40.2005.248
Conferma del valore metrico base del terreno; correttivo del -10% sul valore metrico del terreno non giustificato.
19 giugno 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
40.2005.248
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, TE
Titolo:
Conferma del valore metrico base del terreno; correttivo del -10% sul valore metrico del terreno non giustificato.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.248
__________
Lugano
19 giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
-
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Eraldo Pianetti
arch. Dario Medici
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 18/21 novembre 2005 da
-
RI 1,
-
RI 2,
-
tutti
rappr. dalla RA 1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 21 ottobre 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________,
relativamente
al mappale no. 1470 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 5 aprile 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 1470 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 54'350.-.
Il
reclamo interposto in data 1. settembre 2004 da RI 1, RI 2 e RI 3 è stato
respinto dall’UCS con decisione 21 ottobre 2005.
L’autorità
di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che il valore
unitario di CHF/mq 90.- corrisponde a quanto stabilito per i terreni dell’intera
zona del nucleo di __________ (RC) e rispecchia in modo prudenziale il
corrispondente valore di mercato.
3. Con
ricorso 18/21 novembre 2005 i proprietari sono insorti innanzi a questo
Tribunale postulando l’aumento da CHF/mq 90.- a CHF/mq 150.- del valore metrico
di base della superficie di terreno situata in zona del nucleo di __________
nonché lo stralcio del correttivo del -10% per configurazione non adeguata
applicato dall’UCS sul valore metrico della medesima superficie. Ciò per
confronti con tutti gli altri mappali presenti in zona di risanamento
conservativo del nucleo, per i quali sarebbe stato considerato un valore
metrico base di CHF/mq 150.- e poiché la configurazione del terreno non
giustifica l’applicazione di un correttivo.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 5 aprile 2006 il Tribunale, presenti i
ricorrenti, si è dapprima recato presso l’Ufficio tecnico comunale, dove ha acquisito
agli atti la documentazione relativa al piano particolareggiato dei nuclei di __________,
di data luglio 1998, nonché le mappe di PR e le mappe catastali aggiornate.
In
un secondo tempo il Tribunale ha constatato che il mapp. no. 1470 è un terreno
con fondo sterrato che viene utilizzato in parte come posteggio e in parte come
deposito della __________.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, RI 2 e RI 3, proprietari dell’oggetto
stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio
all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per
la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è
inoltre vincolata dalle domande dei ricorrenti e può riformare la decisione
anche a loro danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È
Considerandi
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
In
concreto, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso stralciando il
correttivo del -10% per configurazione non adeguata applicato dall’UCS sul
valore metrico del terreno. Ciò poiché, come constatato con il sopralluogo e
risulta del resto chiaramente dalla mappa di PR, il fondo, di mq 650, è di
forma regolare e non presenta elementi negativi tali da giustificare la presa
in considerazione di un qualsiasi correttivo.
7.2
Di
contro, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il valore base dei
terreni situati nella zona del nucleo di __________ sono stati fissati
uniformemente in CHF/mq 90.- e non in CHF/mq 150.-. Non sussiste pertanto
alcuna disparità di trattamento e deve essere confermato il valore considerato
dall’autorità di prima istanza, seppur assai prudenziale rispetto al prezzo
normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.
7.3
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima
del mapp. no. 1470 RFD di __________ stabilito in CHF 60'200.-, come da scheda
di calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico delle parti in ragione della
rispettiva soccombenza, di 9/10 per i ricorrenti e del restante 1/10 per l’UCS
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mappale no. 1470 RFD di __________ stabilito in
CHF 60'200.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta
per 9/10 a carico dei ricorrenti e per il restante 1/10 a carico dell’Ufficio
cantonale di stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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