40.2005.34
Terreno situato in zona AP-EP, ma che in caso di rinuncia al vincolo verrebbe nuovamente inserito in zona agricola e che pure in caso di esproriazione verrebbe indennizzato come fondo agricolo. Da val
17 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.34
Data decisione, Autorità:
17.01.2006, TE
Titolo:
Terreno situato in zona AP-EP, ma che in caso di rinuncia al vincolo verrebbe nuovamente inserito in zona agricola e che pure in caso di esproriazione verrebbe indennizzato come fondo agricolo. Da valutare come tale sulla base della carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 Reg.).
STIMA / STIME
art. 11 cpv. 2 LST
Incarto n.
40.2005.34
__________
Lugano
17 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Alberto Lucchini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 11/12 aprile 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 4 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 689 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 16 novembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 689 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 37'260.-
Il
reclamo interposto in data 28 giugno 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione 4 aprile 2005.
L’autorità
di prima istanza, a seguito di accertamenti effettuati presso la Cancelleria
comunale di __________, ha in sostanza ribadito che il terreno è tuttora
inserito in zona AEP e che pertanto, come del resto tutti i fondi che si
trovano in tale zona, deve essere valutato CHF/mq 20.-
3. Con
ricorso del 11/12 aprile 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando
che il mappale venga valutato CHF/mq 0.20 come tutti i terreni agricoli
presenti nella zona di __________. La richiesta del ricorrente è argomentata
con il fatto che la sua proprietà, situata in zona AP-EP, non è mai stata
inserita in zona edificabile, che in caso di esproprio gli verrebbe pertanto
corrisposta unicamente un’indennità per terreno agricolo e che in caso di
rinuncia al vincolo da parte dell’autorità comunale la particella verrebbe
sicuramente reinserita in zona agricola.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 16 novembre 2005 il Tribunale ha constatato
che il terreno è prativo, in pendenza e terrazzato con dei muretti a secco. La
parte posta a sud-ovest confina con la strada comunale, mentre le restanti sono
circondate da prati e da boschi.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. Giusta
l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e
della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,
Considerandi
quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura
ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati
alla LDFR.
I
fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2
Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1
del Regolamento di applicazione della Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
Il
piano regolatore di __________ colloca il mapp. no. 689 in una zona riservata
per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico.
Il
luogo dove è situata la proprietà, circondata da boschi e prati e delimitata a
valle dal tracciato di una strada comunale lascia comunque ben pochi dubbi sul
fatto che in caso di rinuncia al vincolo da parte del Comune il fondo sarebbe
nuovamente inserito in zona agricola. D’altronde, pure in caso di
espropriazione il fondo verrebbe inevitabilmente considerato alla stregua di un
terreno agricolo e indennizzato come tale.
Nella
fattispecie concreta la carta delle idoneità agricole situa il terreno, che si
trova ad un altezza compresa tra gli 800 e i 1500 metri di altitudine, nella
zona climatica D 5-6, per la quale è stato fissato un valore di reddito di CHF
0,20. Il valore di stima deve pertanto essere determinato sulla base di tale
parametro.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore di stima del mappale no. 689 RFD
di __________ stabilito in CHF 373.-, come da scheda di calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 689 RFD di __________ stabilito in CHF 373.-,
come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di
stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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