40.2006.5
Trasporti regolari e professionali di viaggiatori nell'ambito del traffico transfrontaliero senza la necessaria autorizzazione; infrazione commessa nell'azienda
28 marzo 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
40.2006.5
Data decisione, Autorità:
28.03.2007, PRPEN
Titolo:
Trasporti regolari e professionali di viaggiatori nell'ambito del traffico transfrontaliero senza la necessaria autorizzazione; infrazione commessa nell'azienda
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO VIAGGIATORI
art. 7 DPA
art. 16 cpv. 1 LTV
1. APU 1
2. APU 2
Incarto
n.
40.2006.5
044.1/16A11-05
Bellinzona
28
marzo 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
accusata di infrazione alla privativa del
trasporto viaggiatori,
per aver effettuato trasporti
regolari e professionali di viaggiatori nell’ambito del traffico
transfrontaliero presso la stazione FFS di __________ almeno dal 28 luglio 2005
senza la necessaria autorizzazione federale e, dall’1 febbraio 2006, in
contravvenzione all’autorizzazione n. CH __________;
reato previsto dall’art. 16 cpv. 1 LTV;
perseguita con decisione penale n.
044.1/16A11-05 dell’8 maggio 2006 dell’AINQ 1 Ufficio federale dei trasporti,
Berna, che propone la condanna al pagamento:
1. di una multa di fr.
5'000.-- (cinquemila);
2. delle tasse di decisione e
di stesura di totali fr. 2'650.-- (recte: 3'650.--);
preso atto della richiesta di essere giudicata
da un tribunale tempestivamente notificata dal difensore in data 11 maggio
2006;
visto il rinvio a giudizio di data 19
maggio 2006 dell’Ufficio federale dei trasporti;
indetto il dibattimento 28 marzo 2007, al
quale ha partecipato l’amministratore unico della ditta accusata ed il
difensore, mentre l’Ufficio federale dei trasporti, il Ministero pubblico della
Confederazione ed il Sostituto Procuratore pubblico del Cantone Ticino hanno
rinunciato a presenziare;
proceduto all'interrogatorio dell'amministratore
unico dell’accusato e all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale preliminarmente,
richiamandosi ai principi degli art. 6 e 7 DPA, ritiene che il decreto penale
debba essere dichiarato privo d’oggetto e rilevanza, non essendo la ACCU 1 a
dover rispondere delle infrazioni, quanto piuttosto il signor __________
stesso. Sul merito egli rileva che l’imputata deve essere prosciolta in quanto
mancano i presupposti oggettivi per una sua condanna. Sostanzialmente egli
riprende le argomentazioni da lui già sollevate nei vari allegati scritti agli
atti;
sentito per ultimo l'amministratore unico
dell’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di infrazione alla privativa del trasporto viaggiatori per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nella decisione penale in questione?
