40.2005.71
Verifica superficie edificabile risultante dal piano regolatore.
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Numero d'incarto:
40.2005.71
Data decisione, Autorità:
21.06.2006, TE
Titolo:
Verifica superficie edificabile risultante dal piano regolatore.
STIMA / STIME
art. 11 cpv. 2 LST
art. 15segg LST
Incarto n.
40.2005.71
__________
Lugano
21 giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Alberto Lucchini
arch. Bruno Buzzini
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 9/10 maggio 2005 da
RI
1,
rappr.
dall’ RA 1,
contro
la
decisione su reclamo emessa l'8 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 65 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 7 aprile 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 65 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 64'252.-.
Il
reclamo interposto in data 26 luglio 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione 8 aprile 2005.
L’autorità
di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che, a seguito di
una verifica con il tecnico comunale e sulla base del piano regolatore
attualmente in vigore, la superficie edificabile del fondo risulta di 575 mq.
3. Con
ricorso 9/10 maggio 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando il
riconoscimento di una superficie edificabile pari a 1’186 mq, da valutare
CHF/mq 110.- in base ai parametri di zona e la conseguente diminuzione della
superficie in zona A6 da 1'308 mq a 697 mq. Ciò poiché dalla documentazione
prodotta con il ricorso, comprendente l’estratto ufficiale del registro fondiario
(doc.1), la dichiarazione 14.05.2003 dei dati pianificatori del fondo (doc. 2),
l’estratto ufficiale di mappa rilasciato dallo __________ (doc. 3) e la
precedente scheda relativa alla stima 1999 ( doc. 4) risulta chiaramente che la
superficie edificabile del fondo corrisponde in realtà a 1'186 mq.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 7 aprile 2006 il Tribunale ha constatato che
il terreno è disposto su una cresta con pendenze contrapposte molto marcate ed
orientate rispettivamente a nord-est e a sud-ovest.
La
parte di terreno situata a valle è essenzialmente prativa, mentre la parte a
monte è essenzialmente costituita da bosco.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, comproprietario dell’oggetto stimato
unitamente ad __________ e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile
in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6.
6.1.
I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Considerandi
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
6.2
Giusta
l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e
della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,
quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura
ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati
alla LDFR.
I
fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2
Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1
del Regolamento di applicazione della Lst.).
6.3
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Evadendo
una precisa richiesta di accertamento formulata in data 26 aprile 2006 da
questo Tribunale il geometra revisore competente ha indicato che la superficie edificabile
risultante dal piano regolatore è di 904 mq.
Pertanto,
il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso.
I
904.
mq situati in zona residenziale estensiva (R2) devono essere valutati
CHF/mq 110.-, mentre la superficie classificata in zona A6 sulla base della
carta delle idoneità agricole deve essere ridotta da 1'308 a 979 mq e valutata
CHF/mq 0.40.
7.2
Per
il resto le valutazioni effettuate dall’autorità di prima istanza non prestano
il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla
Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima
del mapp. no. 65 RFD di __________ stabilito in CHF 100'311.-, come da scheda
di calcolo annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.- e le spese, di CHF 161.40, sono poste a carico
delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 1/2 ciascuno, ritenuto
che il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un valore ufficiale di stima
di CHF 131'236.50.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il
valore ufficiale di stima del mappale no. 65 RFD di __________ stabilito in CHF
100'311.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.- e le spese,
di CHF 161.40, sono poste a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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