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Decisione

40.2006.23

Edifici principali: aumento del correttivo di vetustà, ponderazione

31 ottobre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2. Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a

partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali

reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3 Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per

la part. no. 2196 RFD di __________ con la notifica di decisione 1. febbraio

2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 451'417.--.

Il

reclamo interposto in data 29 agosto 2004 dai signori RI 1 e ISCE 1 è stato respinto

dall’UCS con decisione del 14 dicembre 2005.

Dopo aver esperito il sopralluogo in data 8 aprile

2005, l’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione in merito

a tutte le censure sollevate dai reclamanti, che sono già state debitamente

considerate sia nella determinazione dei valori metrici e di reddito

dell’edificio principale, sia nello stabilire il valore metrico del terreno.

3. Con

ricorso 30 gennaio 2006, poi completato con la documentazione prodotta con

lettera 4 agosto 2006, RI 1 e ISCE 1 sono insorti innanzi a questo Tribunale, postulando

una riduzione del valore di stima determinato dall’autorità di prima istanza. I

ricorrenti si lamentano, in diritto di una carente motivazione della decisione

impugnata e nel merito, di una limitata considerazione del grado di

deprezzamento dell’edificio principale intervenuto con gli anni e della

particolare situazione del fondo n. 2196 da ricercare nella ridotta superficie

abitabile della casa (ancorché formata da due appartamenti comunicanti) e negli

oneri iscritti a RF a carico del bene in oggetto. Inoltre, a mente dei ricorrenti,

il reddito presunto dell’immobile calcolato in CHF 31'162.32 per la casa e

l’autorimessa appare manifestamente eccessivo.

4. In

sede di sopralluogo esperito il 27 luglio 2006 il Tribunale ha constatato che

l’edificio principale sub. C è strutturato su due piani con due appartamenti

comunicanti.

L’appartamento del piano inferiore è composto da sala, cucina, 3 camere, bagno,

lavanderia e rifugio.

L’appartamento al piano superiore è invece formato da un locale

soggiorno-pranzo, una cucina, un locale disponibile, 5 camere e un bagno.

L’abitazione si presenta nello stato originale.

A livello fonico, inoltre, la casa non risulta isolata.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1 e ISCE 1 proprietari dell’oggetto

stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).

6.

6.1. I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

6.2. Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

ampliamento della costruzione.

6.3. Il

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

Il

Considerandi

reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento

è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

Se

non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo

da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante

fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono

determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e

significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore

metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto

del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento

sulla stima ufficiale).

Ove

vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto

l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente

conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

6.4

Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

7.

In

concreto, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande dei ricorrenti (art.

38.

cpv. 3 Lst.) e deve di principio accertare d’ufficio e in modo completo i

fatti determinanti per la causa, accoglie parzialmente il ricorso.

7.1

Come

accertato in sede di sopralluogo l’edificio principale, che consta di due

singoli appartamenti con entrate distinte, si trova sostanzialmente nella sua

struttura originale ed interventi di miglioria tali da influire sul valore

della costruzione non ne sono stati effettuati. Alla luce dell’anno di

costruzione – risalente al 1956 (cfr. dichiarazione per la stima ufficiale

della sostanza immobiliare modulo 1 p.to 2.4) – e per quanto verificato dal

profilo della conservazione e della tipologia, il Tribunale ritiene di poter

riconsiderare il correttivo di vetustà, più corrispondente e confacente alla

fattispecie concreta, aumentandolo dal -24% al -48% per l’edificio principale sub.

C e dal -37% al -60% per l’autorimessa sub D (per quest’ultimo quindi nella

misura massima prevista dall’art. 9 cpv. 1 del Regolamento sulla stima

ufficiale).

7.2

Gli

elementi suesposti hanno inevitabilmente una certa influenza anche sul valore

di reddito degli edifici, che complessivamente viene ridotto da CHF/annui

31'162.32 a 28'679.28.

7.3

Il

Tribunale ritiene invece sufficiente il correttivo del -10% applicato

dall’autorità di prima istanza sul valore metrico del terreno, che già

comprende e considera l’esistenza degli oneri fondiari a carico della

particella; del resto oneri e diritti sostanzialmente si compensano.

7.4

Ciò

detto si rileva comunque come il valore del terreno complementare lieviti da

CHF 142’417.— a CHF 165'083.--. Esso è frutto del metodo di calcolo voluto dal

legislatore che, introducendo il principio della media ponderata tra valore

metrico e valore di reddito, ha voluto privilegiare la stima globale dei fondi

edificati considerandoli come un’unità economica comprendente tanto i

fabbricati quanto il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2, 16 cpv. 2 Lst.M

art. 7 Reg.). In pratica ha creato una relazione inscindibile tra terreno e

costruzione esistente con la conseguenza che la stima finale è il risultato di

una reciproca dipendenza tra valore metrico e valore di reddito.

Questo per dire che in presenza della correzione di uno o più fattori che

entrano nella ponderazione, è inevitabile che anche la ripartizione della stima

nei singoli subalterni ne risulti modificata. Considerando che il valore

metrico di un fondo include il valore del fabbricato e del terreno (art. 17

cpv. 3 Lst.), l’applicazione della media ponderata può dunque comportare, come

in questo caso, l’aumento del valore del terreno complementare.

7.3

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

8.

8.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mapp. n. 2196 RFD di __________ stabilito in CHF 380'083.--, come da scheda

di calcolo annessa.

8.2

La

tassa di giustizia di CHF 500.—è posta a carico delle parti in ragione della

rispettiva soccombenza, ovvero di un mezzo ciascuno (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ed il

valore ufficiale di stima del mappale no. 2196 RFD di __________ stabilito in

CHF 380'083.--, come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.— è posta a carico delle parti in ragione di 1/2

ciascuno.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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