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Decisione

40.2005.84

Competenza del TE quale autorità di ricorso in materia di stime: verificare quale ultima istanza cantonale il valore di stima stabilito dall'UCS. L'utilizzo che poi verrà fatto di tali risultanze esul

16 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 38 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 294'882.-

Il

reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con

decisione 15 aprile 2005.

L’autorità

di prima istanza ha in sostanza ritenuto che i fattori negativi elencati dal

reclamante nell’impugnativa erano già stati considerati nella determinazione

dei valori di riferimento (vetustà, correttivi di classe) e che pertanto la

stima stabilita per il cennato mappale è da considerare equa e pienamente

giustificata.

3. Con

ricorso 12/17 maggio 2005 il proprietario, pur non contestando in sé i valori

applicati dall’UCS, è insorto innanzi a questo Tribunale argomentando che il

gravame è stato introdotto a titolo cautelativo in quanto non sarebbero ancora

conosciute le conseguenze fiscali dei valori stabiliti con la stima ufficiale

della sostanza immobiliare.

Il

ricorrente ha in seguito ulteriormente specificato la propria posizione nel

corso del sopralluogo esperito il 20 luglio 2005, affermando di riconfermare il

proprio gravame e di accettare il valore di stima stabilito per la sua

proprietà unicamente se il valore locativo della medesima non supera CHF

8'000.-/10'000.-

RI

1 inoltre, pur non formulando alcuna richiesta specifica a questo Tribunale,

sottolinea che il valore di stima e il valore di reddito sono strettamente

legati, e che è a suo dire illegale che venga stabilito il valore di stima

ufficiale della sostanza immobiliare senza conoscerne preventivamente le

conseguenze fiscali.

4. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’oggetto

stimato nonché destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

5. Giusta

l’art. 15 cpv. 2 Lst. i fondi edificati devono essere valutati come un’unità

economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso.

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

ampliamento della costruzione.

Il

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo. Il

reddito lordo per vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è

da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

6. Corrisponde

al vero che i valori della sostanza immobiliare stabiliti con l’accertamento

ufficiale di stima servono quale base di calcolo per il prelievo di pubblici

tributi, quali imposte, contributi e tasse (art. 1 Lst.), ma è altrettanto vero

che a questo Tribunale spetta unicamente il compito di giudicare in seconda

istanza se il valore di stima attribuito ad un determinato immobile è corretto

o meno (art. 37 cpv. 1 Lst.). L’utilizzo che poi verrà fatto di tali risultanze

esula invece dalle sue competenze e non ha la benché minima influenza sul

valore di stima in sé di un determinato fondo.

Del

resto, il ricorrente medesimo afferma di poter accettare la decisione dell’UCS

e non contesta in particolare nessuno dei valori stabiliti dall’autorità di

prima istanza, limitandosi a contestare genericamente il fatto che venga determinato

il valore ufficiale della sostanza immobiliare prima che vengano indicate le

modalità di imposizione della medesima.

Alla

luce di tali risultanze, il ricorso deve essere respinto e il valore ufficiale

di stima del mappale no. 38 RFD di __________ confermato in CHF 294'882.-, come

da scheda di calcolo annessa.

7. Giusta

l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.- è posta a carico di RI

1, parte soccombente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 38 RFD di __________ confermato in CHF

294'882.- come da scheda di calcolo annessa.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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