40.2005.262
Comunione ereditaria: solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva.
21 giugno 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
40.2005.262
Data decisione, Autorità:
21.06.2006, TE
Titolo:
Comunione ereditaria: solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva.
STIMA / STIME
art. 602 cpv. 2 CC
art. 8 cpv. 1 LPAMM
art. 9 LPAMM
art. 48 LPAMM
art. 38 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.262
__________
Lugano
21 giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Alberto Lucchini
arch. Bruno Buzzini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 9/12 dicembre 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 10 novembre 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune
di __________,
relativamente
al mappale no. 1420 RFD di __________,
considerato in
fatto e in diritto
che
in data 9/12 dicembre 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime
immobiliari entrata in vigore il 1. gennaio 2005 su tutto il territorio
Considerandi
cantonale, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il
10.
novembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima (UCS) relativamente al mappale
no. 1420 RFD di __________;
che
il 14 dicembre 2005 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha comunicato
al ricorrente che il mappale risulta tuttora intestato alla Signora __________,
nata il __________, assegnandogli un termine di 60 giorni per produrre copia
del certificato ereditario dal quale risultassero tutti gli eredi della defunta
e, nel caso alcuni di loro fossero nel frattempo deceduti, pure i relativi
certificati ereditari, nonché la procura con la quale il ricorrente è stato
designato quale rappresentante della Comunione ereditaria, in difetto di che
l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile (art. 9 LPamm.);
che
il ricorrente non ha dato alcun seguito alla richiesta di questo Tribunale;
che
legalmente concepita come il complesso degli eredi che dispone in comune della
proprietà di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC), la comunione
ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di
parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129, RDAT II-1995 n.
56.
e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4;
OLGIATI, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo
2000, pag. 34). Solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della
legittimazione attiva e passiva. Salvo casi del tutto eccezionali (cfr. art. 49
e 65 cpv. 3 LEF), la comunione ereditaria non può pertanto agire ed essere
convenuta in giudizio senza debita indicazione dei suoi componenti, neppure
davanti alle autorità e giurisdizioni amministrative (BOVAY, Procédure
administrative, p. 145; DTF 116 Ib 449);
che
l’art. 8 cpv. 1 LPamm., applicabile alla fattispecie concreta in virtù del
rinvio alla LPamm. contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst., prevede che il ricorso
deve essere firmato dalle parti o dai loro procuratori;
che
nella fattispecie concreta RI 1, malgrado la chiara comminatoria di legge
contenuta nello scritto 14 dicembre 2005, non ha né preteso né tantomeno
comprovato tempestivamente la sua legittimità ad agire quale unico erede di __________;
che
di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile;
Per
questi motivi
richiamati gli
art. 9, 46 e 48 LPamm;
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano tasse né spese.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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