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Decisione

40.2005.258

Applicazione di un correttivo del -60% sul valore metrico del terreno.

21 giugno 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 3204 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 164'934.-.

Il

reclamo interposto in data 27 agosto 2004 da RI 1 e RI 2 è stato respinto

dall’UCS con decisione 10 novembre 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione sostenendo che le argomentazioni

delle ricorrenti sono già state considerate e che ulteriori riduzioni del

valore del terreno non sono giustificate per non contravvenire al principio

della parità di trattamento, all’uniformità di valutazione e al rispetto delle

norme legali, in particolare dell’art. 20 Lst. secondo cui le stime seguono

criteri di schematicità e prudenzialità.

3. Con

ricorso 7/9 dicembre 2005 RI 1 e RI 2 sono insorte innanzi a questo Tribunale

postulando la riduzione del valore metrico unitario del terreno dagli attuali

CHF/mq 198.- a CHF/mq 80.-. Ciò poiché il fondo non gode né di diritti di passo

sui mappali confinanti né di un accesso e risulta di fatto praticamente

impossibile crearne uno sia per le sue caratteristiche specifiche sia per

l’importante dislivello esistente tra lo stesso e le strade poste a monte e a

valle. Inoltre, il terreno, di soli 833 mq, è talmente ripido da impedire

un’edificazione ideale secondo i parametri di piano regolatore vigenti per la

zona di costruzione intensiva.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 7 aprile 2006 il Tribunale ha constatato che

il terreno, in forte pendenza e privo di accessi veicolari e pedonali, è

edificabile unicamente a costi decisamente elevati. La possibilità di creare un

accesso risulta fortemente limitata dalla presenza di edifici già esistenti sia

a monte sia a valle.

Il

mapp. no. 1374, situato a monte del terreno e ad una quota decisamente più

elevata, è di proprietà delle ricorrenti, che fanno comunque valere il fatto

che la creazione di un accesso che attraversi tale fondo comporterebbe

inevitabilmente un’ importante riduzione del suo valore.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 e RI 2, proprietarie dell’oggetto

stimato e destinatarie della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande delle ricorrenti e può

riformare la decisione anche a loro danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

Considerandi

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

In

concreto, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso applicando un

correttivo del -60% sul valore metrico del terreno. Ciò poiché la situazione edificatoria

dei fondi confinanti risulta tale da rendere alquanto difficile l’acquisizione

di diritti di passo e la creazione di un futuro accesso. Questo aspetto,

unitamente alla marcata pendenza del mappale, rendono inevitabilmente alquanto

difficoltosa e decisamente onerosa una sua utilizzazione a scopi edificatori. Malgrado

ciò non va trascurato il fatto che il confinante mapp. no. 1374, che si trova a

monte, è anch’esso di proprietà delle ricorrenti.

Permangono

quindi pur sempre delle concrete potenzialità edificatorie e del resto nella

determinazione del valore di base dei terreni presenti nella specifica zona di

costruzione intensiva già si è tenuto conto della loro posizione e della loro

topografia, posto che il valore base assegnato a tali terreni, decisamente

prudenziale rispetto al prezzo normalmente conseguibile per oggetti analoghi in

una libera contrattazione, è stato fissato in CHF/mq 330.-.

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’autorità di prima istanza non prestano

il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla

Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mapp. no. 3204 RFD di __________ stabilito in CHF 109'956.-, come da scheda

di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico delle parti in ragione della

rispettiva soccombenza, di 11/20 per le ricorrenti e dei rimanenti 9/20 per

l’UCS (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 3204 RFD di __________ stabilito in

CHF 109'956.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta

per 11/20 a carico delle ricorrenti e per i restanti 9/20 a carico dell’Ufficio

cantonale di stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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