40.2005.52
Ricorso sulle stime
4 ottobre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.52
Data decisione, Autorità:
04.10.2005, TE
Titolo:
Ricorso sulle stime
STIMA / STIME
art. 11segg LST
Incarto n.
40.2005.52
__________
Lugano
4 ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
arch. Claudio Morandi
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 26/27 aprile 2005 da
1.
RI 1,
2.
RI 2,
tutti
rappr. da RA 1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 5 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 237 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 30 agosto 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 237 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2005, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 108.-
Il
reclamo interposto in data 20 agosto 2004 da RI 2 e RI 1 è stato respinto
dall’UCS con decisione 5 aprile 2005.
L’autorità
di prima istanza ha riconfermato la propria decisione ritenendo che dall’esame
delle zone previste dal Piano Regolatore risulta che il terreno oggetto di
reclamo, a prescindere dal suo utilizzo quale giardino, costituisce un fondo
inedificabile chiaramente separato dai mappali n. 269 e 270 RFD di __________.
3. Con
ricorso 26/27 aprile 2005 le proprietarie sono insorte innanzi a questo
Tribunale argomentando che il mappale oggetto del gravame sarebbe intimamente legato
ai mappali n. 269 e 270, dei quali, fungendo da giardino, sarebbe il naturale
complemento e che la fattispecie debba essere trattata come lo è stato il
mappale no. 229, fondo edificato che si ritrova in una zona non edificabile e
che, a detta delle ricorrenti, sarebbe stato trattato dall’UCS come se fosse
edificabile.
RI
2 e RI 1 postulano di conseguenza che venga applicato al fondo di loro
proprietà il valore metrico di base stabilito per i terreni edificabili di __________,
in particolare per il mappale no. 229, tenendo conto di un contenuto fattore di
riduzione.
4. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame delle ricorrenti, proprietarie dell’oggetto
stimato e destinatarie della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
5. Giusta
l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e
della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,
quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura
ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati alla
LDFR.
I
fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2
Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1
del Regolamento di applicazione della Lst.), mentre quelli edificati tenendo
conto del genere di edificio agricolo (art. 4 cpv. 2 del Regolamento di
applicazione della Lst.).
Considerandi
6.
Nel
corso del sopralluogo esperito il 30 agosto 2005 il Tribunale ha potuto appurare
che la part. no. 237 RFD di __________, situata in zona per attrezzature e costruzioni
di interesse pubblico (XB6), è adibita a giardino con gli usuali arredi e
manufatti (tavolo, pergola, ecc.). Il fondo é separato dai mappali n. 269 e 270,
dai quali dista circa una ventina di metri, per il tramite di una piazzetta,
come del resto ben risulta dalla relativa planimetria.
7.
Alla
luce di tali risultanze, questo Tribunale ritiene che il mappale no. 237 RFD di
__________, trovandosi in zona per attrezzature e costruzioni di interesse
pubblico (XB6), non si situi invero in una zona prettamente inedificabile e non
possa essere trattato alla stessa stregua di un terreno agricolo.
Il
tutto è pure confermato dal fatto che il fondo è adibito a giardino con gli
usuali arredamenti (tavolo, pergola, ecc.) e ha un rapporto certamente più
accentuato e naturale con il nucleo che con la zona agricola circostante, come
del resto risulta dalla sua particolare ubicazione e dalla colorazione della
zona di riferimento sul piano delle zone, che richiama la colorazione destinata
alla zona del nucleo.
Pur
rimarcando che il mapp. no. 237 RFD di __________ non possa essere trattato
come lo è stato il mapp. no. 229 RFD di __________, visto che quest’ultimo, a
differenza del primo, si trova sì in zona agricola, ma risulta già edificato
(art. 10 lett. b) Lst.), il Tribunale di espropriazione ritiene, per i motivi
suesposti, di dover stabilire per il mappale oggetto di ricorso un valore
metrico di CHF 90.-, corrispondente a quello assegnato alla zona del nucleo.
Di
conseguenza, il ricorso viene parzialmente accolto e il valore ufficiale di
stima del mappale no. 237 RFD di __________ stabilito in CHF 32'580.-, come da
scheda di calcolo annessa.
8.
Giusta
l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a carico
delle ricorrenti nella misura di 1/3, ritenuto che la loro domanda di giudizio
verteva all’applicazione di un criterio analogo a quello adottato per il
mappale no. 229 RFD di __________, dove per il terreno complementare è stato
ritenuto un valore metrico di CHF 130.- e per i rimanenti 2/3 a carico
dell’UCS.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 (Lst.) e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il valore
ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 237 RFD di __________ stabilito
in CHF 32'580.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 600.-, è posta a
carico delle ricorrenti nella misura di 1/3 e per i rimanenti 2/3 a carico
dell’Ufficio cantonale di stima.
3.
La presente decisione é definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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