Fatti
2. In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno
caricate la tassa e le spese del presente giudizio, nonché quelle della
procedura penale amministrativa?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che l’imputata è una società
anonima con sede a __________, costituita nel 2004 ed il cui scopo iscritto a
Registro di commercio è: “Trasporto regolare di passeggeri, organizzazione di
viaggi sia in Svizzera che all'estero, noleggio di torpedoni, la gestione di
agenzie di viaggi, l'acquisto e l'amministrazione di immobili connessi con
l'attività turistica”. Amministratore unico della ditta è il signor __________;
che il 4 gennaio 2005 l’ Ufficio
federale dei trasporti (UFT) ha rilasciato alla suddetta impresa
l’autorizzazione di accesso alla professione - licenza n. __________ - per
il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi;
che il 25 gennaio 2005 la ACCU
1 ha introdotto presso l’UFT un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ad
effettuare un servizio regolare internazionale con autobus sulla tratta
Stazione FFS di __________ - Stazione FFS __________ - Aeroporto di __________;
che con lettera 17 febbraio
2005 l’autorità federale ha informato la postulante che la sua richiesta non
avrebbe potuto essere accolta in quanto le fermate di __________, __________ e __________
erano già servite da due imprese, per cui, in conformità all’art. 4 cpv. 4
dell’allegato n. 7 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, non
sarebbe stato possibile accordare ulteriori permessi;
che il 28 febbraio 2005 la
ditta qui prevenuta ha presentato una modifica della summenzionata istanza, con
la quale il luogo di partenza da __________ era stato sostituito con il __________
__________ a __________, così come la fermata di __________ lo era stata con
una a __________. La procedura di verifica e di consultazione ai sensi
dell’art. 47 cpv. 3 dell’Ordinanza sulla concessione per il trasporto di
viaggiatori (OCTV) che ne ha fatto seguito si è intrecciata con tutta una serie
di interventi della polizia cantonale (vedi denunce inviate alla Sezione della
circolazione di Camorino di data 30 luglio, 9 novembre, 15 novembre e 12
dicembre 2005) in occasione dei quali la stessa ha avuto modo di prendere atto
del fatto che la ACCU 1 eseguiva dei trasporti internazionali di persone sulla
tratta in questione nonostante non fosse ancora al beneficio della necessaria
autorizzazione. Per di più la tratta servita non era quella oggetto della
richiesta modificata, ma i passeggeri venivano caricati ancora presso la
Stazione FFS di __________;
che con scritto del 13 gennaio
2006 l’UFT ha avviato nei confronti della ACCU 1 un procedimento penale ai
sensi dell’art. 37 segg. DPA in quanto ritenuta colpevole di avere effettuato
trasporti transfrontalieri regolari e professionali senza disporre di
un’autorizzazione federale ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 dell’OCTV;
che in effetti l’UFT aveva
rilevato che da vari rapporti di polizia, comunicazioni da parte di privati e
dagli interrogatori dell’amministratore unico della ACCU1 effettuati dalla
polizia cantonale ticinese e dalla polizia della città di __________ risultava,
da un lato, che la ditta effettuava trasporti transfrontalieri regolari sulla
linea __________ - __________ - __________. D’altro canto l’autorità inquirente
ha espresso l’opinione che l’imputata avrebbe rilevato la fallita __________, __________,
proseguendone l’attività illegale, ritenuto che quest’ultima era già stata in
precedenza condannata ad una multa di fr. 5'000.-- per violazione dell’art. 16
cpv. 1 LTV;
che con missiva del 23 gennaio
2006 l’UFT ha richiamato l’attenzione dell’imputata sul fatto che il trasporto
internazionale di passeggeri è consentito solo dopo il rilascio di una relativa
autorizzazione e l’ha informata che a seguito del procedimento penale avviato
non sarebbe stato possibile valutare tempestivamente ed in modo conclusivo se
essa adempisse o meno le condizioni per l’ottenimento della concessione.
Ritenuto che i tempi per una decisione sarebbero stati ancora lunghi, l’UFT ha
preannunciato che sarebbe stato accordato un permesso della validità di un anno
per l’effettuazione di un servizio regolare concernente l’itinerario __________
- __________ - Aeroporto __________, cosa avvenuta con autorizzazione n. CH __________,
datata 28 gennaio 2006 ed efficace dall’1 febbraio 2006 al 31 gennaio
2007. Contro questa risoluzione sono insorti con ricorso al Tribunale federale
il Comune di __________, la __________ e (ma questi in maniera tardiva, oltre i
termini di legge) il Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
che con parere scritto di data
30 gennaio 2006 l’avv. DI 1, patrocinatore dell’imputata, ha anzitutto
obiettato come la e la __________ siano due persone giuridiche distinte e non
abbia dunque alcun fondamento imputare alla prima atti commessi dalla seconda.
Egli ha inoltre postulato la desistenza dal procedimento penale amministrativo
del 13 gennaio 2006, precisando che quelli effettuati dalla sua assistita sono
sempre stati dei trasporti passeggeri di natura occasionale ai sensi dell’art.
