40.2006.13
accertamento della fattispecie incompleto per mancata determinazione del valore di reddito
17 ottobre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
40.2006.13
Data decisione, Autorità:
17.10.2006, TE
Titolo:
accertamento della fattispecie incompleto per mancata determinazione del valore di reddito
STIMA / STIME
art. 15segg LST
Incarto n.
40.2006.13
LUGANO
Lugano
17 ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
sul ricorso presentato in data 9/10 gennaio 2006 da
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 14 dicembre 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1775 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 27 luglio 2006,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1 Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2. Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3 Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 1775 RFD di RFD di __________, con la notifica di decisione 1.
febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 1'087'368.—.
Il
reclamo interposto in data 19 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con
decisione del 14 dicembre 2005.
L’autorità di prima istanza, anche a seguito dell’esperimento di un
sopralluogo, ha confermato la propria decisione in merito a tutte le censure
sollevate dal reclamante, in particolare per ciò che riguarda il valore
cubimetrico esposto per gli edifici, i costi accessori e il valore metrico del
terreno, ribadendo che le argomentazioni elencate nel reclamo sono già state adeguatamente
considerate.
3. Con
ricorso 9 gennaio 2006 RI 1 é insorto innanzi a questo Tribunale, postulando
una riduzione della stima complessiva del mappale in oggetto a fr. 799'100.--.
Ciò poiché, a mente del ricorrente, la determinazione del valore metrico degli
edifici e del terreno non rispetta i criteri di prudenzialità previsti dalle
nuove normative di legge.
4. In
sede di sopralluogo esperito il 27 luglio 2006 il Tribunale ha constatato che l’edificio
è composto da un piano semi-interrato parziale, comprendente un garage, una
lavanderia e una cantina sotto la terrazza sul fronte nord, e da due ulteriori
piani così strutturati:
- il piano terreno presenta nella parte sud, spazi giorno con soggiorno, sala
da pranzo-salotto con cucina attrezzata, un atrio e un wc, e nella parte nord,
una camera con bagno-doccia-wc (rifatti nel 2005) e cameretta;
- il piano superiore è invece composto da un soggiorno, un vano cucina non
utilizzato, tre camere, un vestibolo, due bagni e wc.
L’abitazione presenta pure un solaio. Lo stato delle finiture e di
conservazione generale è da ritenere buono.
Il Tribunale ha potuto inoltre constatare che la parte del mappale posta ad est
(versante lago) denota dei cedimenti di terreno con conseguente spostamento
verso valle del muro di sostegno.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 proprietario dell’oggetto stimato e
destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).
6.
6.1. I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente
eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo
la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2. Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il
valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
Considerandi
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
ampliamento della costruzione.
6.3
Il
valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il
reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento
è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di
mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Se
non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo
da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante
fattori correttivi determinati secondo il regolamento, sulla base di casi
analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2
Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per
comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della
relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).
Ove
vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto,
l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente
conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4
Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
In
concreto, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, annullare la
decisione impugnata e ritornare gli atti all’autorità di prima istanza per
nuovo giudizio.
Ciò
poiché l’UCS ha tralasciato di determinare il valore di reddito, escludendolo
completamente dal calcolo della stima, senza peraltro fornire alcuna concreta
spiegazione in merito. A fronte dei contenuti inequivocabili dell’art. 16 cpv.
2.
Lst. l’omissione appare del tutto inspiegabile oltre che errata. L’estimo
deve infatti corrispondere al principio basilare secondo cui un bene
immobiliare vale quanto rende (cfr. Messaggio 4375 del 21 febbraio 1995
concernente il progetto di nuova Lst., ad art. 19).
Ora,
anche se il Tribunale di espropriazione, che non è vincolato dalle domande dei
ricorrenti (art. 38 cpv. 3 Lst.), giudica con pieno potere cognitivo (art. 38
cpv. 1 Lst. e 18 cpv. 1 LPamm.), la lacuna non è invero sanabile in questa
sede, ritenuto che oltre a ciò l’autorità di prima istanza non è nemmeno
entrata nel merito delle motivazioni che l’hanno portata ad operare una tale
scelta.
Pertanto,
ai sensi degli art. 59 e 65 LPamm., applicabili alla fattispecie concreta in
virtù del rinvio generale contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst, ritenuto che
l’autorità di prima istanza ha accertato la fattispecie in modo palesemente
incompleto tralasciando di determinare il valore di reddito e omettendo di
motivare perlomeno succintamente le ragioni concrete che l’hanno indotta in
questa sua scelta, violando così l’art. 26 cpv. 1 LPamm., la causa deve esserle
rinviata per nuovo giudizio. Diversamente i ricorrenti si vedrebbero
ingiustamente preclusa un’istanza di giudizio.
8.
8.1
Di
conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e
l’incarto rinviato all’UCS affinché, effettuati i necessari accertamenti,
proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
8.2
La
tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente
(art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la decisione 14 dicembre 2005 è
annullata e l’incarto è rinviato all’Ufficio cantonale di stima
affinché, esperiti i dovuti
accertamenti,
proceda ad emettere un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a
carico dell’Ufficio cantonale di stima.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo
Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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