Lexipedia

Decisione

40.2006.5

Trasporti regolari e professionali di viaggiatori nell'ambito del traffico transfrontaliero senza la necessaria autorizzazione; infrazione commessa nell'azienda

28 marzo 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2. In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3. A chi vanno

caricate la tassa e le spese del presente giudizio, nonché quelle della

procedura penale amministrativa?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

che l’imputata è una società

anonima con sede a __________, costituita nel 2004 ed il cui scopo iscritto a

Registro di commercio è: “Trasporto regolare di passeggeri, organizzazione di

viaggi sia in Svizzera che all'estero, noleggio di torpedoni, la gestione di

agenzie di viaggi, l'acquisto e l'amministrazione di immobili connessi con

l'attività turistica”. Amministratore unico della ditta è il signor __________;

che il 4 gennaio 2005 l’ Ufficio

federale dei trasporti (UFT) ha rilasciato alla suddetta impresa

l’autorizzazione di accesso alla professione - licenza n. __________ - per

il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi;

che il 25 gennaio 2005 la ACCU

1 ha introdotto presso l’UFT un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ad

effettuare un servizio regolare internazionale con autobus sulla tratta

Stazione FFS di __________ - Stazione FFS __________ - Aeroporto di __________;

che con lettera 17 febbraio

2005 l’autorità federale ha informato la postulante che la sua richiesta non

avrebbe potuto essere accolta in quanto le fermate di __________, __________ e __________

erano già servite da due imprese, per cui, in conformità all’art. 4 cpv. 4

dell’allegato n. 7 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, non

sarebbe stato possibile accordare ulteriori permessi;

che il 28 febbraio 2005 la

ditta qui prevenuta ha presentato una modifica della summenzionata istanza, con

la quale il luogo di partenza da __________ era stato sostituito con il __________

__________ a __________, così come la fermata di __________ lo era stata con

una a __________. La procedura di verifica e di consultazione ai sensi

dell’art. 47 cpv. 3 dell’Ordinanza sulla concessione per il trasporto di

viaggiatori (OCTV) che ne ha fatto seguito si è intrecciata con tutta una serie

di interventi della polizia cantonale (vedi denunce inviate alla Sezione della

circolazione di Camorino di data 30 luglio, 9 novembre, 15 novembre e 12

dicembre 2005) in occasione dei quali la stessa ha avuto modo di prendere atto

del fatto che la ACCU 1 eseguiva dei trasporti internazionali di persone sulla

tratta in questione nonostante non fosse ancora al beneficio della necessaria

autorizzazione. Per di più la tratta servita non era quella oggetto della

richiesta modificata, ma i passeggeri venivano caricati ancora presso la

Stazione FFS di __________;

che con scritto del 13 gennaio

2006 l’UFT ha avviato nei confronti della ACCU 1 un procedimento penale ai

sensi dell’art. 37 segg. DPA in quanto ritenuta colpevole di avere effettuato

trasporti transfrontalieri regolari e professionali senza disporre di

un’autorizzazione federale ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 dell’OCTV;

che in effetti l’UFT aveva

rilevato che da vari rapporti di polizia, comunicazioni da parte di privati e

dagli interrogatori dell’amministratore unico della ACCU1 effettuati dalla

polizia cantonale ticinese e dalla polizia della città di __________ risultava,

da un lato, che la ditta effettuava trasporti transfrontalieri regolari sulla

linea __________ - __________ - __________. D’altro canto l’autorità inquirente

ha espresso l’opinione che l’imputata avrebbe rilevato la fallita __________, __________,

proseguendone l’attività illegale, ritenuto che quest’ultima era già stata in

precedenza condannata ad una multa di fr. 5'000.-- per violazione dell’art. 16

cpv. 1 LTV;

che con missiva del 23 gennaio

2006 l’UFT ha richiamato l’attenzione dell’imputata sul fatto che il trasporto

internazionale di passeggeri è consentito solo dopo il rilascio di una relativa

autorizzazione e l’ha informata che a seguito del procedimento penale avviato

non sarebbe stato possibile valutare tempestivamente ed in modo conclusivo se

essa adempisse o meno le condizioni per l’ottenimento della concessione.

