Lexipedia

Decisione

40.2005.46

ricorso stime

16 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 510 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 45'209.-

Il

reclamo interposto in data 27 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione del 14 marzo 2005.

L’autorità

di prima istanza ha riconfermato la propria decisione, ribadendo che nella

fattispecie, al valore metrico di base di CHF/mq 140.- sono stati applicati i

seguenti correttivi:

-

un correttivo del -30% per carico

ambientale, che viene giustificato con le pesanti immissioni provenienti

dall’autostrada, nonché dalla strada cantonale e dalla linea ferroviaria confinanti.

A mente dell’UCS i valori d’allarme diurni e notturni sarebbero già superati

con le sole immissioni provenienti dalla ferrovia;

-

un correttivo del -50% in

considerazione della particolare conformazione del terreno, che renderebbe

difficile, se non di fatto impossibile, lo sfruttamento edilizio del terreno.

3. Con

ricorso 15/18 aprile 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo Tribunale

contestando entrambi i correttivi applicati dall’UCS.

Per

quanto attiene al correttivo del -30% per carico ambientale, RI 1 ritiene che

il medesimo sia soggettivo e arbitrario in quanto, a suo dire, la situazione

non si sarebbe aggravata in modo così importante rispetto alla precedente

valutazione della stima immobiliare.

Per

quanto concerne invece il correttivo del -50% per la particolare conformazione

del terreno, il ricorrente ribadisce in sostanza che lo stesso si trova in gran

parte nella “zona Nucleo A” del vigente PR e che pertanto risulta tuttora

pienamente edificabile, non giustificandosi di conseguenza una tale riduzione

di valore rispetto alla previgente stima, stabilita sulla base della medesima

situazione presente oggi.

Il

proprietario postula di conseguenza che per il calcolo della nuova stima venga considerato

un valore medio di CHF/mq 500.-, a suo dire corrispondente al valore

commerciale risultante da transazioni avvenute in passato nel comprensorio,

senza l’applicazione di alcun correttivo.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’oggetto

stimato nonché destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione. È considerato valore

venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in

una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che possono

influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16

cpv. 1 Lst.). Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi

Considerandi

medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 7 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

6.

Nel

corso del sopralluogo esperito l’11 luglio 2005, questo Tribunale ha potuto

constatare che il terreno è incolto (boscaglia) e di forma allungata.

Ad

est confina direttamente con il tracciato della ferrovia, che a sua volta

confina direttamente con l’autostrada, mentre ad ovest con la strada cantonale.

Sul

lato orientato a nord la proprietà confina con il mappale no. 283 RFD di __________,

la cui area è destinata a parcheggio pubblico. Le immissioni foniche e atmosferiche

sono importanti.

7.

Alla

luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene che il correttivo del -30% per

carico ambientale non presta il fianco ad alcuna critica ed è ossequioso dei

canoni di estimo sanciti dalla Lst. La particella si trova infatti a diretto

confine con il tracciato della ferrovia e con la strada cantonale e a pochi

metri dall’autostrada. Le immissioni foniche e atmosferiche in loco sono

importanti e superiori a quelle di cui sono oggetto praticamente tutti gli

altri fondi della medesima zona di PR.

Premesso

come il valore di base di CHF/mq 140.- assegnato alla zona di PR “Nucleo A

–zona di valore 0” rispecchia effettivamente in modo prudenziale il valore di

mercato, il Tribunale non ritiene però giustificato il correttivo del -50% per

particolare conformazione del terreno applicato dall’UCS.

Il

terreno infatti, malgrado le restrizioni previste dalle NAPR per la zona del

nucleo, è comunque teoricamente edificabile e presenta delle possibilità

edificatorie analoghe al terreno confinante mappale no. 283 RFD di __________.

A differenza di quest’ultimo però, la sua forma allungata giustifica

l’applicazione di un correttivo di riduzione del -10% sul valore metrico del

terreno.

Il

raffronto con la previgente stima immobiliare che viene fatto dal ricorrente

non può venire condiviso, ritenuto che i fondi e le forze idriche devono essere

valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della

stima (art. 5 Lst.) e ciò sulla base della nuova Lst. e indipendentemente da

precedenti valutazioni.

Il

ricorso viene pertanto parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del

mappale no. 510 RFD di __________ stabilito in CHF 81'351.-

La

scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico

delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, nella fattispecie di 4/5

per il ricorrente e del rimanente 1/5 per l’UCS.

Ritenuta

la preminente soccombenza del ricorrente, non vengono assegnate ripetibili.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 510 RFD di __________ stabilito in

CHF 81'351.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico del ricorrente in ragione di 4/5 e dell’UCS per il rimanente 1/5.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster