40.2005.4
ricorso stime
31 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
40.2005.4
Data decisione, Autorità:
31.05.2005, TE
Titolo:
ricorso stime
STIMA / STIME
art. 11 cpv. 1 let. a LST
Incarto n.
40.2005.4
__________
Lugano
31 maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Giorgio Caprara
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 18/21 febbraio 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 21 gennaio 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 541 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 18 maggio 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il
1. gennaio 1997 (Lst.), il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale
dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni
del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 541 RFD di __________, l’UCS ha esposto un valore di stima complessivo
di CHF 566.-
Il
reclamo interposto in data 3 novembre 2004 da RI 1 è stato “evaso ai sensi
dei considerandi” dall’UCS con decisione 21 gennaio 2005.
Questo
Tribunale non può esimersi dal rimarcare come il dispositivo di tale giudizio
sia assai nebuloso, ritenuto come il medesimo non possa limitarsi a rinviare
genericamente ai considerandi, ma debba riportare con chiarezza se il gravame è
stato accolto, parzialmente accolto o respinto. Da una verifica della notifica
della decisione di stima e della susseguente “rettifica di errori,
adeguamento dei valori”, che nemmeno era presente nella documentazione
trasmessa dall’autorità di prima istanza, nonché dalle motivazioni della
decisione su reclamo, si evince comunque come l’impugnativa, che verteva pure
sul valore di stima stabilito per il mapp. no. 1197 RFD di __________, sia
stata solo parzialmente accolta. Infatti, rispetto alla “rettifica di
errori, adeguamento dei valori”, per quanto attiene al mapp. no. 541 RFD di
__________, unico oggetto del presente ricorso, è stata modificata solo la
zona di appartenenza, senza però mutare il valore di stima di riferimento,
mentre per il mapp. no. 1197 RFD di __________ il reclamo è stato respinto.
Fatti
3. Con
ricorso 18/21 febbraio 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo
Tribunale, postulando che parte della superficie complessiva del fondo,
indicata in 2243 mq (recte: 2245 mq), venga valutata non 0,10 CHF/mq come
stabilito dall’UCS, ma 0,40 CHF/mq, dovendosi a suo dire applicare alla
fattispecie il valore previsto per la zona A6 della carta delle zone climatiche
relativa a tutto il Cantone Ticino. Non viene invece contestata la valutazione
di 0,10 CHF/mq assegnata alla rimanente superficie di mq 3'419, classificata in
zona BO.
4. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 (Lst.) ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’oggetto
stimato nonché destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
5. Nel
corso del sopralluogo esperito il 18 maggio 2005 si è appurato che la superficie
di 2245 mq indicata dal ricorrente è lavorata regolarmente, si trova fuori zona
edificabile ed è idonea all’utilizzazione agricola o orticola ai sensi
dell’art. 11 cpv. 1 lett.a) Lst.
La
carta delle idoneità agricole situa tale superficie nella zona climatica A6, per
la quale è stato fissato un valore di stima di 0,40 CHF/mq, con la conseguenza
che il gravame deve essere accolto e il valore di stima del mapp. no. 541 RFD
di __________ portato a complessivi CHF 1'239.90, arrotondati a CHF 1'239.-
La
scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.
Considerandi
6.
Giusta
l’art. 38 cpv.4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico
dell’UCS, parte soccombente.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il
valore ufficiale di stima del mappale no. 541 RFD di __________ é stabilito in CHF
1'239.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico dell’Ufficio cantonale di stima, Bellinzona.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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