40.2005.89
accertamento superfici tramite geometra revisore;non é competenza delle autorità preposte alla determinazione del valore ufficiale di stima degli immobili correggere eventuali risultanze catastali che
30 giugno 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
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40.2005.89
Data decisione, Autorità:
30.06.2005, TE
Titolo:
accertamento superfici tramite geometra revisore;non é competenza delle autorità preposte alla determinazione del valore ufficiale di stima degli immobili correggere eventuali risultanze catastali che non dovessero corrispondere alla realtà
STIMA / STIME
art. 1 LST
art. 37 cpv. 1 LST
Incarto n.
40.2005.89
__________
Lugano
30 giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Dario Medici
ing. Eraldo Pianetti
segretario
giurista
Alan
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso presentato in data 26/30 maggio 2005 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 29 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima
nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente
ai mappali n. 80 e 82 VM di __________,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1.
Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1.
gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei
valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del
Cantone.
1.2.
Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire
dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami
scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio
del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
Considerandi
2.
I
valori di stima ufficiale esposti dall’UCS con le notifiche di decisione 1.
febbraio 2004, che riguardavano pure altri fondi di proprietà di RI 1, sono i
seguenti:
-
CHF 1'475.- per la part. no. 80 VM
di __________
-
CHF 46'141.- per la part. no. 82
VM di __________
Il
reclamo interposto in data 11 giugno 2004 dal proprietario è stato respinto
dall’UCS con decisione 29 aprile 2005.
L’autorità
di prima istanza ha riconfermato la propria decisione, ribadendo che la
superficie della particella no. 80 VM di __________ è di 59 mq. e non di 33 mq.
come preteso dal reclamante e che, per quanto concerne la part. no. 82 VM di __________,
il reclamo deve essere considerato irricevibile siccome volto alla rettifica di
risultanze catastali, ciò che esula dalla competenza delle autorità preposte a
determinare il valore di stima ufficiale degli immobili.
3.
Con
ricorso del 26/30 maggio 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo
Tribunale postulando che la part. no. 80 VM di __________ venga stimata unicamente
per una superficie di 33 mq., che a suo dire risulterebbe dall’estratto
censuario e che per la part. no. 82 VM di __________ venga corretta la
descrizione della proprietà così come risulta dall’estratto censuario da lui
allegato al gravame.
4.
La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37.
Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario degli oggetti
stimati e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
5.
Evadendo
una precisa richiesta di accertamento formulata in data 2 giugno 2005 da questo
Tribunale, il geometra revisore competente ha confermato che la superficie del
mapp. no. 80 VM di __________ è di 59 mq.
Dal
relativo sommarione la part. no. 82 VM di __________ risulta così descritta:
-
sub. A Abitazione
-
sub. B Portico
-
sub. c giardino
-
sub. e prato
Non
appare pertanto alcun sub. d, come invece preteso dal ricorrente.
Alla
luce di tali risultanze, che rendono superfluo esperire un sopralluogo di
accertamento, appare evidente che la documentazione prodotta dal ricorrente a
supporto delle sue richieste non corrisponde alla situazione attuale. A ciò si
aggiunga che, come giustamente sottolineato dall’UCS nella decisione su
reclamo, non é comunque di competenza delle autorità preposte a determinare il
valore di stima ufficiale degli immobili correggere eventuali risultanze
catastali che non dovessero corrispondere alla realtà.
6.
Alla luce di tali risultanze il
gravame deve essere respinto e i valori ufficiali di stima dei mapp. n. 80 e 82
VM del comune di __________ confermati rispettivamente in CHF 1'475.- e in CHF
46'141.- come da schede di calcolo annesse.
7.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente, parte
soccombente.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 ed il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e i valori
ufficiali di stima immobiliare confermati in CHF 1'475.- per il mapp. no. 80 VM
di __________ e in CHF 46'141.- per il mapp. no. 82 VM di __________, come da
schede di calcolo annesse.
2.
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico di RI 1, Küsnacht.
3.
La presente decisione é definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giurista
Margherita
De Morpurgo Alan
Gianinazzi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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