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Decisione

40.2005.95

Correttivo del -90% sul valore metrico del terreno, che risulta di fatto praticamente inedificabile.

3 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2.

Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 1890 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 52'410.-

Il

reclamo interposto in data 30 giugno 2004 da Gabriella Grassi è stato respinto dall’UCS

con decisione 13 maggio 2005.

L’autorità

di prima istanza ha in sostanza riconfermato la propria decisione ribadendo che

l’applicazione di un correttivo del -50% per configurazione non adeguata

considera già in modo sufficiente tutti gli aspetti negativi che caratterizzano

il terreno.

3. Con

ricorso 9/13 giugno 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando

che il mappale venga considerato boschivo e valutato come tale e, comunque e in

tutti i casi, che il relativo valore di stima venga ridotto sensibilmente.

4. Nel

corso del sopralluogo esperito il 27 settembre 2005 il Tribunale ha constatato

che il terreno presenta numerosi affioramenti di roccia. Sul lato verso la

strada sorgono due posteggi coperti con aperture sui lati.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame della ricorrente, proprietaria dell’oggetto stimato

e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

6.

6.1.

I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

Il

Considerandi

valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti

analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.). Il valore metrico del

fondo edificato comprende invece il valore del fabbricato più il valore del

terreno. Quest’ultimo può essere ridotto a dipendenza della razionalità del suo

sfruttamento (art. 17 cpv. 3 Lst.).

6.2

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

7.1

Nella

fattispecie concreta il Tribunale accoglie il ricorso applicando un correttivo

del -90% sul valore metrico di tutto il terreno, che risulta di fatto praticamente

inedificabile. Ciò è dato, oltre che dalla presenza di diversi affioramenti di

roccia (cfr. fotografie agli atti), dalla configurazione particolare del

terreno, stretto e allungato, in combinazione con l’obbligo di osservare una

distanza di 10 metri dal limite del bosco in caso di edificazione (art. 6 punto

6.

delle NAPR del Comune di __________) e con le prescrizioni di PR generali e

specifiche per la zona residenziale estensiva (art. 47, 6 e 39 NAPR).

Nella

determinazione dell’entità del correttivo è stato inoltre considerato che su

una ristretta porzione di terreno, a confine con la strada, è stata comunque

edificata una tettoia che funge da posteggio.

7.2

Per

quanto attiene al valore dell’edificio accessorio sub. C, una semplice tettoia

senza alcuna chiusura sui lati destinata a parcheggio, il Tribunale ritiene

corretta l’applicazione del solo valore metrico, ritenuto che la costruzione

non può essere considerata quale fonte di reddito.

7.3

Non

rientra infine nelle competenze di questo Tribunale determinare se la

particella è o meno di natura boschiva: a tal proposito deve essere semmai

formulata all’indirizzo del Consiglio di Stato una specifica richiesta di

accertamento del limite forestale.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è accolto e il valore di stima del mapp. no. 1890 RFD

di __________ stabilito in CHF 14'610.-, come da scheda di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente

(art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore

ufficiale di stima del mappale no. 1890 RFD di __________ stabilito in CHF

14'610.-, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di

stima.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giurista

Margherita

De Morpurgo Alan

Gianinazzi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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