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Decisione

40.2005.71

Verifica superficie edificabile risultante dal piano regolatore.

21 giugno 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 65 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 64'252.-.

Il

reclamo interposto in data 26 luglio 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 8 aprile 2005.

L’autorità

di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che, a seguito di

una verifica con il tecnico comunale e sulla base del piano regolatore

attualmente in vigore, la superficie edificabile del fondo risulta di 575 mq.

3. Con

ricorso 9/10 maggio 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando il

riconoscimento di una superficie edificabile pari a 1’186 mq, da valutare

CHF/mq 110.- in base ai parametri di zona e la conseguente diminuzione della

superficie in zona A6 da 1'308 mq a 697 mq. Ciò poiché dalla documentazione

prodotta con il ricorso, comprendente l’estratto ufficiale del registro fondiario

(doc.1), la dichiarazione 14.05.2003 dei dati pianificatori del fondo (doc. 2),

l’estratto ufficiale di mappa rilasciato dallo __________ (doc. 3) e la

precedente scheda relativa alla stima 1999 ( doc. 4) risulta chiaramente che la

superficie edificabile del fondo corrisponde in realtà a 1'186 mq.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 7 aprile 2006 il Tribunale ha constatato che

il terreno è disposto su una cresta con pendenze contrapposte molto marcate ed

orientate rispettivamente a nord-est e a sud-ovest.

La

parte di terreno situata a valle è essenzialmente prativa, mentre la parte a

monte è essenzialmente costituita da bosco.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, comproprietario dell’oggetto stimato

unitamente ad __________ e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile

in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Considerandi

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

6.2

Giusta

l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e

della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,

quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura

ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati

alla LDFR.

I

fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2

Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1

del Regolamento di applicazione della Lst.).

6.3

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Evadendo

una precisa richiesta di accertamento formulata in data 26 aprile 2006 da

questo Tribunale il geometra revisore competente ha indicato che la superficie edificabile

risultante dal piano regolatore è di 904 mq.

Pertanto,

il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso.

I

904.

mq situati in zona residenziale estensiva (R2) devono essere valutati

CHF/mq 110.-, mentre la superficie classificata in zona A6 sulla base della

carta delle idoneità agricole deve essere ridotta da 1'308 a 979 mq e valutata

CHF/mq 0.40.

7.2

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’autorità di prima istanza non prestano

il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla

Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mapp. no. 65 RFD di __________ stabilito in CHF 100'311.-, come da scheda

di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.- e le spese, di CHF 161.40, sono poste a carico

delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 1/2 ciascuno, ritenuto

che il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un valore ufficiale di stima

di CHF 131'236.50.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il

valore ufficiale di stima del mappale no. 65 RFD di __________ stabilito in CHF

100'311.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La tassa di giustizia, di CHF 500.- e le spese,

di CHF 161.40, sono poste a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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