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Decisione

40.2005.262

Comunione ereditaria: solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva.

21 giugno 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

40.2005.262

Data decisione, Autorità:

21.06.2006, TE

Titolo:

Comunione ereditaria: solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva.

STIMA / STIME

art. 602 cpv. 2 CC

art. 8 cpv. 1 LPAMM

art. 9 LPAMM

art. 48 LPAMM

art. 38 cpv. 1 LST

Incarto n.

40.2005.262

__________

Lugano

21 giugno 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Alberto Lucchini

arch. Bruno Buzzini

segretario

giurista

Alan

Gianinazzi

statuendo

sul ricorso presentato in data 9/12 dicembre 2005 da

RI

1,

contro

la

decisione su reclamo emessa il 10 novembre 2005 dall'Ufficio cantonale di

stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune

di __________,

relativamente

al mappale no. 1420 RFD di __________,

considerato in

fatto e in diritto

che

in data 9/12 dicembre 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime

immobiliari entrata in vigore il 1. gennaio 2005 su tutto il territorio

Considerandi

cantonale, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il

10.

novembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima (UCS) relativamente al mappale

no. 1420 RFD di __________;

che

il 14 dicembre 2005 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha comunicato

al ricorrente che il mappale risulta tuttora intestato alla Signora __________,

nata il __________, assegnandogli un termine di 60 giorni per produrre copia

del certificato ereditario dal quale risultassero tutti gli eredi della defunta

e, nel caso alcuni di loro fossero nel frattempo deceduti, pure i relativi

certificati ereditari, nonché la procura con la quale il ricorrente è stato

designato quale rappresentante della Comunione ereditaria, in difetto di che

l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile (art. 9 LPamm.);

che

il ricorrente non ha dato alcun seguito alla richiesta di questo Tribunale;

che

legalmente concepita come il complesso degli eredi che dispone in comune della

proprietà di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC), la comunione

ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di

parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129, RDAT II-1995 n.

56.

e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4;

OLGIATI, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo

2000, pag. 34). Solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della

legittimazione attiva e passiva. Salvo casi del tutto eccezionali (cfr. art. 49

e 65 cpv. 3 LEF), la comunione ereditaria non può pertanto agire ed essere

convenuta in giudizio senza debita indicazione dei suoi componenti, neppure

davanti alle autorità e giurisdizioni amministrative (BOVAY, Procédure

administrative, p. 145; DTF 116 Ib 449);

che

l’art. 8 cpv. 1 LPamm., applicabile alla fattispecie concreta in virtù del

rinvio alla LPamm. contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst., prevede che il ricorso

deve essere firmato dalle parti o dai loro procuratori;

che

nella fattispecie concreta RI 1, malgrado la chiara comminatoria di legge

contenuta nello scritto 14 dicembre 2005, non ha né preteso né tantomeno

comprovato tempestivamente la sua legittimità ad agire quale unico erede di __________;

che

di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere

dichiarato irricevibile;

Per

questi motivi

richiamati gli

art. 9, 46 e 48 LPamm;

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano tasse né spese.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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