40.2005.240
Condizioni per una modifica straordinaria della stima.
29 agosto 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
40.2005.240
Data decisione, Autorità:
29.08.2006, TE
Titolo:
Condizioni per una modifica straordinaria della stima.
STIMA / STIME
art. 9 LST
art. 38 LST
art. 42 LST
Incarto n.
40.2005.240
__________
Lugano
29 agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Alberto Lucchini
arch. Bruno Buzzini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 2/3 novembre 2005 da
RI
1,
rappr.
dall’ RA 1,
contro
la
decisione 20 settembre 2005 del Consiglio di Stato (decisione n. __________)
con la quale è stata respinta l’istanza 17 giugno 2005 di modifica
straordinaria della stima relativa al mappale no. 3857 RFD di __________
esperito il
sopralluogo in data 7 aprile 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1. Con
la revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1. gennaio
1985 il valore ufficiale di stima del mapp. no. 3857 RFD di __________ era stato
stabilito in CHF 1'341'180.-.
2. Con
la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale
di stima di CHF 1'084'421.-, che la ricorrente non ha impugnato e che è
pertanto cresciuto in giudicato ed entrato in vigore con il 1. gennaio 2005.
3. In
data 17 giugno 2005 RI 1 ha presentato un’istanza di modifica straordinaria
della stima al Consiglio di Stato sostenendo che, al momento dell’apertura
della successione fu __________, deceduta il 9 maggio 2004, il mappale no. 3857
RFD di __________, oggetto di un legato in suo favore, presentava uno stato di
degrado oggettivo consistente e durevole, tanto da far apparire il valore di
stima ufficiale come assolutamente non corrispondente al suo reale valore al
momento dell’apertura della successione. Quanto postulato dall’istante era
fondato sugli art. 158 cpv. 2 LT e 42 Lst.
4. Con
decisione 20 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza
sostenendo che nella fattispecie concreta non sono intervenuti mutamenti
essenziali e permanenti nelle condizioni che sono servite di base per la calcolazione
del valore di stima, determinato considerando gli stessi parametri usati per
altri oggetti aventi le medesime caratteristiche costruttive e potenzialità
economiche e ubicati nella medesima località.
L’autorità
Fatti
di prima istanza, rimarcando come la nuova stima esplica i suoi effetti a partire
dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione
nel caso di rettifica d’ufficio, ha ribadito che sia la precedente stima
entrata in vigore il 1. gennaio 1985 sia la nuova calcolazione dell’estimo in
vigore dal 1. gennaio 2005 sono state determinate correttamente nei rispettivi
momenti determinanti previsti dalla legge.
Il
Consiglio di Stato ha inoltre motivato la propria decisione con il fatto che il
nuovo valore di stima, che l’istante non ha impugnato, tiene già adeguatamente
conto di quei mutamenti nella situazione dell’immobile che l’istante pone a
fondamento della sua richiesta e che spetta semmai all’autorità fiscale
stabilire se far capo ad un nuovo estimo ex art. 158 cpv. 2 LT per la
determinazione dell’imposizione.
5. Con
ricorso 2/3 novembre 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando
la modifica straordinaria della stima della part. n. 3857 RFD di __________ con
effetto dal 9 maggio 2004, ovvero dalla data di apertura della successione.
Ciò
poiché in tale momento unicamente 4 appartamenti su 16 erano ancora occupati e
l’immobile aveva subito un importante e durevole degrado, tanto da far apparire
il valore ufficiale di stima come assolutamente non corrispondente al reale
valore del fondo, con la conseguenza che il corrispondente onere fiscale
risulta di fatto arbitrario.
L’interpretazione
restrittiva degli art. 9 e 42 Lst. da parte del Consiglio di Stato, che nel
primo caso per “mutamenti eccezionali o permanenti” si riferisce ai soli
fenomeni o catastrofi naturali e nel secondo caso per “stime manifestamente
inattendibili” rinvia ad errori manifesti nei dati raccolti per il calcolo
della stima, ma non, ad esempio, alle oscillazioni sia verso il basso sia verso
l’alto del mercato immobiliare, violerebbe la garanzia costituzionale della
proprietà ex art. 26 Cost., il principio della parità di trattamento e
porterebbe a risultati assimilabili a quelli di un’espropriazione materiale.
6. Nel
corso del sopralluogo esperito il 7 aprile 2006 il Tribunale ha constatato che
è in corso una ristrutturazione completa dell’edificio (__________).
Da
quanto si é potuto constatare lo standard costruttivo della costruzione
originale rispecchia le caratteristiche tipiche di un edificio degli anni ’60,
con finiture qualitativamente medio-basse. La ricorrente ha inoltre segnalato
che l’edificio, sottodimensionato a livello di parcheggi, era privo di
isolamento generale (pavimenti, pareti, tetto e finestre), di riscaldamento
centralizzato e di ascensore. Nel corso degli anni, sempre secondo la
ricorrente, non sono stati fatti particolari interventi di manutenzione.
7. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e
destinataria della decisione del Consiglio di Stato, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande della ricorrente e può riformare
la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
8.
8.1.
Se
le condizioni generali per la valutazione dei beni immobili dovessero subire
dei mutamenti essenziali e permanenti, tali da rendere i valori ufficiali di
stima manifestamente infondati, si procede d’ufficio, su istanza di parte o del
Municipio, ad una loro revisione eccezionale, fermo restando che la modifica di
valore provocata da fattori che concorrono alla variazione generale dei valori
di stima non dà luogo a revisioni eccezionali (art. 9 cpv. 1 e 2 Lst.).
