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Decisione

40.2005.37

ricorso respinto in quanto le potenzialità edificatorie risultano intatte e non é giustificato un trattamento differenziato rispetto ai fondi vicini.

16 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 193 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 867'748.-

Il

reclamo interposto in data 11 agosto 2004 dalla RI 1 è stato respinto dall’UCS

con decisione 5 aprile 2005.

L’autorità

di prima istanza ha riconfermato la propria decisione e ribadito che nella

fattispecie le caratteristiche del terreno non giustificano alcuna riduzione.

3. Con

ricorso 11/12 aprile 2005 la proprietaria è insorta innanzi a questo Tribunale

riproponendo in sostanza le medesime argomentazioni e richieste fatte valere in

prima istanza e sostenendo in particolare che lo sfruttamento attuale e la

grandezza del terreno ancora disponibile giustificherebbero una sensibile

riduzione del relativo valore di stima.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 della Lst. e il tempestivo gravame della ricorrente, proprietaria

dell’oggetto stimato e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in

ordine.

5. Giusta

l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione.

I

fondi edificati devono invece essere valutati come unità economica comprendente

i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

Il

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

Il

reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento

è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

Considerandi

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.)

Se

non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo

da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante

fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono

determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e

significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore

metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto

del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento

sulla stima ufficiale).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

ampliamento della costruzione.

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

6.

Nel

corso del sopralluogo esperito il 15 luglio 2005, questo Tribunale ha potuto

constatare che il terreno è leggermente in pendenza e che la parte libera da

costruzioni è situata nella zona inferiore rispetto alla strada cantonale.

7.

Alla

luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene che le valutazioni effettuate

dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica e sono ossequiose dei canoni

di estimo sanciti dalla Lst.

Non

è in particolare giustificabile una riduzione del valore metrico di base del

terreno, di CHF/mq 240.-, in quanto corrispondente al valore di riferimento

della relativa zona di piano regolatore (ARI) e la proprietà non presenta delle

caratteristiche tali da giustificare un trattamento differente rispetto alle

altre proprietà presenti in zona.

Inoltre,

le potenzialità edificatorie del fondo sono tuttora intatte e

lasciano

spazio ad uno sfruttamento futuro ideale secondo i relativi parametri

edificatori.

Il

ricorso deve pertanto essere respinto e il valore ufficiale di stima del

mappale no. 193 RFD di __________ confermato in CHF 867'748.- come da scheda di

calcolo annessa.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico

della RI 1, parte soccombente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 193 RFD di __________ é

confermato in CHF 867'748.- come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico della ricorrente.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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