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Decisione

40.2005.34

Terreno situato in zona AP-EP, ma che in caso di rinuncia al vincolo verrebbe nuovamente inserito in zona agricola e che pure in caso di esproriazione verrebbe indennizzato come fondo agricolo. Da val

17 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 689 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 37'260.-

Il

reclamo interposto in data 28 giugno 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 4 aprile 2005.

L’autorità

di prima istanza, a seguito di accertamenti effettuati presso la Cancelleria

comunale di __________, ha in sostanza ribadito che il terreno è tuttora

inserito in zona AEP e che pertanto, come del resto tutti i fondi che si

trovano in tale zona, deve essere valutato CHF/mq 20.-

3. Con

ricorso del 11/12 aprile 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando

che il mappale venga valutato CHF/mq 0.20 come tutti i terreni agricoli

presenti nella zona di __________. La richiesta del ricorrente è argomentata

con il fatto che la sua proprietà, situata in zona AP-EP, non è mai stata

inserita in zona edificabile, che in caso di esproprio gli verrebbe pertanto

corrisposta unicamente un’indennità per terreno agricolo e che in caso di

rinuncia al vincolo da parte dell’autorità comunale la particella verrebbe

sicuramente reinserita in zona agricola.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 16 novembre 2005 il Tribunale ha constatato

che il terreno è prativo, in pendenza e terrazzato con dei muretti a secco. La

parte posta a sud-ovest confina con la strada comunale, mentre le restanti sono

circondate da prati e da boschi.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. Giusta

l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e

della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,

Considerandi

quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura

ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati

alla LDFR.

I

fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2

Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1

del Regolamento di applicazione della Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

Il

piano regolatore di __________ colloca il mapp. no. 689 in una zona riservata

per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico.

Il

luogo dove è situata la proprietà, circondata da boschi e prati e delimitata a

valle dal tracciato di una strada comunale lascia comunque ben pochi dubbi sul

fatto che in caso di rinuncia al vincolo da parte del Comune il fondo sarebbe

nuovamente inserito in zona agricola. D’altronde, pure in caso di

espropriazione il fondo verrebbe inevitabilmente considerato alla stregua di un

terreno agricolo e indennizzato come tale.

Nella

fattispecie concreta la carta delle idoneità agricole situa il terreno, che si

trova ad un altezza compresa tra gli 800 e i 1500 metri di altitudine, nella

zona climatica D 5-6, per la quale è stato fissato un valore di reddito di CHF

0,20. Il valore di stima deve pertanto essere determinato sulla base di tale

parametro.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore di stima del mappale no. 689 RFD

di __________ stabilito in CHF 373.-, come da scheda di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 689 RFD di __________ stabilito in CHF 373.-,

come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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