Ritenuto che i tempi per una decisione sarebbero stati ancora lunghi, l’UFT ha

preannunciato che sarebbe stato accordato un permesso della validità di un anno

per l’effettuazione di un servizio regolare concernente l’itinerario __________

- __________ - Aeroporto __________, cosa avvenuta con autorizzazione n. CH __________,

datata 28 gennaio 2006 ed efficace dall’1 febbraio 2006 al 31 gennaio

2007. Contro questa risoluzione sono insorti con ricorso al Tribunale federale

il Comune di __________, la __________ e (ma questi in maniera tardiva, oltre i

termini di legge) il Consiglio di Stato del Cantone Ticino;

che con parere scritto di data

30 gennaio 2006 l’avv. DI 1, patrocinatore dell’imputata, ha anzitutto

obiettato come la e la __________ siano due persone giuridiche distinte e non

abbia dunque alcun fondamento imputare alla prima atti commessi dalla seconda.

Egli ha inoltre postulato la desistenza dal procedimento penale amministrativo

del 13 gennaio 2006, precisando che quelli effettuati dalla sua assistita sono

sempre stati dei trasporti passeggeri di natura occasionale ai sensi dell’art.

1 punto 1.2. dell’allegato 7 dell’Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto merci e di passeggeri su strada e

per ferrovia e pertanto esenti da qualsiasi autorizzazione, conformemente ai

disposti dell’art. 18 dell’accordo stesso. A suffragio della sua posizione egli

ha precisato come i bus utilizzati dalla ACCU 1 per i trasporti in direzione

dell’aeroporto di __________ siano sempre di dimensioni diverse, a dipendenza

delle prenotazioni ricevute e come non sussista alcuna legge che vieti di

prevedere un orario dei trasporti dei propri clienti e come al prenotando si

debba comunque fornire delle indicazioni sugli orari di partenza dei trasporti

occasionali. Oltre a ciò egli si è richiamato al rapporto di constatazione

12/15 novembre 2005 della polizia comunale di __________, con il quale è

stato preso atto dell’obbligo di riservazione tramite internet, agenzia viaggi

o direttamente alla stazione FFS di __________. Infine il legale ha eccepito

l’inattività dell’UFT nell’evasione della domanda di autorizzazione 25 gennaio

2005 prevista dal menzionato accordo internazionale, in spregio all’art. 4

dell’allegato 7 dello stesso e con pesanti conseguenze per l’imputata. In

questo modo l’autorità federale le avrebbe tacitamente consentito, in base al

principio del silenzio assenso, di effettuare il trasporto regolare di linea

sulla tratta richiesta;

che con decisione 24 febbraio

2006 l’UFT si è espresso in merito al reato di disobbedienza, vietando alla ACCU

1, con effetto immediato e per tempo indeterminato, di far salire o scendere

passeggeri alla fermata della Stazione FFS di __________. Contro tale delibera

la prevenuta ha interposto ricorso;

che dopo avere sentito le

ragioni addotte dall’interessata, con decreto penale del 3 marzo 2006 l’Ufficio

federale dei trasporti ha ritenuto ACCU 1 colpevole di avere effettuato

intenzionalmente e senza disporre di un’autorizzazione federale trasporti

internazionali regolari e professionali di viaggiatori;

che in applicazione della pena,

l’autorità ha inflitto alla prevenuta una multa di fr. 5’000.--, ponendo

inoltre a suo carico tasse di decisione e di stesura in ragione di fr. 1’540.--;

che nel frattempo, con decreto

di data 10 aprile 2006, il Tribunale federale, statuendo nell’ambito dei

menzionati ricorsi della città di __________ e della __________, ha accolto la

domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, vietando così all’imputata di utilizzare

la fermata di __________;

che in esito all’opposizione

presentata dall’accusata il 30 marzo 2005, con decisione penale dell’8 maggio

2006 l’UFT ha confermato sostanzialmente il predetto decreto penale, ponendo a

carico della stessa ulteriori tasse di decisione e di stesura di fr. 2’110.--,

per complessivi fr. 2'650.--;

che ACCU 1 ha chiesto di essere

Considerandi

giudicata da un tribunale con scritto di data 11 maggio 2006;

che con sentenza del 5 luglio

2006.

