40.2005.36
ulteriore correttivo del -10% sul valore metrico del terreno per configurazione particolare (forma trapezoidale irregolare).
14 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.36
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, TE
Titolo:
ulteriore correttivo del -10% sul valore metrico del terreno per configurazione particolare (forma trapezoidale irregolare).
STIMA / STIME
art. 15 LST
art. 38 cpv. 3 LST
Incarto n.
40.2005.36
__________
Lugano
14 giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 10/12 aprile 2005 da
RI
1 ilea
contro
la
decisione su reclamo emessa il 15 marzo 2005 dall' Ufficio cantonale di stima
nell’ ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 2775 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 7 giugno 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’ entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 2775 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’ UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 124'509.-
Il
reclamo interposto in data 23 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’ UCS
con decisione 15 marzo 2005. L’ autorità di prima istanza ha ritenuto che le
argomentazioni e le richieste formulate dalla reclamante, da collegare con una
presunta svalutazione del fondo a causa della futura realizzazione di opere
collegate alla costruzione di una tratta di Alptransit, fossero premature e da
rimandare al momento della loro effettiva realizzazione, quando, se del caso, sarà
riconsiderato il relativo valore di stima ufficiale.
3. Con
ricorso del 10/12 aprile 2005 la proprietaria è insorta innanzi a questo
Tribunale, riprendendo in sostanza le argomentazioni e le richieste già
formulate in prima istanza e postulando che la stima ufficiale del terreno, che
a dire della ricorrente perderà inevitabilmente valore e attrattività a causa
di futuri interventi collegati alla realizzazione di una tratta di Alptransit
proprio in prossimità della cennata particella, venga mantenuta in CHF
55'055.-, pari al valore stabilito prima dell’ entrata in vigore dei nuovi
valori di stima ufficiale.
4. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame della ricorrente, proprietaria dell’ oggetto
stimato e destinataria della decisione dell’ UCS, è ricevibile in ordine.
5. Giusta
l’ art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro
valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato
valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto
analogo in una libera contrattazione.
Circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 7 cpv. 1 Lst.).
6. Nel
Considerandi
corso del sopralluogo esperito il 7 giugno 2005 la ricorrente era rappresentata
dal fratello __________, legittimatosi mediante adeguata procura.
Questo
Tribunale ha potuto constatare che la part. no. 2775 RFD di __________ è
inserita nella zona residenziale estensiva (Re) prevista dal piano regolatore
ed è caratterizzata da un terreno pianeggiante di forma trapezoidale irregolare
in prossimità della ferrovia. A nord-est, al di là della strada di accesso, è
presente una zona artigianale (Ar).
Dagli
atti risulta inoltre che al valore di base della corrispondente zona di piano
regolatore, di CHF/mq 210.-, è già stato apportato un correttivo del – 30% per
carico ambientale, portando il valore di riferimento a CHF/mq 147.-
7.
Alla
luce di tali risultanze, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande della
ricorrente (art. 38 cpv. 3 Lst.), ritiene giustificato apportare un ulteriore
correttivo del – 10% per la configurazione particolare del terreno, di forma
trapezoidale irregolare.
Per
il resto, ritenuto che ai sensi dell’ art. 5 Lst. i fondi sono valutati nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stima, le
argomentazioni della ricorrente sono effettivamente premature e andranno, se
del caso, riproposte al momento di un aggiornamento o di una revisione
eccezionale della stima immobiliare a seguito della realizzazione della
relativa tratta di Alptransit.
Il
ricorso viene pertanto parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del
mapp. no. 2775 RFD di __________ stabilito in CHF 112'058.-
La
scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.
8.
Giusta
l’ art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico
delle parti, entrambe parzialmente soccombenti, in ragione di 1/2 ciascuno.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mapp. no. 2775 RFD di __________ stabilito in CHF
112'058.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.
3.
La presente decisione é definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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