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Decisione

40.2005.89

accertamento superfici tramite geometra revisore;non é competenza delle autorità preposte alla determinazione del valore ufficiale di stima degli immobili correggere eventuali risultanze catastali che

30 giugno 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

40.2005.89

Data decisione, Autorità:

30.06.2005, TE

Titolo:

accertamento superfici tramite geometra revisore;non é competenza delle autorità preposte alla determinazione del valore ufficiale di stima degli immobili correggere eventuali risultanze catastali che non dovessero corrispondere alla realtà

STIMA / STIME

art. 1 LST

art. 37 cpv. 1 LST

Incarto n.

40.2005.89

__________

Lugano

30 giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Dario Medici

ing. Eraldo Pianetti

segretario

giurista

Alan

Gianinazzi

statuendo

sul ricorso presentato in data 26/30 maggio 2005 da

RI

1

contro

la

decisione su reclamo emessa il 29 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima

nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,

relativamente

ai mappali n. 80 e 82 VM di __________,

letti

ed esaminati gli atti,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1.

Con

decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale

della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1.

gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei

valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del

Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio

del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

Considerandi

2.

I

valori di stima ufficiale esposti dall’UCS con le notifiche di decisione 1.

febbraio 2004, che riguardavano pure altri fondi di proprietà di RI 1, sono i

seguenti:

-

CHF 1'475.- per la part. no. 80 VM

di __________

-

CHF 46'141.- per la part. no. 82

VM di __________

Il

reclamo interposto in data 11 giugno 2004 dal proprietario è stato respinto

dall’UCS con decisione 29 aprile 2005.

L’autorità

di prima istanza ha riconfermato la propria decisione, ribadendo che la

superficie della particella no. 80 VM di __________ è di 59 mq. e non di 33 mq.

come preteso dal reclamante e che, per quanto concerne la part. no. 82 VM di __________,

il reclamo deve essere considerato irricevibile siccome volto alla rettifica di

risultanze catastali, ciò che esula dalla competenza delle autorità preposte a

determinare il valore di stima ufficiale degli immobili.

3.

Con

ricorso del 26/30 maggio 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo

Tribunale postulando che la part. no. 80 VM di __________ venga stimata unicamente

per una superficie di 33 mq., che a suo dire risulterebbe dall’estratto

censuario e che per la part. no. 82 VM di __________ venga corretta la

descrizione della proprietà così come risulta dall’estratto censuario da lui

allegato al gravame.

4.

La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37.

Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario degli oggetti

stimati e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

5.

Evadendo

una precisa richiesta di accertamento formulata in data 2 giugno 2005 da questo

Tribunale, il geometra revisore competente ha confermato che la superficie del

mapp. no. 80 VM di __________ è di 59 mq.

Dal

relativo sommarione la part. no. 82 VM di __________ risulta così descritta:

-

sub. A Abitazione

-

sub. B Portico

-

sub. c giardino

-

sub. e prato

Non

appare pertanto alcun sub. d, come invece preteso dal ricorrente.

Alla

luce di tali risultanze, che rendono superfluo esperire un sopralluogo di

accertamento, appare evidente che la documentazione prodotta dal ricorrente a

supporto delle sue richieste non corrisponde alla situazione attuale. A ciò si

aggiunga che, come giustamente sottolineato dall’UCS nella decisione su

reclamo, non é comunque di competenza delle autorità preposte a determinare il

valore di stima ufficiale degli immobili correggere eventuali risultanze

catastali che non dovessero corrispondere alla realtà.

6.

Alla luce di tali risultanze il

gravame deve essere respinto e i valori ufficiali di stima dei mapp. n. 80 e 82

VM del comune di __________ confermati rispettivamente in CHF 1'475.- e in CHF

46'141.- come da schede di calcolo annesse.

7.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente, parte

soccombente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13

novembre 1996 ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e i valori

ufficiali di stima immobiliare confermati in CHF 1'475.- per il mapp. no. 80 VM

di __________ e in CHF 46'141.- per il mapp. no. 82 VM di __________, come da

schede di calcolo annesse.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico di RI 1, Küsnacht.

3.

La presente decisione é definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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