40.2005.7
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31 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
40.2005.7
Data decisione, Autorità:
31.05.2005, TE
Titolo:
Ricorso parzialmente stralciato dai ruoli per desistenza e accolto per il resto.
Diminuzione del valore metrico dell'edificio.
Impossibilità di stabilire un reddito lordo attendibile con conseguente applicazione del solo valore metrico deprezzato secondo il grado di vetustà
STIMA / STIME
art. 15 LST
Incarto n.
40.2005.7
__________
Lugano
31 maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Considerandi
II Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Giorgio Caprara
arch. Alberto Canepa
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 23/25 febbraio 2005 da
1.
MIST 1
2.
MIST 2
contro
la
decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1016 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 18 maggio 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il
1.
gennaio 1997 (Lst.), il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale
dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni
del Cantone.
1.2
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2.
Per
il mapp. no. 1016 RFD di __________, l’UCS ha stabilito un valore di stima complessivo
CHF. 170'648.-
Il
reclamo interposto in data 26 agosto 2004 da MIST 1 e MIST 2 è stato parzialmente
accolto dall’UCS con decisione 27 gennaio 2005. Ai proprietari è stato infatti
riconosciuto un correttivo del 50% per il terreno a causa della configurazione
ritenuta non adeguata.
3.
Con
ricorso 23/25 febbraio 2005 MIST 1 e MIST 2 si sono aggravati innanzi a questo
Tribunale, postulando una riduzione dei valori metrici ed un aumento della
vetustà stabiliti per i subalterni C e D, entrambi classificati quali edifici
accessori.
4.
La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’ art.
37.
Lst. ed il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari dell’oggetto
stimato e destinatari della decisione emanata dall’UCS, è ricevibile in ordine.
5.
Giusta
l’ art. 15 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore
venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione e devono essere valutati
come unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso.
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art.16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art.16 cpv. 2 Lst.).
Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art.17 Lst.).
L’
art. 23 Lst., la cui nota marginale si riferisce pure ai fondi industriali,
stabilisce che, laddove non è possibile accertare un reddito lordo attendibile,
il valore di stima può essere determinato in base al valore metrico deprezzato
secondo il grado di vetustà.
6.
Il
sopralluogo esperito in data 18 maggio 2005 ha permesso di constatare che
l’edificio di cui al sub. C è costruito su un solo piano adibito
sostanzialmente a deposito di materiale ed è costituito da una struttura in
metallo e legno amovibile ad incastro, con una semplice chiusura dei quattro
lati e una copertura a pannelli, senza isolazione né fondamenta. Lo standard
delle finiture deve pertanto essere ritenuto “economico” e non normale come
preteso dall’ UCS, visto che si tratta di una edificio modesto costruito con
materiali non ricercati e poco costosi.
Questo Tribunale ritiene pertanto eccessivo il valore
metrico a nuovo di 144.- CHF/mc stabilito dall’UCS per tale subalterno e più confacente
alla realtà un valore a nuovo di 71.- CHF/mc (classe 13), al quale va dedotto
un parametro di vetustà pari al 12%, del resto già considerato in prima istanza
dall’ UCS.
Ritenuta l’impossibilità di stabilire un reddito lordo
attendibile per una simile costruzione, nella fattispecie trova applicazione l’
art. 23 Lst., che in tali casi prevede che il valore di stima può essere
determinato in base al valore metrico deprezzato secondo il grado di vetustà. Il
valore di stima del mapp. no. 541 RFD di __________, ritenuto come nel corso
del sopralluogo esperito il 18 maggio 2005 i ricorrenti hanno dichiarato a
verbale di ritirare il gravame per quanto attiene al sub. D, è pertanto
stabilito in complessivi CHF. 100'728.-
La scheda di calcolo è quindi aggiornata di
conseguenza.
7.
La
tassa di giustizia, di CHF. 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte
soccombente.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Per quanto concerne il sub. D del mapp. no 1016
RFD di __________ il ricorso è stralciato dai ruoli per desistenza.
2.
Per quanto concerne il sub. C il ricorso è
accolto e il valore di stima complessivo del mapp. no. 1016 RFD di __________
viene di conseguenza stabilito in CHF. 100'728.-, come da scheda di calcolo
annessa.
3.
La
tassa di giustizia, di CHF. 500.-, è posta a carico dell’UCS, Bellinzona.
4.
La presente decisione é definitiva.
5.
Intimazione a:
-
-
-
Per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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