Lexipedia

Decisione

40.2005.4

ricorso stime

31 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

3. Con

ricorso 18/21 febbraio 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo

Tribunale, postulando che parte della superficie complessiva del fondo,

indicata in 2243 mq (recte: 2245 mq), venga valutata non 0,10 CHF/mq come

stabilito dall’UCS, ma 0,40 CHF/mq, dovendosi a suo dire applicare alla

fattispecie il valore previsto per la zona A6 della carta delle zone climatiche

relativa a tutto il Cantone Ticino. Non viene invece contestata la valutazione

di 0,10 CHF/mq assegnata alla rimanente superficie di mq 3'419, classificata in

zona BO.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 (Lst.) ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’oggetto

stimato nonché destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

5. Nel

corso del sopralluogo esperito il 18 maggio 2005 si è appurato che la superficie

di 2245 mq indicata dal ricorrente è lavorata regolarmente, si trova fuori zona

edificabile ed è idonea all’utilizzazione agricola o orticola ai sensi

dell’art. 11 cpv. 1 lett.a) Lst.

La

carta delle idoneità agricole situa tale superficie nella zona climatica A6, per

la quale è stato fissato un valore di stima di 0,40 CHF/mq, con la conseguenza

che il gravame deve essere accolto e il valore di stima del mapp. no. 541 RFD

di __________ portato a complessivi CHF 1'239.90, arrotondati a CHF 1'239.-

La

scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.

Considerandi

6.

Giusta

l’art. 38 cpv.4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico

dell’UCS, parte soccombente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 541 RFD di __________ é stabilito in CHF

1'239.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico dell’Ufficio cantonale di stima, Bellinzona.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster