40.2006.19
Edificio principale: stralcio del correttivo di classe, valore metrico a nuovo, aumento correttivo di vetustà; applicazione reddito accertato; ponderazione
29 novembre 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
40.2006.19
Data decisione, Autorità:
29.11.2006, TE
Titolo:
Edificio principale: stralcio del correttivo di classe, valore metrico a nuovo, aumento correttivo di vetustà; applicazione reddito accertato; ponderazione
STIMA / STIME
art. 15segg LST
Incarto n.
40.2006.19
LUGANO
Lugano
29 novembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
sul ricorso presentato in data 20 gennaio 2006 da
RI
1
(per sé e per la sorella __________)
contro
la
decisione su reclamo emessa il 14 dicembre 2005 dall'Ufficio cantonale di
stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,
relativamente
al mappale no. 1550 RFD di __________,
esperito il
sopralluogo in data 27 luglio 2005,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1 Con
decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in
vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione
generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti
Fatti
i comuni del Cantone.
1.2. Con
decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,
l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori
ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a
partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali
reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3 Con
decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha
stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul
territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per
la part. no. 1550 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio
2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 1'968'757.--.
Il
reclamo interposto in data 24 agosto 2004 da RI 1, Castagnola, per sé e per la
sorella __________, è stato respinto dall’UCS con decisione del 14 dicembre
2005.
L’autorità di prima istanza, anche a seguito del sopralluogo esperito il 26
aprile 2004, ha sostanzialmente confermato la bontà della propria decisione in
merito alle censure sollevate dai reclamanti, in particolare per ciò che
riguarda la volumetria e la superficie abitabile dell’edificio sub. A, il
correttivo di vetustà, il valore cubimetrico medio, il valore di reddito totale
(autorimesse incluse) e il valore metrico del terreno, ribadendo che la
prudenzialità adottata per il calcolo metrico e per quello a reddito determina
e giustifica la stima esposta.
3. Con
ricorso 20 gennaio 2006 RI 1, a nome suo e della sorella __________, é insorto innanzi
a questo Tribunale, postulando in concreto una riduzione del valore di stima
fissato dall’autorità di prima istanza. A mente dei ricorrenti l’Ufficio di
stima non avrebbe tenuto in considerazione elementi importanti per la
determinazione dei diversi valori del fondo, in particolare:
-
per il valore metrico dell’edificio sub. A,
.
della volumetria di mc. 4'762 invece dei mc. 5'010 calcolati d’ufficio
.
di un correttivo di vetustà superiore al -28%, che meglio contempera con l’anno
di edificazione e con lo stato di conservazione dell’immobile
. del confronto con il mappale 2417 RFD di __________
-
per il valore metrico del terreno
. di un correttivo minimo del -20% dettato dai rumori e dalle immissioni
moleste provenienti dalla vicina Via T__________, dalle problematiche di
vicinato, dalla sfavorevole ubicazione del fondo e dai confronti con i mappali
2417 e 2418 RFD di __________
-
per il valore di reddito
. della superficie abitabile di mq. 1'135 invece dei mq. 1'175 calcolati in
modo schematico
. del reddito effettivo di CHF 128'306.—anziché di quello presunto di CHF
138'003.75;
.
dei confronti con i mappali 2417 e 2418 RFD di __________.
4. In
sede di sopralluogo esperito il 27 luglio 2006, durante il quale è pure stata
versata agli atti ulteriore documentazione da parte dei ricorrenti (in
particolare la distinta del reddito dello stabile al 31 dicembre 2001, nonché
plico di documentazione relativa ai disturbi provenienti dalla discoteca __________),
il Tribunale ha constatato che l’edificio principale è disposto su 5 piani e
comprende 15 appartamenti oltre alle cantine. Ogni piano presenta 3
appartamenti, uno di quattro locali, uno di 3 ½ locali e uno di 2 ½ locali.
Le finiture sono economiche e lo stato complessivo è ancora quello originale.
L’impermeabilizzazione del tetto è da rifare e si rilevano in diversi punti
dell’edificio diverse tracce di umidità.
5. La
competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.
37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 e __________, proprietari dell’oggetto
stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di
espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di
principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di
seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può
riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).
6.
6.1. I
fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati
e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
A
seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un
adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti
il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro
funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).
È
considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un
oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o
personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono
considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è
determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la
media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
6.2. Il
valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione
e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore
del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’
art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata
con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino
ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è
determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla
destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o
ampliamento della costruzione.
6.3. Il
valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.
Il
reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento
è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di
mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Se
non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo
da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante
fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono
determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e
significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore
metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto
del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento
sulla stima ufficiale).
Ove
vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto
l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente
conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).
6.4. Le
stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di
prudenzialità (art. 20 Lst.).
7. In
concreto, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art.
38 cpv. 3 Lst.) e giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18
cpv. 1 LPamm.) accoglie parzialmente il ricorso per i motivi che seguono.
7.1. Per
l’edificio principale sub. A, il Tribunale non ritiene giustificato il
correttivo di classe del +15% applicato dall’UCS sul valore metrico a nuovo
dell’edificio principale. Questo perché, oltre a non essere stato
convenientemente argomentato dall’autorità di prima istanza e a risultare
ingiustificato per rapporto alle caratteristiche specifiche della casa
constatate nel corso del sopralluogo, non appare nemmeno ancorato nella Lst.,
che definisce il valore metrico di un fabbricato come il valore a nuovo della
costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà
secondo i criteri definiti dal regolamento (art. 17 cpv. 2 Lst.) e prevede dei
correttivi unicamente sul valore di reddito (art. 18 cpv. 2 Lst. in unione con
la nota marginale dell’art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).
Al di là di quest’ultimo aspetto, che può anche rimanere indeciso, il
correttivo deve essere stralciato d’ufficio siccome comunque e in tutti i casi
ingiustificato e non sostanziato.
Durante il sopralluogo del 27 luglio 2006, il Tribunale ha potuto constatare
che l’edificio, che risale all’anno 1957 (cfr. dichiarazione per la stima
ufficiale della sostanza immobiliare modulo 1 p.to 2.4), si trova
essenzialmente nello stato originale e le sole opere eseguite sono da
ricondurre al rifacimento del riscaldamento nel 1995 (cfr. dichiarazione per la
stima ufficiale della sostanza immobiliare modulo 1 p.to 2.5). Lo standard
delle finiture accertato è da definirsi economico e non normale come ritenuto a
torto dall’UCS, mentre che la volumetria di mc 5'010 determinata per l’edificio
sub. A dall’autorità di prima istanza corrisponde a quanto verificato in loco e
deve quindi essere confermata. Tutto ciò premesso conduce il Tribunale a
ritenere un valore metrico a nuovo di CHF/mc 259.--, che meglio si adatta alle
caratteristiche concrete dell’edificio, e a riconsiderare il correttivo di
vetustà, più corrispondente e confacente alla situazione di fatto, aumentandolo
dal -28% al -49%.
7.2. Per
quanto attiene il valore di reddito il Tribunale, in applicazione dei disposti
di legge di cui all’art. 38 cpv. 2 e 3 Lst. e alla luce dei contenuti
inequivocabili dell’art. 16 cpv. 2 Lst., ritiene applicabili, laddove
determinabili, i redditi accertati, considerato che l’estimo deve corrispondere
al principio basilare secondo cui un bene immobile vale quanto rende (cfr.
Messaggio 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova Lst., ad
art. 19).
Ora, ammessa in 1’135 mq. la superficie abitabile dell’edificio sub. A (così
come del resto risulta dalla dichiarazione per la stima ufficiale della
sostanza immobiliare modulo 1 p.to 3.2.1.) e non 1'175 mq. come sostenuto
dall’UCS sulla base di un calcolo schematico e metodologico, il Tribunale
ritiene di poter considerare attendibile il reddito dichiarato di CHF
134'716.—annui per i quindici appartamenti e relativi posteggi assegnati, e ciò
sulla base della documentazione già in atti e di quanto ancora dichiarato e
prodotto dai ricorrenti in sede di sopralluogo.
Discorso diverso merita invece quello riguardante i posteggi affittati a terzi,
dove i ricorrenti hanno dichiarato un valore di reddito che non corrisponde in
modo assoluto ai valori di mercato. In questo caso l’UCS ha correttamente utilizzato,
per ovvi motivi di parità di trattamento, un reddito presunto ricavato in modo
prudenziale da casi analoghi, che presentano redditi di mercato accertati e che
tengono conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 18
cpv. 2 e art. 10 Reg. sulla stima ufficiale).
7.3. Come
tutte le zone in prossimità del centro cittadino, la zona in questione risulta
soggetta a elementi di disturbo, in particolare quelli provenienti saltuariamente
dalla discoteca presente nelle vicinanze e soprattutto quelli più importanti
originati dalla Via T__________, particolarmente trafficata in determinate ore
della giornata, corrispondenti ai normali orari di punta. Il traffico è si
intenso, ma non inusuale per una zona che si trova a diretto contatto con un
centro urbano di dimensioni importanti. Di tutti questi fattori e di tutte le
conseguenze negative che ne derivano, già si è tenuto conto nella
determinazione dei valori di base dei terreni presenti nella specifica zona residenziale
R5-3 del piano regolatore di __________, posto che il valore assegnato a tali
terreni è stato fissato in CHF/mq. 540.--, valore decisamente prudenziale
rispetto al prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una
libera contrattazione.
Il Tribunale non ritiene pertanto che nella fattispecie concreta vi sia
ulteriore spazio per giustificare l’applicazione di un ulteriore correttivo da
applicare al valore metrico di base del fondo, che viene qui confermato.
7.4. Escluso
il mappale 2418 RFD di __________ trattandosi di una strada (descritto a RF
quale superficie non edificata - rivestimento duro), per cui un paragone non è
possibile farlo, per la presunta disparità di trattamento per confronto con il
mappale 2417 RFD di __________ si rileva, che i valori di base sono identici ed
a non coincidere sono quelli variabili, cioè quelli che dipendono dal tipo di
oggetto da valutare. Ciò significa che da un valore di base uguale per i due
mappali posti a confronto, il risultato cambia a dipendenza delle volumetrie
degli edifici, delle superfici del terreno e delle specificità dei singoli
immobili.
7.5. Ciò
detto si rileva come il valore del terreno complementare aumenti da CHF 638'757.--
a CHF 815’651.--. Esso è frutto del metodo di calcolo voluto dal legislatore
che, introducendo il principio della media ponderata tra valore metrico e
valore di reddito, ha voluto privilegiare la stima globale dei fondi edificati
considerandoli come un’unità economica comprendente tanto i fabbricati quanto
il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2, 16 cpv. 2 Lst. e art. 7 Reg.). In
pratica ha creato una relazione inscindibile tra terreno e costruzione
esistente con la conseguenza che la stima finale è il risultato di una
reciproca dipendenza tra valore metrico e valore di reddito.
Questo per dire che in presenza della correzione di uno o più fattori che
entrano nella ponderazione, è inevitabile che anche la ripartizione della stima
nei singoli subalterni ne risulti modificata. Considerando che il valore
metrico di un fondo include il valore del fabbricato e del terreno (art. 17
cpv. 3 Lst.), l’applicazione della media ponderata può dunque comportare, come
in questo caso, l’aumento del valore del terreno complementare.
7.6. Per
il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna
critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono
in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo
in una libera contrattazione.
8.
8.1 Di
conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima
del mappale no. 1550 RFD di __________ stabilito in CHF 1'670'651.--, come da
scheda di calcolo annessa.
8.2 La
tassa di giustizia di fr. 600.— è posta a carico delle parti in ragione della
rispettiva soccombenza, ovvero di un mezzo ciascuno.
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ed il valore ufficiale di stima del
mappale no. 1550 RFD di __________ stabilito in CHF 1'670'651.--, come da
scheda di calcolo annessa.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 600.— è posta per ½ a carico dell’Ufficio cantonale
di stima e per il rimanente ½ a carico dei ricorrenti.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo
Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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