1 punto 1.2. dell’allegato 7 dell’Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto merci e di passeggeri su strada e
per ferrovia e pertanto esenti da qualsiasi autorizzazione, conformemente ai
disposti dell’art. 18 dell’accordo stesso. A suffragio della sua posizione egli
ha precisato come i bus utilizzati dalla ACCU 1 per i trasporti in direzione
dell’aeroporto di __________ siano sempre di dimensioni diverse, a dipendenza
delle prenotazioni ricevute e come non sussista alcuna legge che vieti di
prevedere un orario dei trasporti dei propri clienti e come al prenotando si
debba comunque fornire delle indicazioni sugli orari di partenza dei trasporti
occasionali. Oltre a ciò egli si è richiamato al rapporto di constatazione
12/15 novembre 2005 della polizia comunale di __________, con il quale è
stato preso atto dell’obbligo di riservazione tramite internet, agenzia viaggi
o direttamente alla stazione FFS di __________. Infine il legale ha eccepito
l’inattività dell’UFT nell’evasione della domanda di autorizzazione 25 gennaio
2005 prevista dal menzionato accordo internazionale, in spregio all’art. 4
dell’allegato 7 dello stesso e con pesanti conseguenze per l’imputata. In
questo modo l’autorità federale le avrebbe tacitamente consentito, in base al
principio del silenzio assenso, di effettuare il trasporto regolare di linea
sulla tratta richiesta;
che con decisione 24 febbraio
2006 l’UFT si è espresso in merito al reato di disobbedienza, vietando alla ACCU
1, con effetto immediato e per tempo indeterminato, di far salire o scendere
passeggeri alla fermata della Stazione FFS di __________. Contro tale delibera
la prevenuta ha interposto ricorso;
che dopo avere sentito le
ragioni addotte dall’interessata, con decreto penale del 3 marzo 2006 l’Ufficio
federale dei trasporti ha ritenuto ACCU 1 colpevole di avere effettuato
intenzionalmente e senza disporre di un’autorizzazione federale trasporti
internazionali regolari e professionali di viaggiatori;
che in applicazione della pena,
l’autorità ha inflitto alla prevenuta una multa di fr. 5’000.--, ponendo
inoltre a suo carico tasse di decisione e di stesura in ragione di fr. 1’540.--;
che nel frattempo, con decreto
di data 10 aprile 2006, il Tribunale federale, statuendo nell’ambito dei
menzionati ricorsi della città di __________ e della __________, ha accolto la
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, vietando così all’imputata di utilizzare
la fermata di __________;
che in esito all’opposizione
presentata dall’accusata il 30 marzo 2005, con decisione penale dell’8 maggio
2006 l’UFT ha confermato sostanzialmente il predetto decreto penale, ponendo a
carico della stessa ulteriori tasse di decisione e di stesura di fr. 2’110.--,
per complessivi fr. 2'650.--;
che ACCU 1 ha chiesto di essere
Considerandi
giudicata da un tribunale con scritto di data 11 maggio 2006;
che con sentenza del 5 luglio
2006.
(DTF 2A.140/2006/biz) il Tribunale federale ha accolto i ricorsi contro la
decisione del DATEC e per esso dell’UFT concernente la concessione
dell’autorizzazione n. CH __________ alla ACCU 1, annullandola e rinviando alla
stessa autorità federale l’incarto per una nuova decisione. Con questo atto e sino
alla nuova presa di posizione, sempre che sia positiva, è venuta meno la base
legale per l’esercizio dell’attività della convenuta in relazione al trasporto
internazionale di passeggeri tra la __________ e __________;
che nonostante ciò la copertura
della tratta con i veicoli della ACCU 1 è continuata, al punto che in data 12
ottobre 2006 l’UFT ha avviato tre nuovi procedimenti penali nei suoi confronti
per infrazioni alla privativa del trasporto di persone;
che in base all’art. 16 LTV,
chiunque trasporta persone senza essere in possesso di un’autorizzazione, o in
contrasto con la stessa, è punito con l’arresto o con la multa fino a fr.
