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Decisione

40.2005.31

Riconoscimento per confronti di un correttivo del -35% sul valore metrico del terreno.

17 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 3144 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 156'330.-.

Il

reclamo interposto in data 23 agosto 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con

decisione 11 marzo 2005.

L’autorità

di prima istanza, senza peraltro argomentare nei dettagli la propria decisione,

ha riconosciuto un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno per

esposizione e topografia non ideali.

Il

valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 125'064.-

3. Con

ricorso 8/11 aprile 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando

un’ulteriore riduzione del valore metrico del terreno. Ciò poiché l’UCS non

avrebbe sufficientemente considerato che si tratta di un fondo in forte

pendenza situato in un avvallamento orientato quasi esclusivamente verso est e

per confronti con i vicini mappali nr. 2069, al quale è stato applicato un

correttivo del -50% sul valore metrico del terreno e 3143, al quale, pur

trattandosi di un terreno di pendenza regolare e rivolto completamente a sud, è

stato riconosciuto un identico correttivo del -20%.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 3 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato

che il mapp. no. 3144 è un ronco vignato orientato verso nord-est, in forte

pendenza e situato in un avvallamento.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

Considerandi

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

In

concreto, il Tribunale accoglie il ricorso per confronto con l’adiacente mapp.

no. 2069 e riconosce un correttivo del -35% sul valore metrico del terreno. Ciò

poiché le caratteristiche dei due terreni, ad esclusione della differenza di

superficie, di 579 mq per il mapp. no. 3144 e di 353 mq per il mapp. no. 2069,

che giustifica un correttivo maggiore del -15% per il secondo terreno, non si

differenziano in modo marcato. Entrambi sono infatti posti in un avvallamento e

sono in forte pendenza.

A

differenza di questi due fondi il mapp. no. 3143, al quale è stato riconosciuto

un correttivo del -20% per superficie insufficiente per uno sfruttamento ideale,

si trova invece in una posizione migliore e presenta una pendenza meno marcata.

Il maggior valore rispetto ai due terreni summenzionati è pertanto

perfettamente giustificato.

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale

no. 3144 RFD di __________ stabilito in CHF 101'614.-, come da scheda di

calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 3144 RFD di __________ stabilito in CHF

101'614.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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