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Decisione

40.2005.65

Determinazione superficie edificabile tramite accertamento del geometra revisore.

29 agosto 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 503 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 657'492.-.

Il

reclamo interposto in data 31 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 8 aprile 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione argomentando che, dopo

verifica del Piano Regolatore in vigore, le zone considerate per la

determinazione del valore di stima corrispondono alla situazione pianificatoria

effettiva.

3. Con

ricorso 6/9 maggio 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando l’aumento

del valore di stima del terreno considerato rimanente (non edificabile), di

complessivi 1'241 mq, da CHF/mq 0.40 a CHF/mq 220.-.

Ciò

poiché il terreno, pur essendo indicato come incolto a registro fondiario (sub.

i), non è mai stato e non può essere considerato come non edificabile. Inoltre,

il piano di accertamento dell’area forestale non è mai stato intimato al

proprietario e risulta poco chiaro.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 7 aprile 2006 il Tribunale ha proceduto ad

un’ispezione presso il Municipio di __________ acquisendo agli atti sia l’estratto

del piano regolatore in vigore sia la documentazione inerente l’accertamento

dell’area forestale riguardanti il mappale oggetto di ricorso.

Il

sub. i è una porzione di terreno in forte pendenza e parzialmente boscata,

soprattutto nella sua parte inferiore, che si trova a valle di un muro di

sostegno e confina con il lago.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e

destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di

Considerandi

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

In

concreto, il Tribunale, per il tramite del Municipio di __________, ha chiesto

al competente geometra revisore di accertare l’entità della superficie

edificabile del fondo e, parallelamente, della conseguente superficie non

edificabile, che, ritenuto come l’accertamento dell’area forestale non è ancora

entrato in vigore (cfr. scritto __________ del Municipio di __________),

corrispondono rispettivamente a 1'378 mq e a 1'083 mq.

Pertanto,

il ricorso è parzialmente accolto nella misura in cui la superficie di terreno

edificabile, da computare con il valore metrico base di zona di CHF/mq 240.-, è

in realtà di 1'378 mq e non di 1'220 mq, mentre la superficie di terreno

rimanente (non edificabile), da computare con il valore di CHF/mq 0.40 sulla

base della carta delle idoneità agricole (art. 11 Lst. in relazione con l’art.

4.

cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Lst.) è invece di 1'083 mq e non

di 1'241 mq.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mapp. no. 503 RFD __________ stabilito in CHF 668'030.-, come da scheda di

calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.- e le spese, di CHF 1'014.15, sono poste a carico

delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 5/6 per il ricorrente e

del rimanente 1/6 per l’UCS.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 503 RFD di __________ stabilito in

CHF 668'030.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.- e le spese,

di CHF 1'014.15, sono poste per 5/6 a carico del ricorrente e per il rimanente

1/6 a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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