40.2005.44
ricorso stime
14 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.44
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, TE
Titolo:
ricorso stime
STIMA / STIME
art. 15 LST
Incarto n.
40.2005.44
__________
Lugano
14 giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 15 aprile 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 15 marzo 2005 dall' Ufficio cantonale di stima
nell’ ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1868 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 7 giugno 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 1868 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’ UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 59'550.-
Il
reclamo interposto in data 27 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’ UCS
con decisione 15 marzo 2005.
3. Con
ricorso del 15 aprile 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo Tribunale,
riprendendo in sostanza le argomentazioni e le richieste già formulate in prima
istanza e postulando una riduzione del valore di stima del terreno in quanto, a
suo dire, il valore base di CHF 150.- assegnato al medesimo non
corrisponderebbe al relativo valore venale ai sensi della Lst. Il fondo
sarebbe, sempre a dire del ricorrente, inedificabile, in forte pendenza e non
permetterebbe uno sfruttamento ideale. RI 1 ritiene inoltre che l’ UCS non
abbia considerato correttamente la superficie complessiva della sua proprietà.
4. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’ oggetto
stimato e destinatario della decisione dell’ UCS, è ricevibile in ordine.
5. Giusta
l’art. 15 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore
venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione e devono essere valutati
come unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso.
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
Considerandi
ampliamento della costruzione.
Il
valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo. Il
reddito lordo per vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è
da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di
mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
6.
Nel
corso del sopralluogo esperito il 7 giugno 2005, questo tribunale ha potuto
constatare che la part. no. 1868 RFD di __________, che si ritrova nella zona
del nucleo (NR) stabilita dal piano regolatore di __________ ed è orientata
verso nord, è raggiungibile unicamente tramite un accesso pedonale.
La
proprietà, chiaramente edificabile secondo i parametri stabiliti dal PR, è
attualmente composta da una casa riattata di recente e non ancora stimata (sub.
B) e da un rustico non riattato (sub. A) con annesso un terreno orientato a
nord e in forte pendenza.
7.
Alla
luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene di dover apportare un correttivo
del -15% al valore base di zona, comunque corretto e stabilito in ossequio con
i disposti della Lst., in quanto il fondo non ha alcun accesso veicolare ed è
pertanto sfavorito per rapporto ad altre proprietà del nucleo direttamente accessibili
per mezzo di una strada.
Per
il resto, la modalità con la quale l’ UCS ha riportato le superfici catastali e
ha calcolato il valore di stima non presta il fianco ad alcuna critica.
Il
ricorso viene pertanto parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del
mapp. no. 1868 RFD di __________ stabilito in CHF 53'317.-
La
scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.
8.
Giusta
l’ art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico
delle parti, entrambe parzialmente soccombenti, in ragione di 1/2 ciascuno.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mapp. no. 1868 RFD di __________ stabilito in CHF
53'317.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico delle parti in ragione di
1/2 ciascuno.
3.
La presente decisione é definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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