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Decisione

40.2005.240

Condizioni per una modifica straordinaria della stima.

29 agosto 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di prima istanza, rimarcando come la nuova stima esplica i suoi effetti a partire

dalla richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione

nel caso di rettifica d’ufficio, ha ribadito che sia la precedente stima

entrata in vigore il 1. gennaio 1985 sia la nuova calcolazione dell’estimo in

vigore dal 1. gennaio 2005 sono state determinate correttamente nei rispettivi

momenti determinanti previsti dalla legge.

Il

Consiglio di Stato ha inoltre motivato la propria decisione con il fatto che il

nuovo valore di stima, che l’istante non ha impugnato, tiene già adeguatamente

conto di quei mutamenti nella situazione dell’immobile che l’istante pone a

fondamento della sua richiesta e che spetta semmai all’autorità fiscale

stabilire se far capo ad un nuovo estimo ex art. 158 cpv. 2 LT per la

determinazione dell’imposizione.

5. Con

ricorso 2/3 novembre 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando

la modifica straordinaria della stima della part. n. 3857 RFD di __________ con

effetto dal 9 maggio 2004, ovvero dalla data di apertura della successione.

Ciò

poiché in tale momento unicamente 4 appartamenti su 16 erano ancora occupati e

l’immobile aveva subito un importante e durevole degrado, tanto da far apparire

il valore ufficiale di stima come assolutamente non corrispondente al reale

valore del fondo, con la conseguenza che il corrispondente onere fiscale

risulta di fatto arbitrario.

L’interpretazione

restrittiva degli art. 9 e 42 Lst. da parte del Consiglio di Stato, che nel

primo caso per “mutamenti eccezionali o permanenti” si riferisce ai soli

fenomeni o catastrofi naturali e nel secondo caso per “stime manifestamente

inattendibili” rinvia ad errori manifesti nei dati raccolti per il calcolo

della stima, ma non, ad esempio, alle oscillazioni sia verso il basso sia verso

l’alto del mercato immobiliare, violerebbe la garanzia costituzionale della

proprietà ex art. 26 Cost., il principio della parità di trattamento e

porterebbe a risultati assimilabili a quelli di un’espropriazione materiale.

6. Nel

corso del sopralluogo esperito il 7 aprile 2006 il Tribunale ha constatato che

è in corso una ristrutturazione completa dell’edificio (__________).

Da

quanto si é potuto constatare lo standard costruttivo della costruzione

originale rispecchia le caratteristiche tipiche di un edificio degli anni ’60,

con finiture qualitativamente medio-basse. La ricorrente ha inoltre segnalato

che l’edificio, sottodimensionato a livello di parcheggi, era privo di

isolamento generale (pavimenti, pareti, tetto e finestre), di riscaldamento

centralizzato e di ascensore. Nel corso degli anni, sempre secondo la

ricorrente, non sono stati fatti particolari interventi di manutenzione.

7. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e

destinataria della decisione del Consiglio di Stato, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande della ricorrente e può riformare

la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

8.

8.1.

Se

le condizioni generali per la valutazione dei beni immobili dovessero subire

dei mutamenti essenziali e permanenti, tali da rendere i valori ufficiali di

stima manifestamente infondati, si procede d’ufficio, su istanza di parte o del

Municipio, ad una loro revisione eccezionale, fermo restando che la modifica di

valore provocata da fattori che concorrono alla variazione generale dei valori

di stima non dà luogo a revisioni eccezionali (art. 9 cpv. 1 e 2 Lst.).

Tale

disposto di legge deve essere interpretato in modo restrittivo, ritenuto che il

legislatore ha citato specificatamente i mutamenti essenziali dello stato dei

luoghi, tali da rendere i valori di stima manifestamente inadeguati e si è

riferito in particolare a fenomeni o catastrofi naturali (inondazioni,

smottamenti di terreno, frane, valanghe, ecc.) atti a mutare permanentemente ed

in modo del tutto imprevedibile lo stato dei luoghi (cfr. Messaggio 21 febbraio

1995 inerente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare).

8.2.

Giusta

l’art. 42 cpv. 1 Lst. “il Consiglio di Stato può fare procedere in ogni

momento, su istanza di parte o d’ufficio, a rettificare stime definitive che si

rivelassero manifestamente inattendibili”.

