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Decisione

40.2005.44

ricorso stime

14 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 1868 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’ UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 59'550.-

Il

reclamo interposto in data 27 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’ UCS

con decisione 15 marzo 2005.

3. Con

ricorso del 15 aprile 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo Tribunale,

riprendendo in sostanza le argomentazioni e le richieste già formulate in prima

istanza e postulando una riduzione del valore di stima del terreno in quanto, a

suo dire, il valore base di CHF 150.- assegnato al medesimo non

corrisponderebbe al relativo valore venale ai sensi della Lst. Il fondo

sarebbe, sempre a dire del ricorrente, inedificabile, in forte pendenza e non

permetterebbe uno sfruttamento ideale. RI 1 ritiene inoltre che l’ UCS non

abbia considerato correttamente la superficie complessiva della sua proprietà.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’ oggetto

stimato e destinatario della decisione dell’ UCS, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’art. 15 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione e devono essere valutati

come unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso.

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

Considerandi

ampliamento della costruzione.

Il

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo. Il

reddito lordo per vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è

da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

6.

Nel

corso del sopralluogo esperito il 7 giugno 2005, questo tribunale ha potuto

constatare che la part. no. 1868 RFD di __________, che si ritrova nella zona

del nucleo (NR) stabilita dal piano regolatore di __________ ed è orientata

verso nord, è raggiungibile unicamente tramite un accesso pedonale.

La

proprietà, chiaramente edificabile secondo i parametri stabiliti dal PR, è

attualmente composta da una casa riattata di recente e non ancora stimata (sub.

B) e da un rustico non riattato (sub. A) con annesso un terreno orientato a

nord e in forte pendenza.

7.

Alla

luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene di dover apportare un correttivo

del -15% al valore base di zona, comunque corretto e stabilito in ossequio con

i disposti della Lst., in quanto il fondo non ha alcun accesso veicolare ed è

pertanto sfavorito per rapporto ad altre proprietà del nucleo direttamente accessibili

per mezzo di una strada.

Per

il resto, la modalità con la quale l’ UCS ha riportato le superfici catastali e

ha calcolato il valore di stima non presta il fianco ad alcuna critica.

Il

ricorso viene pertanto parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del

mapp. no. 1868 RFD di __________ stabilito in CHF 53'317.-

La

scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.

8.

Giusta

l’ art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico

delle parti, entrambe parzialmente soccombenti, in ragione di 1/2 ciascuno.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mapp. no. 1868 RFD di __________ stabilito in CHF

53'317.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico delle parti in ragione di

1/2 ciascuno.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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