40.2005.82
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13 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.82
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, TE
Titolo:
La riduzione sul valore metrico del terreno (-55%) già apportata dall'UCS é sufficiente: la superficie è sì ridotta, ma é possibile l'edificazione di parcheggi, la cessione del fondo al Comune, già proprietario dell'area posta a monte e, soprattutto, un travaso degli indici.
STIMA / STIME
art. 5 LST
art. 15 cpv. 1 LST
art. 16 cpv. 1 LST
art. 17 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.82
__________
Lugano
13 marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
ing. Giorgio Caprara
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 8/12 maggio 2005 da
-
RI 1,
-
RI 2,
-
RI 3,
-
RI 4,
tutti
rappr. da RA 1,
contro
la
decisione su reclamo emessa il 5 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1076 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 3 febbraio 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 1076 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 15'000.-
Il
reclamo interposto in data 29 agosto 2004 da RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 è stato parzialmente
accolto dall’UCS con decisione 5 aprile 2005.
L’autorità
di prima istanza ha apportato un ulteriore correttivo del -5% sul valore
metrico del terreno a causa della mancanza di un accesso veicolare.
Il
valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 13'500.-
3. Con
ricorso 8/12 maggio 2005 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 sono insorti innanzi a questo
Tribunale postulando la riduzione del valore di stima nella misura del 90%,
ovvero a CHF/mq 40.-
Ciò
poiché si tratta di un terreno di soli 75 mq, di fatto inedificabile, senza
accesso veicolare e situato sotto un’area di svago/parcheggio pubblico. Il
piano regolatore prevederebbe inoltre una restrizione volta a salvaguardare la
vista dalla sovrastante area comunale.
4. Nel
corso del sopralluogo esperito il 3 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato
che il mappale, pianeggiante e predisposto per gli allacciamenti alle
infrastrutture pubbliche, è situato ad un livello inferiore di ca. 3 metri
rispetto al campo stradale di via __________.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. ed il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari dell’oggetto
stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I
fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del
loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze
eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non
vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Considerandi
Il
valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti
analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1
Nella
fattispecie concreta il Tribunale, anche alla luce delle NAPR previste per la
zona residenziale semi-estensiva collinare –R3c- (art. 43), respinge il
ricorso, ritenuto che il terreno, pur avendo una superficie ridotta, può essere
sicuramente sfruttato perlomeno per l’edificazione di parcheggi o
potenzialmente venduto al Comune, già proprietario dell’area posta a monte. È
inoltre possibile un travaso degli indici su altri terreni. Non corrisponde
pertanto, come preteso a torto dai ricorrenti, che il mappale di loro proprietà
risulti di fatto non edificabile e non commerciabile.
Del
resto, il valore di stima risulta ampiamente prudenziale ed adeguato, ritenuto
che per le caratteristiche negative elencate dai ricorrenti è già stato
apportato un correttivo del -55% sul valore metrico di zona, ridotto da CHF/mq
400.
- a CHF/mq 180.-
La
restrizione di piano regolatore menzionata nel gravame, comunque già
considerata nella determinazione del correttivo di cui sopra, non è infine di
importanza tale da giustificare l’applicazione di un ulteriore correttivo.
7.2
Per
il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no.
1076.
RFD di __________ confermato in CHF 13'500.-, come da scheda di calcolo
annessa.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti, che
risultano soccombenti (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 1076 RFD di __________ confermato in CHF
13'500.-, come da scheda di calcolo annessa.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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