40.2005.31
Riconoscimento per confronti di un correttivo del -35% sul valore metrico del terreno.
17 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.31
Data decisione, Autorità:
17.03.2006, TE
Titolo:
Riconoscimento per confronti di un correttivo del -35% sul valore metrico del terreno.
STIMA / STIME
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.31
__________
Lugano
17 marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
ing. Giorgio Caprara
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 8/11 aprile 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa l'11 marzo 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 3144 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 3 febbraio 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 3144 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 156'330.-.
Il
reclamo interposto in data 23 agosto 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con
decisione 11 marzo 2005.
L’autorità
di prima istanza, senza peraltro argomentare nei dettagli la propria decisione,
ha riconosciuto un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno per
esposizione e topografia non ideali.
Il
valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 125'064.-
3. Con
ricorso 8/11 aprile 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando
un’ulteriore riduzione del valore metrico del terreno. Ciò poiché l’UCS non
avrebbe sufficientemente considerato che si tratta di un fondo in forte
pendenza situato in un avvallamento orientato quasi esclusivamente verso est e
per confronti con i vicini mappali nr. 2069, al quale è stato applicato un
correttivo del -50% sul valore metrico del terreno e 3143, al quale, pur
trattandosi di un terreno di pendenza regolare e rivolto completamente a sud, è
stato riconosciuto un identico correttivo del -20%.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 3 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato
che il mapp. no. 3144 è un ronco vignato orientato verso nord-est, in forte
pendenza e situato in un avvallamento.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
Considerandi
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
In
concreto, il Tribunale accoglie il ricorso per confronto con l’adiacente mapp.
no. 2069 e riconosce un correttivo del -35% sul valore metrico del terreno. Ciò
poiché le caratteristiche dei due terreni, ad esclusione della differenza di
superficie, di 579 mq per il mapp. no. 3144 e di 353 mq per il mapp. no. 2069,
che giustifica un correttivo maggiore del -15% per il secondo terreno, non si
differenziano in modo marcato. Entrambi sono infatti posti in un avvallamento e
sono in forte pendenza.
A
differenza di questi due fondi il mapp. no. 3143, al quale è stato riconosciuto
un correttivo del -20% per superficie insufficiente per uno sfruttamento ideale,
si trova invece in una posizione migliore e presenta una pendenza meno marcata.
Il maggior valore rispetto ai due terreni summenzionati è pertanto
perfettamente giustificato.
7.2
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale
no. 3144 RFD di __________ stabilito in CHF 101'614.-, come da scheda di
calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 3144 RFD di __________ stabilito in CHF
101'614.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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