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40.2005.7

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31 maggio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

40.2005.7

Data decisione, Autorità:

31.05.2005, TE

Titolo:

Ricorso parzialmente stralciato dai ruoli per desistenza e accolto per il resto.

Diminuzione del valore metrico dell'edificio.

Impossibilità di stabilire un reddito lordo attendibile con conseguente applicazione del solo valore metrico deprezzato secondo il grado di vetustà

STIMA / STIME

art. 15 LST

Incarto n.

40.2005.7

__________

Lugano

31 maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Considerandi

II Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Giorgio Caprara

arch. Alberto Canepa

segretario

giurista

Alan

Gianinazzi

statuendo

sul ricorso presentato in data 23/25 febbraio 2005 da

1.

MIST 1

2.

MIST 2

contro

la

decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2005 dall'Ufficio cantonale di

stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,

relativamente

al mappale no. 1016 RFD di __________,

esperito il

sopralluogo in data 18 maggio 2005,

letti

ed esaminati gli atti,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1

Con

decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima

ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il

1.

gennaio 1997 (Lst.), il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale

dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni

del Cantone.

1.2

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2.

Per

il mapp. no. 1016 RFD di __________, l’UCS ha stabilito un valore di stima complessivo

CHF. 170'648.-

Il

reclamo interposto in data 26 agosto 2004 da MIST 1 e MIST 2 è stato parzialmente

accolto dall’UCS con decisione 27 gennaio 2005. Ai proprietari è stato infatti

riconosciuto un correttivo del 50% per il terreno a causa della configurazione

ritenuta non adeguata.

3.

Con

ricorso 23/25 febbraio 2005 MIST 1 e MIST 2 si sono aggravati innanzi a questo

Tribunale, postulando una riduzione dei valori metrici ed un aumento della

vetustà stabiliti per i subalterni C e D, entrambi classificati quali edifici

accessori.

4.

La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’ art.

37.

Lst. ed il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari dell’oggetto

stimato e destinatari della decisione emanata dall’UCS, è ricevibile in ordine.

5.

Giusta

l’ art. 15 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore

venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione e devono essere valutati

come unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso.

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art.16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art.16 cpv. 2 Lst.).

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art.17 Lst.).

L’

art. 23 Lst., la cui nota marginale si riferisce pure ai fondi industriali,

stabilisce che, laddove non è possibile accertare un reddito lordo attendibile,

il valore di stima può essere determinato in base al valore metrico deprezzato

secondo il grado di vetustà.

6.

Il

sopralluogo esperito in data 18 maggio 2005 ha permesso di constatare che

l’edificio di cui al sub. C è costruito su un solo piano adibito

sostanzialmente a deposito di materiale ed è costituito da una struttura in

metallo e legno amovibile ad incastro, con una semplice chiusura dei quattro

lati e una copertura a pannelli, senza isolazione né fondamenta. Lo standard

delle finiture deve pertanto essere ritenuto “economico” e non normale come

preteso dall’ UCS, visto che si tratta di una edificio modesto costruito con

materiali non ricercati e poco costosi.

Questo Tribunale ritiene pertanto eccessivo il valore

metrico a nuovo di 144.- CHF/mc stabilito dall’UCS per tale subalterno e più confacente

alla realtà un valore a nuovo di 71.- CHF/mc (classe 13), al quale va dedotto

un parametro di vetustà pari al 12%, del resto già considerato in prima istanza

dall’ UCS.

Ritenuta l’impossibilità di stabilire un reddito lordo

attendibile per una simile costruzione, nella fattispecie trova applicazione l’

art. 23 Lst., che in tali casi prevede che il valore di stima può essere

determinato in base al valore metrico deprezzato secondo il grado di vetustà. Il

valore di stima del mapp. no. 541 RFD di __________, ritenuto come nel corso

del sopralluogo esperito il 18 maggio 2005 i ricorrenti hanno dichiarato a

verbale di ritirare il gravame per quanto attiene al sub. D, è pertanto

stabilito in complessivi CHF. 100'728.-

La scheda di calcolo è quindi aggiornata di

conseguenza.

7.

La

tassa di giustizia, di CHF. 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte

soccombente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Per quanto concerne il sub. D del mapp. no 1016

RFD di __________ il ricorso è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.

Per quanto concerne il sub. C il ricorso è

accolto e il valore di stima complessivo del mapp. no. 1016 RFD di __________

viene di conseguenza stabilito in CHF. 100'728.-, come da scheda di calcolo

annessa.

3.

La

tassa di giustizia, di CHF. 500.-, è posta a carico dell’UCS, Bellinzona.

4.

La presente decisione é definitiva.

5.

Intimazione a:

-

-

-

Per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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