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Decisione

40.2005.248

Conferma del valore metrico base del terreno; correttivo del -10% sul valore metrico del terreno non giustificato.

19 giugno 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 1470 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 54'350.-.

Il

reclamo interposto in data 1. settembre 2004 da RI 1, RI 2 e RI 3 è stato

respinto dall’UCS con decisione 21 ottobre 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che il valore

unitario di CHF/mq 90.- corrisponde a quanto stabilito per i terreni dell’intera

zona del nucleo di __________ (RC) e rispecchia in modo prudenziale il

corrispondente valore di mercato.

3. Con

ricorso 18/21 novembre 2005 i proprietari sono insorti innanzi a questo

Tribunale postulando l’aumento da CHF/mq 90.- a CHF/mq 150.- del valore metrico

di base della superficie di terreno situata in zona del nucleo di __________

nonché lo stralcio del correttivo del -10% per configurazione non adeguata

applicato dall’UCS sul valore metrico della medesima superficie. Ciò per

confronti con tutti gli altri mappali presenti in zona di risanamento

conservativo del nucleo, per i quali sarebbe stato considerato un valore

metrico base di CHF/mq 150.- e poiché la configurazione del terreno non

giustifica l’applicazione di un correttivo.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 5 aprile 2006 il Tribunale, presenti i

ricorrenti, si è dapprima recato presso l’Ufficio tecnico comunale, dove ha acquisito

agli atti la documentazione relativa al piano particolareggiato dei nuclei di __________,

di data luglio 1998, nonché le mappe di PR e le mappe catastali aggiornate.

In

un secondo tempo il Tribunale ha constatato che il mapp. no. 1470 è un terreno

con fondo sterrato che viene utilizzato in parte come posteggio e in parte come

deposito della __________.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, RI 2 e RI 3, proprietari dell’oggetto

stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio

all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per

la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è

inoltre vincolata dalle domande dei ricorrenti e può riformare la decisione

anche a loro danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

Considerandi

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

In

concreto, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso stralciando il

correttivo del -10% per configurazione non adeguata applicato dall’UCS sul

valore metrico del terreno. Ciò poiché, come constatato con il sopralluogo e

risulta del resto chiaramente dalla mappa di PR, il fondo, di mq 650, è di

forma regolare e non presenta elementi negativi tali da giustificare la presa

in considerazione di un qualsiasi correttivo.

7.2

Di

contro, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il valore base dei

terreni situati nella zona del nucleo di __________ sono stati fissati

uniformemente in CHF/mq 90.- e non in CHF/mq 150.-. Non sussiste pertanto

alcuna disparità di trattamento e deve essere confermato il valore considerato

dall’autorità di prima istanza, seppur assai prudenziale rispetto al prezzo

normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

7.3

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mapp. no. 1470 RFD di __________ stabilito in CHF 60'200.-, come da scheda

di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico delle parti in ragione della

rispettiva soccombenza, di 9/10 per i ricorrenti e del restante 1/10 per l’UCS

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 1470 RFD di __________ stabilito in

CHF 60'200.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta

per 9/10 a carico dei ricorrenti e per il restante 1/10 a carico dell’Ufficio

cantonale di stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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