(DTF 2A.140/2006/biz) il Tribunale federale ha accolto i ricorsi contro la

decisione del DATEC e per esso dell’UFT concernente la concessione

dell’autorizzazione n. CH __________ alla ACCU 1, annullandola e rinviando alla

stessa autorità federale l’incarto per una nuova decisione. Con questo atto e sino

alla nuova presa di posizione, sempre che sia positiva, è venuta meno la base

legale per l’esercizio dell’attività della convenuta in relazione al trasporto

internazionale di passeggeri tra la __________ e __________;

che nonostante ciò la copertura

della tratta con i veicoli della ACCU 1 è continuata, al punto che in data 12

ottobre 2006 l’UFT ha avviato tre nuovi procedimenti penali nei suoi confronti

per infrazioni alla privativa del trasporto di persone;

che in base all’art. 16 LTV,

chiunque trasporta persone senza essere in possesso di un’autorizzazione, o in

contrasto con la stessa, è punito con l’arresto o con la multa fino a fr.

10'000.--. In caso di infrazione colposa la pena prevista è di fr. 5'000.--;

che la LTV si applica al

trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada, art. 1 LTV. La

Confederazione detiene in effetti l’esclusiva sul trasporto regolare di

viaggiatori, art. 2 LTV. Da questa privativa sono esentati i trasporti regolari

di persone a titolo non professionale, art. 3 LTV, così come è consentito al

Consiglio federale di prevedere delle regole nell’ambito del trasporto

internazionale di viaggiatori, art. 6 LTV;

che sono considerate trasporti

regolari le corse tra le stesse località che, in un intervallo non superiore a

15.

giorni, si ripetono più di due volte. Nel traffico viaggiatori

transfrontaliero sono da reputarsi regolari le corse effettuate in un

intervallo di tempo identificabile, art. 2 Ordinanza sulla concessione per il trasporto

di viaggiatori (OCTV);

che per “professione di

trasportatore di viaggiatori su strada” si intende l’attività di qualsiasi

impresa, i cui servizi offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che

effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli

atti, per costituzione ed attrezzatura, al trasporto di più di nove persone,

compreso l’autista, art. 1 lett. a LTV;

che agisce a titolo

professionale chiunque trasporta viaggiatori per conseguire un utile, art. 3

cpv. 1 OCTV;

che giusta l’art. 6 OCTV per il

trasporto regolare e professionale di viaggiatori nell’ambito del traffico

esclusivamente transfrontaliero è necessaria un’autorizzazione federale. Non

sottostà a quest’obbligo, tra gli altri, il servizio occasionale, art. 7 cpv. 1

lett. d OCTV e art. 1 cifra 2.1. dell’allegato n. 7 all’Accordo fra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di

passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999;

che in tale ambito

l’autorizzazione federale è necessaria sia per il servizio di linea che per le

corse transfrontaliere analoghe al servizio di linea, art. 37 OCTV;

che competente per il rilascio

dell’autorizzazione è l’Ufficio federale dei trasporti, art. 8 LTV;

che sulla scorta dell’art. 9

OCTV deve essere considerato servizio di linea il collegamento regolare e

conforme all’orario fra un punto di partenza e una destinazione, nell’ambito

del quale i viaggiatori possono salire o scendere dal mezzo di trasporto alle

fermate previste dall’orario. E’ pure considerato tale il trasporto a

richiesta, inteso come quello nell’ambito del quale le corse pubblicate sono

effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente, art. 9 cpv. 2 OCTV;

che sono considerate corse

analoghe al servizio di linea le corse nell’ambito delle quali i viaggiatori

sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni, in

particolare le corse su richiesta e le corse collettive, art. 10 cpv. 1 OCTV.

