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Decisione

40.2005.51

Riduzione della volumetria dell'edificio principale in base agli accertamenti di sopralluogo.

12 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 661 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 24'013.-

Il

reclamo interposto in data 18 agosto 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con

decisione 25 marzo 2005.

L’autorità

di prima istanza, specificando che a ristrutturazione ultimata la stima verrà

rivista nell’ambito della procedura di aggiornamento particolare prevista

dall’art. 8 Lst., ha ridotto il valore metrico a nuovo dell’edificio da 180.- a

136.- CHF/mc, aumentato il correttivo della vetustà da – 26% a – 60% e

stralciato il valore di reddito.

3. Con

ricorso 21/25 aprile 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale lamentandosi

del fatto che l’UCS non è entrato nel merito di tutte le censure da lui

sollevate nel reclamo e postulando nel contempo la riduzione della volumetria

dell’edificio da 289 a 245 mc.

A

giustificazione della sua richiesta il ricorrente sostiene che per il mappale no.

660, ovvero l’esatta metà del rustico di proprietà del fratello __________, in

sede di reclamo l’autorità di prima istanza ha riconosciuto una volumetria di

245 mc.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 16 novembre 2005 il tribunale ha proceduto

alla verifica delle misure e ha costatato che il volume SIA dell’edificio è

effettivamente di 245 mc.

I

lavori di ristrutturazione del rustico erano ancora in corso.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

Considerandi

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

ampliamento della costruzione.

6.3

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità

(art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta, alla luce delle misurazioni effettuate in corso di

sopralluogo, il Tribunale accoglie il ricorso e riduce la volumetria

dell’edificio principale sub. A da 289 a 245 mc.

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

In

particolare, ritenuto che il rustico si trova già da alcuni anni in fase di riattazione

e non si presta pertanto a soggiorni di vacanza, risulta corretto fare astrazione

del valore di reddito, tanto più che l’art. 5 Lst. dispone che i fondi devono

essere valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento

della stima.

A

riattazione ultimata si dovrà evidentemente procedere ad una nuova valutazione

(art. 8 Lst.).

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no.

661.

RFD di __________ stabilito in CHF 6'013.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 661 RFD di __________ stabilito in CHF

6'013.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a

carico dell’Ufficio cantonale di stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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