40.2005.260
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14 agosto 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
40.2005.260
Data decisione, Autorità:
14.08.2006, TE
Titolo:
Ammissibilità di soluzioni schematiche nell'ambito della determinazione dei valori di stima anche se in tal modo vengono forzatamente trascurate alcune specificità dei singoli casi e non viene perfettamente garantita la parità di trattamento. Correttivo del -35% sul valore metrico del terreno.
STIMA / STIME
art. 16 LPT
Incarto n.
40.2005.260
__________
Lugano
14 agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
ing. Argentino Jermini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 2/12 dicembre 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa l'11 novembre 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________,
relativamente
al mappale no. 3797 RFD di __________,
sentito il
ricorrente presso il Municipio di __________ in data 9 giugno 2006
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 3797 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 2'095.-
Il
reclamo interposto in data 2 settembre 2004 da __________ è stato respinto
dall’UCS con decisione 11 novembre 2005.
L’autorità
di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che per la
determinazione dei valori dei terreni non edificabili in generale e di quelli
agricoli in particolare viene fatto riferimento alla carta delle zone
climatiche agricole fornita dall’Ufficio agricoltura della Sezione delle
bonifiche fondiarie e del catasto, la quale raffigura i diversi metodi di
sfruttamento di coltura che meglio si prestano alla produzione agricola. In
concreto, tale carta classifica il fondo in zona D5-6, valutata CHF/mq 0.20.
3. Con
ricorso 2/12 dicembre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando
la riduzione del valore di stima a CHF/mq 0.05, ovvero quanto stabilito con la
precedente stima. Ciò poiché si tratta di una zona impervia che può essere
utilizzata unicamente come pascolo e non può pertanto essere valutata nel
medesimo modo di terreni più pregiati che si trovano in zone migliori e meno
discoste.
4. Nel
corso dell’audizione del ricorrente avvenuta il 9 giugno 2006 il Tribunale ha
appurato che il mappale è un terreno destinato per ca. 2/3 a pascolo e per il
rimanente 1/3 a sfalcio.
La
parte utilizzata come pascolo è in forte pendenza.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
Giusta
l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e
della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,
quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura
ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati
alla LDFR.
I
Considerandi
fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2
Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1
del Regolamento di applicazione della Lst.).
6.2
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
In
concreto, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso per i seguenti motivi:
-
In una decisione recente (Sentenza
del 14 luglio 2006 della II Corte di diritto pubblico in re Comunione
ereditaria fu __________ contro Ufficio di stima del Cantone Ticino e Tribunale
di espropriazione del Cantone Ticino) riguardante una fattispecie analoga il
Tribunale Federale ha avuto modo di ribadire che così come la giurisprudenza
riconosce ad esempio che è impossibile stabilire in ogni singolo caso il valore
locativo in ragione di una ben precisa percentuale del valore venale (DTF 125 I
65.
consid. 3c), è parimenti escluso di poter fissare il valore di reddito con
una precisione dell’ordine dei centesimi. Il ricorso a determinati parametri
forfetari è pertanto imprescindibile, considerato che la stima ufficiale degli
immobili viene determinata nel quadro di una procedura su larga scala, in cui
occorre tener conto anche di aspetti di praticabilità e di economicità
dell’attività amministrativa. In questo senso, per semplificare il
procedimento, sono ammesse soluzione schematiche, anche se in tal modo vengono
forzatamente trascurate alcune specificità dei singoli casi e non viene
perfettamente garantita la parità di trattamento (DTF 131 I 291 consid. 3.2.1 e
3.2
; 128 I 240 consid. 2.3; 125 I 65 consid. 3c; sentenza 2P.36/1999 del 3
novembre 2000, in: Pra 2001 n. 98, consid. 2c). Ne consegue pertanto che le
modalità di valutazione adottate dal legislatore, che differiscono in modo
marcato da quelle che stavano alla base della vecchia Lst. e non possono evidentemente
essere paragonate, di principio reggono alle censure formulate dal ricorrente.
-
Malgrado ciò, nella fattispecie
concreta il Tribunale applica un correttivo del -35% sul valore metrico del
terreno in considerazione del fatto che il medesimo è utilizzato solo in parte
come pascolo e, soprattutto, è per ca. 2/3 della sua superficie in forte pendenza.
8.
8.1
Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mapp. no. 3797 RFD di __________ stabilito in CHF
1'362.-, come da scheda di calcolo annessa.
8.2
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta per 2/3 a
carico del ricorrente, che ha postulato la riduzione del valore di stima a
CHF/mq 0.05 e per il rimanente 1/3 a carico dell’UCS (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mappale no. 3797 RFD di __________ stabilito in
CHF 1'362.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta
per 2/3 a carico del ricorrente e per il rimanente 1/3 a carico dell’Ufficio
cantonale di stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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