Le corse su richiesta sono fissate all’interno di una zona stabilita e su

tratte scelte liberamente, senza orari e soltanto su specifica richiesta dei

viaggiatori, art. 10 cpv. 2 OCTV, mentre le corse collettive sono fissate

all’interno di una zona definita, sono effettuate secondo orari pubblicati e

collegano una determinata fermata alla destinazione dei viaggiatori oppure un

punto di partenza dei viaggiatori a una determinata fermata, art. 10 cpv. 2

OCTV;

che sono di riflesso

considerate servizio occasionale le corse circolari e tutte le altre corse

regolari e professionali che non rientrano nel servizio di linea, incluse le

corse analoghe al servizio di linea e i servizi di linea speciali, e

nell’ambito delle quali vengono trasportati gruppi di viaggiatori previamente

costituiti su iniziativa di un committente o della stessa impresa di trasporto.

Nel caso di corse circolari, uno o più gruppi di viaggiatori preventivamente

costituiti sono trasportati mediante la stessa corsa e ogni gruppo è ricondotto

al punto di partenza mediante lo stesso veicolo, art. 12 OCTV e art. 1 cifra

2.1

dell’allegato n. 7 all’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la

Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per

ferrovia del 21 giugno 1999;

che in base all’art. 7 DPA la

condanna di una persona giuridica, è ipotizzabile solo se la multa applicabile

non supera i fr. 5'000.-- e se la determinazione delle persone punibili esige

provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena (cfr. Kurt

Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 19 seg.);

che, a mente di questo giudice,

nel caso specifico questi presupposti non sono dati, per cui la procedura

avrebbe dovuto essere avviata nei confronti di una persona fisica. In effetti,

già da una semplice lettura dell’estratto del Registro di commercio si può

desumere come la società oggetto della procedura qui in esame abbia un unico

organo in grado di rappresentarla validamente: il suo amministratore unico.

Solo responsabile verso l’esterno delle decisioni e delle attività della ACCU 1

è dunque il signor __________. Ciò è stato da lui confermato esplicitamente in

aula quando, a precisa domanda ha risposto che la decisione o meno di

continuare l’attività di trasporto viaggiatori sulla tratta in questione era di

sua competenza. D’altro canto da ogni interrogatorio effettuato nei suoi

confronti emerge in maniera inequivocabile il suo ruolo decisionale all’interno

dell’impresa e la sua piena consapevolezza della situazione di fatto e di

diritto (cfr. ad esempio verbali di interrogatorio 22 aprile 2005 e 28 maggio

2005, ove egli ha avuto modo di precisare i dettagli delle scelte e palesare di

essere a conoscenza della mancanza della necessaria concessione federale: “In

attesa delle dovute autorizzazioni il servizio viene eseguito su richiesta vedi

contratti __________ e __________. Pertanto non viene considerato servizio di

linea fissa e non necessita di specifiche autorizzazioni”). A ciò va

aggiunto che l’imputata a quel tempo aveva un numero molto limitato di

dipendenti, di cui solo due con competenze dirigenziali;

che indipendentemente

dall’accertamento della commissione di un reato ai sensi dell’art. 16 cpv. 1

LTV - che qui ci si esime dal portare a termine poiché non più necessaria - non

è possibile procedere alla condanna della ACCU 1. La decisione penale in

oggetto deve essere annullata e l’incarto ritornato all’UFT affinché proceda al

riesame della fattispecie e, se del caso, all’emanazione di una nuova decisione

penale, questa volta nei confronti della o delle persone responsabili degli

eventuali atti illeciti (cfr. Kurt Hauri, op. cit., pag. 22);

visti gli art. 16 LTV; 6, 7, 73 segg.

DPA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

annulla ACCU 1 n. 044.1/16A11-05

dell’8 maggio 2006, con la quale l’Ufficio federale dei trasporti, Berna, ha

proposto la condanna della ACCU 1, __________, al pagamento di una multa di fr.

5'000.-- per infrazione alla privativa del trasporto viaggiatori, art. 16 LTV;

rinvia l’incarto all’Ufficio

federale dei trasporti affinché proceda ad un riesame della fattispecie;

soprassiede al prelievo di tasse e spese per

la presente procedura giudiziaria;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP);

Anche il

procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo

indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto

entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2

DPA).

Intimazione a:

,

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster