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Decisione

40.2005.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I

fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del

loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2.

Giusta

l’art. 11 Lst. sono considerati fondi agricoli ai sensi dell’art. 16 LPT e

della LDFR quelli idonei oppure adibiti all’utilizzazione agricola o orticola,

quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura

ed infine quelli che pur essendo ubicati in zona edificabile sono assoggettati

alla LDFR.

I

fondi agricoli sono stimati al valore di reddito agricolo (art. 11 cpv. 2

Lst.), determinato in base alla carta delle idoneità agricole (art. 4 cpv. 1

del Regolamento di applicazione della Lst.).

6.3.

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1.

Nella

fattispecie concreta, evadendo una precisa richiesta di accertamento formulata

in data 9 dicembre 2005 da questo Tribunale, il geometra revisore competente ha

indicato che le superfici di piano regolatore che toccano il mapp. no. 114 RFD

di __________ risultano così suddivise:

-

2602 mq in zona edificabile;

-

386 mq in zona di esclusione

costruzioni principali vicino cappella;

-

1460 mq in zona non edificabile;

-

432 mq strada.

7.2.

Per quanto concerne la superficie di terreno di

complessivi 2988 mq situata in zona R3 e comprendente la superficie di 2602 mq

in zona edificabile e 386 mq in zona di esclusione costruzioni principali

Considerandi

vicino cappella, il Tribunale applica una riduzione media del 33% sul valore

metrico di base di CHF 45.-, risultante dai seguenti valori parziali e dalle

seguenti motivazioni:

-

anche se non viene pregiudicata

un’edificazione razionale secondo le norme di PR, la superficie di 2602 mq in

zona edificabile è di forma alquanto irregolare. Tale fattore, unitamente alla

presenza degli oneri fondiari risultanti da registro fondiario, giustifica una

riduzione del -30% del relativo valore metrico di base;

-

la superficie di 386 mq in zona di

esclusione costruzioni vicino cappella è anch’essa di forma irregolare, ma

oltre a ciò su questa area sono proibiti tutti gli interventi che potrebbero

modificare o compromettere l’integrità ed il valore dei monumenti nonché tutti

quelli che ne potrebbero ostacolare la vista, comunque deturpanti l’ambiente

circostante (art. 43 NAPR). Ritenuto però che gli indici possono essere

utilizzati normalmente, per tale superficie risulta adeguata una riduzione del

relativo valore metrico pari al -50%.

7.3

La superficie rimanente, di complessivi 1892 mq

comprendente 1460 mq in zona non edificabile e 432 mq di strada, vincolata come

percorso pedonale a PR e pertanto da considerare anch’essa come superficie non

edificabile, viene invece valutata CHF/mq 0.30.

Questa parte del mappale, idonea all’utilizzazione

agricola o orticola, deve infatti essere stimata sulla base della carta delle

idoneità agricole (art. 4 cpv. 1 Reg.), la quale situa tale superficie nella

zona climatica B6 comprendente i fondi che si trovano ad un’altezza tra i 400 e

gli 800 metri, stimati CHF/mq 0.30 su tutto il territorio cantonale.

8.

8.1

Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mapp. 114 RFD di __________ stabilito in CHF 90'655.-,

come da scheda di calcolo annessa.

8.2

La tassa di giustizia, di CHF 600.- e le spese, di CHF

538.

-, sono poste a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 114 RFD di __________ stabilito in CHF

90'655.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 600.- e le spese, di CHF 538.-, sono poste a carico

dell’Ufficio cantonale di stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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