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Decisione

40.2005.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 1076 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 15'000.-

Il

reclamo interposto in data 29 agosto 2004 da RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 è stato parzialmente

accolto dall’UCS con decisione 5 aprile 2005.

L’autorità

di prima istanza ha apportato un ulteriore correttivo del -5% sul valore

metrico del terreno a causa della mancanza di un accesso veicolare.

Il

valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 13'500.-

3. Con

ricorso 8/12 maggio 2005 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 sono insorti innanzi a questo

Tribunale postulando la riduzione del valore di stima nella misura del 90%,

ovvero a CHF/mq 40.-

Ciò

poiché si tratta di un terreno di soli 75 mq, di fatto inedificabile, senza

accesso veicolare e situato sotto un’area di svago/parcheggio pubblico. Il

piano regolatore prevederebbe inoltre una restrizione volta a salvaguardare la

vista dalla sovrastante area comunale.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 3 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato

che il mappale, pianeggiante e predisposto per gli allacciamenti alle

infrastrutture pubbliche, è situato ad un livello inferiore di ca. 3 metri

rispetto al campo stradale di via __________.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. ed il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari dell’oggetto

stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6. I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze

eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non

vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Considerandi

Il

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta il Tribunale, anche alla luce delle NAPR previste per la

zona residenziale semi-estensiva collinare –R3c- (art. 43), respinge il

ricorso, ritenuto che il terreno, pur avendo una superficie ridotta, può essere

sicuramente sfruttato perlomeno per l’edificazione di parcheggi o

potenzialmente venduto al Comune, già proprietario dell’area posta a monte. È

inoltre possibile un travaso degli indici su altri terreni. Non corrisponde

pertanto, come preteso a torto dai ricorrenti, che il mappale di loro proprietà

risulti di fatto non edificabile e non commerciabile.

Del

resto, il valore di stima risulta ampiamente prudenziale ed adeguato, ritenuto

che per le caratteristiche negative elencate dai ricorrenti è già stato

apportato un correttivo del -55% sul valore metrico di zona, ridotto da CHF/mq

400.

- a CHF/mq 180.-

La

restrizione di piano regolatore menzionata nel gravame, comunque già

considerata nella determinazione del correttivo di cui sopra, non è infine di

importanza tale da giustificare l’applicazione di un ulteriore correttivo.

7.2

Per

il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.

1076.

RFD di __________ confermato in CHF 13'500.-, come da scheda di calcolo

annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti, che

risultano soccombenti (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 1076 RFD di __________ confermato in CHF

13'500.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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