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Decisione

40.2005.232

Conferma del valore di base dei terreni nella relativa zona di PR

9 novembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2. Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3 Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 146 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 928'980.--.

Il

reclamo interposto in data 2 settembre 2004 dagli eredi ISCE 1 è stato respinto

dall’UCS con decisione del 3 ottobre 2005.

L’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione argomentando che

il valore unitario di fr. 130.--/mq. attribuito al fondo corrisponde a quanto

stabilito per i terreni dell’intera zona R5 prevista dal Piano regolatore di __________

e rispecchia in modo prudenziale il corrispondente valore di mercato.

3. Con

ricorso 2/18 novembre 2005 gli eredi ISCE 1 sono insorti innanzi a questo

Tribunale, postulando una riduzione del valore di base del terreno da fr.

130.—/mq. ad un massimo di fr. 70.--/mq.. A mente dei ricorrenti l’attribuzione

del fondo ad una zona R5 non rappresenta un vantaggio ed anzi è penalizzante

in quanto, a causa della saturazione del mercato e della mancanza

d’attrattività del Comune, vengono a mancare quelle premesse e condizioni

indispensabili per edificare immobili con appartamenti da vendere o da affittare.

4. In

sede di sopralluogo esperito il 20 settembre 2007 il Tribunale ha constatato

che il fondo è completamente pianeggiante e prativo.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame degli eredi ISCE 1 proprietari dell’oggetto

stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

Considerandi

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

In

concreto il Tribunale respinge il ricorso e conferma il parametro applicato

dall’UCS.

Gli accertamenti e le verifiche esperite, in particolare l’esame dei dati

riguardanti le transazioni immobiliari intercorse nell’ultimo decennio,

attestano che nella determinazione del valore di base dei terreni presenti

nella relativa zona residenziale intensiva R5 già si è tenuto conto dei fattori

negativi sollevati dai ricorrenti. Infatti il valore assegnato a tali terreni è

stato fissato in fr. 130.--, decisamente prudenziale rispetto al prezzo

normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica e sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst..

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è respinto e il valore di stima del mappale 146 RFD di __________

confermato in fr. 928’980.-- come da scheda di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia di fr. 500.—è posta a carico dei ricorrenti, parte

soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto ed il valore

ufficiale di stima del mappale no. 146 RFD di __________ confermato in fr.

928’980.-- come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.—è posta a carico dei ricorrenti.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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