La

definizione “manifestamente inattendibili” deve essere interpretata

restrittivamente. Ciò significa che la modifica straordinaria della stima è

possibile unicamente in caso di errori manifesti nei dati raccolti per il

calcolo della stima, ma non, ad esempio, in caso di oscillazioni del mercato

immobiliare (cfr. Rapporto n. 4375 del 20 settembre 1996 della Commissione

speciale in materia tributaria sul messaggio concernente il progetto di nuova

Considerandi

legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare).

8.3

Ai

sensi dell’art. 42 cpv. 3 la nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla

richiesta di rettifica, rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso

di rettifica d’ufficio.

9.

9.1

In

concreto, il Tribunale respinge il ricorso. Ciò per i seguenti motivi:

-

La richiesta di modifica straordinaria della stima risale al 17 giugno 2005 e

pertanto, ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 Lst., è solo a decorrere da questa data

che un eventuale nuovo valore potrebbe concretamente esplicare i suoi effetti.

Considerato però che con il 1. gennaio 2005 è entrato in vigore il nuovo valore

di stima, rimasto tra l’altro incontestato e soprattutto che la successione è

stata formalmente aperta il 9 maggio 2004 (ricorso, punto 9., pag. 7) e che

pertanto, di principio, il valore di stima determinante non può che essere

quello precedente, mal si comprende come alla base della richiesta formulata

dalla ricorrente possa veramente esserci un legittimo interesse giusta l’art.

43.

LPamm.

Nella

fattispecie concreta, trattandosi inoltre di una problematica prettamente

fiscale, è semmai facoltà dell’autorità di tassazione e non certamente del

Tribunale di espropriazione entrare nel merito di una richiesta fondata

sull’art. 158 cpv. 2 LT.

Già

per questi soli motivi il ricorso di RI 1 deve essere respinto.

- I

valori di stima elencati dalla ricorrente sono stati stabiliti nei momenti

determinanti previsti dalla legge e in concreto le condizioni base non hanno

subito dei mutamenti essenziali e permanenti tali da rendere il valore di stima

dell’immobile manifestamente inattendibile. Tanto più che del naturale

invecchiamento dell’edificio già si è tenuto conto nella determinazione del

nuovo valore di stima entrato in vigore con il 1. gennaio 2005 e che il

legislatore ha voluto restringere il campo di applicazione dell’art. 9 Lst. ai

casi di fenomeni o catastrofi naturali atti a mutare permanentemente e in modo

del tutto imprevedibile lo stato dei luoghi e non al normale invecchiamento

dell’immobile o ad altri fattori considerati nell’ambito di una revisione

generale delle stime e degli specifici aggiornamenti previsti dalla Lst. (cfr.

Messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima

ufficiale della sostanza immobiliare).

- Nemmeno

la rettifica della stima può entrare in considerazione. Il legislatore ha

infatti ristretto il campo di applicazione dell’art. 42 Lst. al caso in cui la

stessa si rivelasse manifestamente inattendibile. Termine che deve essere

interpretato restrittivamente e si riferisce in particolare all’individuazione

di errori manifesti nei dati raccolti per la determinazione del valore di stima

e non alle oscillazioni del mercato immobiliare o al normale invecchiamento di

un immobile (cfr. rapporto n. 4375 della Commissione speciale in materia

tributaria sul messaggio concernente il progetto di nuova legge sulla stima

ufficiale della sostanza immobiliare del 20 settembre 1996).

9.2

Per il resto le valutazioni effettuate dal Consiglio

di Stato non prestano il fianco ad alcuna critica e sono ossequiose dei canoni

di estimo sanciti dalla Lst.

Nella fattispecie concreta, limitatamente all’estimo

in sé, non si vede in particolare in che modo la decisione dell’autorità di

prima istanza possa ledere la garanzia costituzionale della proprietà e,

ritenuto che nel momento determinante per l’estimo fissato nella vecchia e

nella nuova legislazione pure gli altri fondi con analoga destinazione e

situati nella medesima zona sono stati trattati con i medesimi criteri, nemmeno

può sussistere una violazione del principio della parità di trattamento. Del

resto, come già suesposto, sia la sistematica legge sulla stima sia la volontà

del legislatore escludono che l’usuale invecchiamento di un edificio e le

dirette conseguenze che ne derivano possano da soli giustificare una modifica

straordinaria della stima.

10.

10.1

Di

conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.

3857.

RFD di __________ è confermato.

10.2

La

tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico della ricorrente, parte

soccombente ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 Lst.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico della ricorrente.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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