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Decisione

40.2005.52

Ricorso sulle stime

4 ottobre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 237 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2005, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 108.-

Il

reclamo interposto in data 20 agosto 2004 da RI 2 e RI 1 è stato respinto

dall’UCS con decisione 5 aprile 2005.

L’autorità

di prima istanza ha riconfermato la propria decisione ritenendo che dall’esame

delle zone previste dal Piano Regolatore risulta che il terreno oggetto di

reclamo, a prescindere dal suo utilizzo quale giardino, costituisce un fondo

inedificabile chiaramente separato dai mappali n. 269 e 270 RFD di __________.

3. Con

ricorso 26/27 aprile 2005 le proprietarie sono insorte innanzi a questo

Tribunale argomentando che il mappale oggetto del gravame sarebbe intimamente legato

ai mappali n. 269 e 270, dei quali, fungendo da giardino, sarebbe il naturale

complemento e che la fattispecie debba essere trattata come lo è stato il

mappale no. 229, fondo edificato che si ritrova in una zona non edificabile e

che, a detta delle ricorrenti, sarebbe stato trattato dall’UCS come se fosse

edificabile.

RI

2 e RI 1 postulano di conseguenza che venga applicato al fondo di loro

proprietà il valore metrico di base stabilito per i terreni edificabili di __________,

in particolare per il mappale no. 229, tenendo conto di un contenuto fattore di

riduzione.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame delle ricorrenti, proprietarie dell’oggetto

stimato e destinatarie della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e

della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,

quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura

ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati alla

LDFR.

I

fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2

Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1

del Regolamento di applicazione della Lst.), mentre quelli edificati tenendo

conto del genere di edificio agricolo (art. 4 cpv. 2 del Regolamento di

applicazione della Lst.).

Considerandi

6.

Nel

corso del sopralluogo esperito il 30 agosto 2005 il Tribunale ha potuto appurare

che la part. no. 237 RFD di __________, situata in zona per attrezzature e costruzioni

di interesse pubblico (XB6), è adibita a giardino con gli usuali arredi e

manufatti (tavolo, pergola, ecc.). Il fondo é separato dai mappali n. 269 e 270,

dai quali dista circa una ventina di metri, per il tramite di una piazzetta,

come del resto ben risulta dalla relativa planimetria.

7.

Alla

luce di tali risultanze, questo Tribunale ritiene che il mappale no. 237 RFD di

__________, trovandosi in zona per attrezzature e costruzioni di interesse

pubblico (XB6), non si situi invero in una zona prettamente inedificabile e non

possa essere trattato alla stessa stregua di un terreno agricolo.

Il

tutto è pure confermato dal fatto che il fondo è adibito a giardino con gli

usuali arredamenti (tavolo, pergola, ecc.) e ha un rapporto certamente più

accentuato e naturale con il nucleo che con la zona agricola circostante, come

del resto risulta dalla sua particolare ubicazione e dalla colorazione della

zona di riferimento sul piano delle zone, che richiama la colorazione destinata

alla zona del nucleo.

Pur

rimarcando che il mapp. no. 237 RFD di __________ non possa essere trattato

come lo è stato il mapp. no. 229 RFD di __________, visto che quest’ultimo, a

differenza del primo, si trova sì in zona agricola, ma risulta già edificato

(art. 10 lett. b) Lst.), il Tribunale di espropriazione ritiene, per i motivi

suesposti, di dover stabilire per il mappale oggetto di ricorso un valore

metrico di CHF 90.-, corrispondente a quello assegnato alla zona del nucleo.

Di

conseguenza, il ricorso viene parzialmente accolto e il valore ufficiale di

stima del mappale no. 237 RFD di __________ stabilito in CHF 32'580.-, come da

scheda di calcolo annessa.

8.

Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico

delle ricorrenti nella misura di 1/3, ritenuto che la loro domanda di giudizio

verteva all’applicazione di un criterio analogo a quello adottato per il

mappale no. 229 RFD di __________, dove per il terreno complementare è stato

ritenuto un valore metrico di CHF 130.- e per i rimanenti 2/3 a carico

dell’UCS.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 (Lst.) e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il valore

ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 237 RFD di __________ stabilito

in CHF 32'580.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a

carico delle ricorrenti nella misura di 1/3 e per i rimanenti 2/3 a carico

dell’Ufficio cantonale di stima.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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