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
sul ricorso presentato in data 2 novembre 2005 da
ISCE
1 composta da:
1.
MIST 1
2.
MIST 2
tutti
rappr. da RA 1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 3 ottobre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 146 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 20 settembre 2007,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1 Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2. Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3 Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 146 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 928'980.--.
Il
reclamo interposto in data 2 settembre 2004 dagli eredi ISCE 1 è stato respinto
dall’UCS con decisione del 3 ottobre 2005.
L’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione argomentando che
il valore unitario di fr. 130.--/mq. attribuito al fondo corrisponde a quanto
stabilito per i terreni dell’intera zona R5 prevista dal Piano regolatore di __________
e rispecchia in modo prudenziale il corrispondente valore di mercato.
3. Con
ricorso 2/18 novembre 2005 gli eredi ISCE 1 sono insorti innanzi a questo
Tribunale, postulando una riduzione del valore di base del terreno da fr.
130.—/mq. ad un massimo di fr. 70.--/mq.. A mente dei ricorrenti l’attribuzione
del fondo ad una zona R5 non rappresenta un vantaggio ed anzi è penalizzante
in quanto, a causa della saturazione del mercato e della mancanza
d’attrattività del Comune, vengono a mancare quelle premesse e condizioni
indispensabili per edificare immobili con appartamenti da vendere o da affittare.
4. In
sede di sopralluogo esperito il 20 settembre 2007 il Tribunale ha constatato
che il fondo è completamente pianeggiante e prativo.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame degli eredi ISCE 1 proprietari dell’oggetto
stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È
Considerandi
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
In
concreto il Tribunale respinge il ricorso e conferma il parametro applicato
dall’UCS.
Gli accertamenti e le verifiche esperite, in particolare l’esame dei dati
riguardanti le transazioni immobiliari intercorse nell’ultimo decennio,
attestano che nella determinazione del valore di base dei terreni presenti
nella relativa zona residenziale intensiva R5 già si è tenuto conto dei fattori
negativi sollevati dai ricorrenti. Infatti il valore assegnato a tali terreni è
stato fissato in fr. 130.--, decisamente prudenziale rispetto al prezzo
normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica e sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst..
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è respinto e il valore di stima del mappale 146 RFD di __________
confermato in fr. 928’980.-- come da scheda di calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia di fr. 500.—è posta a carico dei ricorrenti, parte
soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto ed il valore
ufficiale di stima del mappale no. 146 RFD di __________ confermato in fr.
928’980.-- come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 500.—è posta a carico dei ricorrenti.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo
Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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