Tale
disposto di legge deve essere interpretato in modo restrittivo, ritenuto che il
legislatore ha citato specificatamente i mutamenti essenziali dello stato dei
luoghi, tali da rendere i valori di stima manifestamente inadeguati e si è
riferito in particolare a fenomeni o catastrofi naturali (inondazioni,
smottamenti di terreno, frane, valanghe, ecc.) atti a mutare permanentemente ed
in modo del tutto imprevedibile lo stato dei luoghi (cfr. Messaggio 21 febbraio
1995 inerente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare).
8.2.
Giusta
l’art. 42 cpv. 1 Lst. “il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni
momento, su istanza di parte o d’ufficio, a rettificare stime definitive che si
rivelassero manifestamente inattendibili”.
La
definizione “manifestamente inattendibili” deve essere interpretata
restrittivamente. Ciò significa che la modifica straordinaria della stima è
possibile unicamente in caso di errori manifesti nei dati raccolti per il
calcolo della stima, ma non, ad esempio, in caso di oscillazioni del mercato
immobiliare (cfr. Rapporto n. 4375 del 20 settembre 1996 della Commissione
speciale in materia tributaria sul messaggio concernente il progetto di nuova
Considerandi
legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare).
8.3
Ai
sensi dell’art. 42 cpv. 3 la nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla
richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso
di rettifica d’ufficio.
9.
9.1
In
concreto, il Tribunale respinge il ricorso. Ciò per i seguenti motivi:
-
La richiesta di modifica straordinaria della stima risale al 17 giugno 2005 e
pertanto, ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 Lst., è solo a decorrere da questa data
che un eventuale nuovo valore potrebbe concretamente esplicare i suoi effetti.
Considerato però che con il 1. gennaio 2005 è entrato in vigore il nuovo valore
di stima, rimasto tra l’altro incontestato e soprattutto che la successione è
stata formalmente aperta il 9 maggio 2004 (ricorso, punto 9., pag. 7) e che
pertanto, di principio, il valore di stima determinante non può che essere
quello precedente, mal si comprende come alla base della richiesta formulata
dalla ricorrente possa veramente esserci un legittimo interesse giusta l’art.
43.
LPamm.
Nella
fattispecie concreta, trattandosi inoltre di una problematica prettamente
fiscale, è semmai facoltà dell’autorità di tassazione e non certamente del
Tribunale di espropriazione entrare nel merito di una richiesta fondata
sull’art. 158 cpv. 2 LT.
Già
per questi soli motivi il ricorso di RI 1 deve essere respinto.
- I
valori di stima elencati dalla ricorrente sono stati stabiliti nei momenti
determinanti previsti dalla legge e in concreto le condizioni base non hanno
subito dei mutamenti essenziali e permanenti tali da rendere il valore di stima
dell’immobile manifestamente inattendibile. Tanto più che del naturale
invecchiamento dell’edificio già si è tenuto conto nella determinazione del
nuovo valore di stima entrato in vigore con il 1. gennaio 2005 e che il
legislatore ha voluto restringere il campo di applicazione dell’art. 9 Lst. ai
casi di fenomeni o catastrofi naturali atti a mutare permanentemente e in modo
del tutto imprevedibile lo stato dei luoghi e non al normale invecchiamento
dell’immobile o ad altri fattori considerati nell’ambito di una revisione
generale delle stime e degli specifici aggiornamenti previsti dalla Lst. (cfr.
Messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare).
- Nemmeno
la rettifica della stima può entrare in considerazione. Il legislatore ha
infatti ristretto il campo di applicazione dell’art. 42 Lst. al caso in cui la
stessa si rivelasse manifestamente inattendibile. Termine che deve essere
interpretato restrittivamente e si riferisce in particolare all’individuazione
di errori manifesti nei dati raccolti per la determinazione del valore di stima
e non alle oscillazioni del mercato immobiliare o al normale invecchiamento di
un immobile (cfr. rapporto n. 4375 della Commissione speciale in materia
tributaria sul messaggio concernente il progetto di nuova legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 20 settembre 1996).
9.2
Per il resto le valutazioni effettuate dal Consiglio
di Stato non prestano il fianco ad alcuna critica e sono ossequiose dei canoni
di estimo sanciti dalla Lst.
Nella fattispecie concreta, limitatamente all’estimo
in sé, non si vede in particolare in che modo la decisione dell’autorità di
prima istanza possa ledere la garanzia costituzionale della proprietà e,
ritenuto che nel momento determinante per l’estimo fissato nella vecchia e
nella nuova legislazione pure gli altri fondi con analoga destinazione e
situati nella medesima zona sono stati trattati con i medesimi criteri, nemmeno
può sussistere una violazione del principio della parità di trattamento. Del
resto, come già suesposto, sia la sistematica legge sulla stima sia la volontà
del legislatore escludono che l’usuale invecchiamento di un edificio e le
dirette conseguenze che ne derivano possano da soli giustificare una modifica
straordinaria della stima.
10.
10.1
Di
conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.
3857.
RFD di __________ è confermato.
10.2
La
tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico della ricorrente, parte
soccombente ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 Lst.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico della ricorrente.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster