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Decisione

40.2005.86

Ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art. 9 LPamm.

10 maggio 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

40.2005.86

Data decisione, Autorità:

10.05.2006, TE

Titolo:

Ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art. 9 LPamm.

STIMA / STIME

art. 9 LPAMM

art. 46 LPAMM

art. 48 LPAMM

art. 38 cpv. 1 LST

Incarto n.

40.2005.86

__________

Lugano

10 maggio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Alberto Lucchini

arch. Giancarlo Fumasoli

segretario

giurista

Alan

Gianinazzi

statuendo

sul ricorso presentato in data 17/19 maggio 2005 da

RI

1,

contro

la

decisione su reclamo emessa il 15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima

nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,

Considerandi

relativamente

al mappale no. 348 RFD di __________,

considerato in

fatto e in diritto

che

in data 17/19 maggio 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime

immobiliari entrata in vigore il 1.gennaio 2005 su tutto il territorio

cantonale, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il

15.

aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no. 348

RFD di __________;

che

il successivo 20 maggio 2005 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha ricordato

al ricorrente che il ricorso deve contenere la menzione della decisione

impugnata, una breve motivazione con le relative conclusioni e che al medesimo

devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento, assegnandogli

nel contempo un termine di 10 giorni per completare il gravame e produrre la

documentazione indicata, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata

dichiarata irricevibile (art. 9, 46, 48 LPamm, applicabili alla fattispecie

concreta in virtù del rinvio contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst.);

che

il termine perentorio assegnato al ricorrente è giunto già da tempo a scadenza

senza che il gravame sia stato completato e la decisione impugnata prodotta;

che,

di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere

dichiarato irricevibile;

Per

questi motivi

richiamati gli

art. 1 segg. e 38 cpv. 1 Lst.; art. 9, 46 e 48 LPamm;

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano tasse né spese.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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