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Decisione

40.2005.36

ulteriore correttivo del -10% sul valore metrico del terreno per configurazione particolare (forma trapezoidale irregolare).

14 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’ entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 2775 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’ UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 124'509.-

Il

reclamo interposto in data 23 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’ UCS

con decisione 15 marzo 2005. L’ autorità di prima istanza ha ritenuto che le

argomentazioni e le richieste formulate dalla reclamante, da collegare con una

presunta svalutazione del fondo a causa della futura realizzazione di opere

collegate alla costruzione di una tratta di Alptransit, fossero premature e da

rimandare al momento della loro effettiva realizzazione, quando, se del caso, sarà

riconsiderato il relativo valore di stima ufficiale.

3. Con

ricorso del 10/12 aprile 2005 la proprietaria è insorta innanzi a questo

Tribunale, riprendendo in sostanza le argomentazioni e le richieste già

formulate in prima istanza e postulando che la stima ufficiale del terreno, che

a dire della ricorrente perderà inevitabilmente valore e attrattività a causa

di futuri interventi collegati alla realizzazione di una tratta di Alptransit

proprio in prossimità della cennata particella, venga mantenuta in CHF

55'055.-, pari al valore stabilito prima dell’ entrata in vigore dei nuovi

valori di stima ufficiale.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame della ricorrente, proprietaria dell’ oggetto

stimato e destinataria della decisione dell’ UCS, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’ art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro

valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato

valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto

analogo in una libera contrattazione.

Circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 7 cpv. 1 Lst.).

6. Nel

Considerandi

corso del sopralluogo esperito il 7 giugno 2005 la ricorrente era rappresentata

dal fratello __________, legittimatosi mediante adeguata procura.

Questo

Tribunale ha potuto constatare che la part. no. 2775 RFD di __________ è

inserita nella zona residenziale estensiva (Re) prevista dal piano regolatore

ed è caratterizzata da un terreno pianeggiante di forma trapezoidale irregolare

in prossimità della ferrovia. A nord-est, al di là della strada di accesso, è

presente una zona artigianale (Ar).

Dagli

atti risulta inoltre che al valore di base della corrispondente zona di piano

regolatore, di CHF/mq 210.-, è già stato apportato un correttivo del – 30% per

carico ambientale, portando il valore di riferimento a CHF/mq 147.-

7.

Alla

luce di tali risultanze, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande della

ricorrente (art. 38 cpv. 3 Lst.), ritiene giustificato apportare un ulteriore

correttivo del – 10% per la configurazione particolare del terreno, di forma

trapezoidale irregolare.

Per

il resto, ritenuto che ai sensi dell’ art. 5 Lst. i fondi sono valutati nello

stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stima, le

argomentazioni della ricorrente sono effettivamente premature e andranno, se

del caso, riproposte al momento di un aggiornamento o di una revisione

eccezionale della stima immobiliare a seguito della realizzazione della

relativa tratta di Alptransit.

Il

ricorso viene pertanto parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del

mapp. no. 2775 RFD di __________ stabilito in CHF 112'058.-

La

scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.

8.

Giusta

l’ art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico

delle parti, entrambe parzialmente soccombenti, in ragione di 1/2 ciascuno.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mapp. no. 2775 RFD di __________ stabilito in CHF

112'058.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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