40.2005.51
Riduzione della volumetria dell'edificio principale in base agli accertamenti di sopralluogo.
12 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
40.2005.51
Data decisione, Autorità:
12.01.2006, TE
Titolo:
Riduzione della volumetria dell'edificio principale in base agli accertamenti di sopralluogo.
STIMA / STIME
art. 5 LST
art. 15 cpv. 2 LST
art. 16 cpv. 2 LST
art. 17 LST
Incarto n.
40.2005.51
__________
Lugano
12 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Alberto Lucchini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 21/25 aprile 2005 da
RI
1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 25 marzo 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 661 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 16 novembre 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 661 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 24'013.-
Il
reclamo interposto in data 18 agosto 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con
decisione 25 marzo 2005.
L’autorità
di prima istanza, specificando che a ristrutturazione ultimata la stima verrà
rivista nell’ambito della procedura di aggiornamento particolare prevista
dall’art. 8 Lst., ha ridotto il valore metrico a nuovo dell’edificio da 180.- a
136.- CHF/mc, aumentato il correttivo della vetustà da – 26% a – 60% e
stralciato il valore di reddito.
3. Con
ricorso 21/25 aprile 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale lamentandosi
del fatto che l’UCS non è entrato nel merito di tutte le censure da lui
sollevate nel reclamo e postulando nel contempo la riduzione della volumetria
dell’edificio da 289 a 245 mc.
A
giustificazione della sua richiesta il ricorrente sostiene che per il mappale no.
660, ovvero l’esatta metà del rustico di proprietà del fratello __________, in
sede di reclamo l’autorità di prima istanza ha riconosciuto una volumetria di
245 mc.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 16 novembre 2005 il tribunale ha proceduto
alla verifica delle misure e ha costatato che il volume SIA dell’edificio è
effettivamente di 245 mc.
I
lavori di ristrutturazione del rustico erano ancora in corso.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente
eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo
la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
Considerandi
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2
Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
ampliamento della costruzione.
6.3
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità
(art. 20 Lst.).
7.
7.1
Nella
fattispecie concreta, alla luce delle misurazioni effettuate in corso di
sopralluogo, il Tribunale accoglie il ricorso e riduce la volumetria
dell’edificio principale sub. A da 289 a 245 mc.
7.2
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
In
particolare, ritenuto che il rustico si trova già da alcuni anni in fase di riattazione
e non si presta pertanto a soggiorni di vacanza, risulta corretto fare astrazione
del valore di reddito, tanto più che l’art. 5 Lst. dispone che i fondi devono
essere valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento
della stima.
A
riattazione ultimata si dovrà evidentemente procedere ad una nuova valutazione
(art. 8 Lst.).
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no.
661.
RFD di __________ stabilito in CHF 6'013.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 661 RFD di __________ stabilito in CHF
6'013.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico dell’Ufficio cantonale di stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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