40.2005.84
Competenza del TE quale autorità di ricorso in materia di stime: verificare quale ultima istanza cantonale il valore di stima stabilito dall'UCS. L'utilizzo che poi verrà fatto di tali risultanze esul
16 agosto 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
40.2005.84
Data decisione, Autorità:
16.08.2005, TE
Titolo:
Competenza del TE quale autorità di ricorso in materia di stime: verificare quale ultima istanza cantonale il valore di stima stabilito dall'UCS. L'utilizzo che poi verrà fatto di tali risultanze esula dalle sue competenze
STIMA / STIME
art. 1 LST
art. 37 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.84
__________
Lugano
16 agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
ing. Giorgio Caprara
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 12/17 maggio 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 38 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 20 luglio 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 38 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 294'882.-
Il
reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione 15 aprile 2005.
L’autorità
di prima istanza ha in sostanza ritenuto che i fattori negativi elencati dal
reclamante nell’impugnativa erano già stati considerati nella determinazione
dei valori di riferimento (vetustà, correttivi di classe) e che pertanto la
stima stabilita per il cennato mappale è da considerare equa e pienamente
giustificata.
3. Con
ricorso 12/17 maggio 2005 il proprietario, pur non contestando in sé i valori
applicati dall’UCS, è insorto innanzi a questo Tribunale argomentando che il
gravame è stato introdotto a titolo cautelativo in quanto non sarebbero ancora
conosciute le conseguenze fiscali dei valori stabiliti con la stima ufficiale
della sostanza immobiliare.
Il
ricorrente ha in seguito ulteriormente specificato la propria posizione nel
corso del sopralluogo esperito il 20 luglio 2005, affermando di riconfermare il
proprio gravame e di accettare il valore di stima stabilito per la sua
proprietà unicamente se il valore locativo della medesima non supera CHF
8'000.-/10'000.-
RI
1 inoltre, pur non formulando alcuna richiesta specifica a questo Tribunale,
sottolinea che il valore di stima e il valore di reddito sono strettamente
legati, e che è a suo dire illegale che venga stabilito il valore di stima
ufficiale della sostanza immobiliare senza conoscerne preventivamente le
conseguenze fiscali.
4. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’oggetto
stimato nonché destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
5. Giusta
l’art. 15 cpv. 2 Lst. i fondi edificati devono essere valutati come un’unità
economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso.
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
ampliamento della costruzione.
Il
valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo. Il
reddito lordo per vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è
da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di
mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
6. Corrisponde
al vero che i valori della sostanza immobiliare stabiliti con l’accertamento
ufficiale di stima servono quale base di calcolo per il prelievo di pubblici
tributi, quali imposte, contributi e tasse (art. 1 Lst.), ma è altrettanto vero
che a questo Tribunale spetta unicamente il compito di giudicare in seconda
istanza se il valore di stima attribuito ad un determinato immobile è corretto
o meno (art. 37 cpv. 1 Lst.). L’utilizzo che poi verrà fatto di tali risultanze
esula invece dalle sue competenze e non ha la benché minima influenza sul
valore di stima in sé di un determinato fondo.
Del
resto, il ricorrente medesimo afferma di poter accettare la decisione dell’UCS
e non contesta in particolare nessuno dei valori stabiliti dall’autorità di
prima istanza, limitandosi a contestare genericamente il fatto che venga determinato
il valore ufficiale della sostanza immobiliare prima che vengano indicate le
modalità di imposizione della medesima.
Alla
luce di tali risultanze, il ricorso deve essere respinto e il valore ufficiale
di stima del mappale no. 38 RFD di __________ confermato in CHF 294'882.-, come
da scheda di calcolo annessa.
7. Giusta
l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.- è posta a carico di RI
1, parte soccombente.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore
ufficiale di stima del mappale no. 38 RFD di __________ confermato in CHF
294'882.- come da scheda di calcolo annessa.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente.
3.
La presente decisione é definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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