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Decisione

40.2005.42

ricorso stime

14 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 2669 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’ UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 314'178.-

Il

reclamo interposto in data 14 luglio 2004 da RI 1 è stato respinto dall’ UCS

con decisione 15 marzo 2005. L’ autorità di prima istanza ha ritenuto in

sostanza che i confronti con altre proprietà confinanti o facenti parte della

medesima zona di PR proposti dal reclamante non fossero pertinenti, ritenuto

come siano state riscontrate “delle differenze nella vetustà, nella

volumetria e nella superficie a reddito”.

3. Con

ricorso 10/15 aprile 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo Tribunale,

riprendendo in pratica le argomentazioni e le richieste formulate in prima

istanza e postulando che la stima ufficiale della sua proprietà sia rivista al

ribasso e stabilita in analogia con i valori assegnati ai fondi n. 2668, 2670 e

2671 RFD di __________, confinanti con il fondo oggetto del presente gravame.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’ art.

37 Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’ oggetto

stimato e destinatario della decisione dell’ UCS, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’art. 15 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione e devono essere valutati

come unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso.

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

Considerandi

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione

del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento

della costruzione.

Il

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo. Il

reddito lordo per vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è

da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

6.

Nel

corso del sopralluogo esperito il 7 giugno 2005, il Tribunale ha potuto

constatare che sul fondo no. 2669 RFD di __________, che si trova nella zona

residenziale estensiva (Re) prevista dal piano regolatore, sorge una casa di

due piani costruita nel 1981, con un appartamento di 3 ½ locali al piano

terreno e un altro di 4 ½ locali al piano superiore, oltre alla soffitta e al

locale cantina/lavanderia. La struttura, i materiali e le finiture dell’

edificio sono da considerare normali, mentre le facciate presentano diverse

crepe strutturali.

7.

Alla

luce di tali risultanze, in particolare delle crepe strutturali constatate, il

Tribunale ritiene che lo stato di conservazione della casa sia da considerare

sufficiente e non normale come ritenuto dall’ UCS, con la conseguenza che pure

la percentuale di vetustà deve essere aumentata al 25% e che il valore a

reddito scende a CHF 253'872.-

Il

ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto e il valore ufficiale di

stima del mapp. no. 2669 RFD di __________ stabilito in CHF 296'620.-

La

scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4, la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico delle parti

in ragione della loro rispettiva soccombenza, di 1/2 ciascuno, ritenuto che il

gravame è stato parzialmente accolto per motivi che esulano dalle

argomentazioni apportate dal ricorrente a fondamento delle proprie richieste.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mapp. no. 2669 RFD di __________ stabilito in CHF

296'620.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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