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Decisione

40.2005.260

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 3797 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 2'095.-

Il

reclamo interposto in data 2 settembre 2004 da __________ è stato respinto

dall’UCS con decisione 11 novembre 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che per la

determinazione dei valori dei terreni non edificabili in generale e di quelli

agricoli in particolare viene fatto riferimento alla carta delle zone

climatiche agricole fornita dall’Ufficio agricoltura della Sezione delle

bonifiche fondiarie e del catasto, la quale raffigura i diversi metodi di

sfruttamento di coltura che meglio si prestano alla produzione agricola. In

concreto, tale carta classifica il fondo in zona D5-6, valutata CHF/mq 0.20.

3. Con

ricorso 2/12 dicembre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando

la riduzione del valore di stima a CHF/mq 0.05, ovvero quanto stabilito con la

precedente stima. Ciò poiché si tratta di una zona impervia che può essere

utilizzata unicamente come pascolo e non può pertanto essere valutata nel

medesimo modo di terreni più pregiati che si trovano in zone migliori e meno

discoste.

4. Nel

corso dell’audizione del ricorrente avvenuta il 9 giugno 2006 il Tribunale ha

appurato che il mappale è un terreno destinato per ca. 2/3 a pascolo e per il

rimanente 1/3 a sfalcio.

La

parte utilizzata come pascolo è in forte pendenza.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

Giusta

l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e

della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,

quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura

ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati

alla LDFR.

I

Considerandi

fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2

Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1

del Regolamento di applicazione della Lst.).

6.2

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

In

concreto, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso per i seguenti motivi:

-

In una decisione recente (Sentenza

del 14 luglio 2006 della II Corte di diritto pubblico in re Comunione

ereditaria fu __________ contro Ufficio di stima del Cantone Ticino e Tribunale

di espropriazione del Cantone Ticino) riguardante una fattispecie analoga il

Tribunale Federale ha avuto modo di ribadire che così come la giurisprudenza

riconosce ad esempio che è impossibile stabilire in ogni singolo caso il valore

locativo in ragione di una ben precisa percentuale del valore venale (DTF 125 I

65.

consid. 3c), è parimenti escluso di poter fissare il valore di reddito con

una precisione dell’ordine dei centesimi. Il ricorso a determinati parametri

forfetari è pertanto imprescindibile, considerato che la stima ufficiale degli

immobili viene determinata nel quadro di una procedura su larga scala, in cui

occorre tener conto anche di aspetti di praticabilità e di economicità

dell’attività amministrativa. In questo senso, per semplificare il

procedimento, sono ammesse soluzione schematiche, anche se in tal modo vengono

forzatamente trascurate alcune specificità dei singoli casi e non viene

perfettamente garantita la parità di trattamento (DTF 131 I 291 consid. 3.2.1 e

3.2

; 128 I 240 consid. 2.3; 125 I 65 consid. 3c; sentenza 2P.36/1999 del 3

novembre 2000, in: Pra 2001 n. 98, consid. 2c). Ne consegue pertanto che le

modalità di valutazione adottate dal legislatore, che differiscono in modo

marcato da quelle che stavano alla base della vecchia Lst. e non possono evidentemente

essere paragonate, di principio reggono alle censure formulate dal ricorrente.

-

Malgrado ciò, nella fattispecie

concreta il Tribunale applica un correttivo del -35% sul valore metrico del

terreno in considerazione del fatto che il medesimo è utilizzato solo in parte

come pascolo e, soprattutto, è per ca. 2/3 della sua superficie in forte pendenza.

8.

8.1

Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mapp. no. 3797 RFD di __________ stabilito in CHF

1'362.-, come da scheda di calcolo annessa.

8.2

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta per 2/3 a

carico del ricorrente, che ha postulato la riduzione del valore di stima a

CHF/mq 0.05 e per il rimanente 1/3 a carico dell’UCS (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 3797 RFD di __________ stabilito in

CHF 1'362.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta

per 2/3 a carico del ricorrente e per il rimanente 1/3 a carico dell’Ufficio

cantonale di stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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