10'000.--. In caso di infrazione colposa la pena prevista è di fr. 5'000.--;
che la LTV si applica al
trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada, art. 1 LTV. La
Confederazione detiene in effetti l’esclusiva sul trasporto regolare di
viaggiatori, art. 2 LTV. Da questa privativa sono esentati i trasporti regolari
di persone a titolo non professionale, art. 3 LTV, così come è consentito al
Consiglio federale di prevedere delle regole nell’ambito del trasporto
internazionale di viaggiatori, art. 6 LTV;
che sono considerate trasporti
regolari le corse tra le stesse località che, in un intervallo non superiore a
15.
giorni, si ripetono più di due volte. Nel traffico viaggiatori
transfrontaliero sono da reputarsi regolari le corse effettuate in un
intervallo di tempo identificabile, art. 2 Ordinanza sulla concessione per il trasporto
di viaggiatori (OCTV);
che per “professione di
trasportatore di viaggiatori su strada” si intende l’attività di qualsiasi
impresa, i cui servizi offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che
effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli
atti, per costituzione ed attrezzatura, al trasporto di più di nove persone,
compreso l’autista, art. 1 lett. a LTV;
che agisce a titolo
professionale chiunque trasporta viaggiatori per conseguire un utile, art. 3
cpv. 1 OCTV;
che giusta l’art. 6 OCTV per il
trasporto regolare e professionale di viaggiatori nell’ambito del traffico
esclusivamente transfrontaliero è necessaria un’autorizzazione federale. Non
sottostà a quest’obbligo, tra gli altri, il servizio occasionale, art. 7 cpv. 1
lett. d OCTV e art. 1 cifra 2.1. dell’allegato n. 7 all’Accordo fra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di
passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999;
che in tale ambito
l’autorizzazione federale è necessaria sia per il servizio di linea che per le
corse transfrontaliere analoghe al servizio di linea, art. 37 OCTV;
che competente per il rilascio
dell’autorizzazione è l’Ufficio federale dei trasporti, art. 8 LTV;
che sulla scorta dell’art. 9
OCTV deve essere considerato servizio di linea il collegamento regolare e
conforme all’orario fra un punto di partenza e una destinazione, nell’ambito
del quale i viaggiatori possono salire o scendere dal mezzo di trasporto alle
fermate previste dall’orario. E’ pure considerato tale il trasporto a
richiesta, inteso come quello nell’ambito del quale le corse pubblicate sono
effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente, art. 9 cpv. 2 OCTV;
che sono considerate corse
analoghe al servizio di linea le corse nell’ambito delle quali i viaggiatori
sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni, in
particolare le corse su richiesta e le corse collettive, art. 10 cpv. 1 OCTV.
Le corse su richiesta sono fissate all’interno di una zona stabilita e su
tratte scelte liberamente, senza orari e soltanto su specifica richiesta dei
viaggiatori, art. 10 cpv. 2 OCTV, mentre le corse collettive sono fissate
all’interno di una zona definita, sono effettuate secondo orari pubblicati e
collegano una determinata fermata alla destinazione dei viaggiatori oppure un
punto di partenza dei viaggiatori a una determinata fermata, art. 10 cpv. 2
OCTV;
che sono di riflesso
considerate servizio occasionale le corse circolari e tutte le altre corse
regolari e professionali che non rientrano nel servizio di linea, incluse le
corse analoghe al servizio di linea e i servizi di linea speciali, e
nell’ambito delle quali vengono trasportati gruppi di viaggiatori previamente
costituiti su iniziativa di un committente o della stessa impresa di trasporto.
Nel caso di corse circolari, uno o più gruppi di viaggiatori preventivamente
costituiti sono trasportati mediante la stessa corsa e ogni gruppo è ricondotto
al punto di partenza mediante lo stesso veicolo, art. 12 OCTV e art. 1 cifra
2.1
dell’allegato n. 7 all’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per
ferrovia del 21 giugno 1999;
che in base all’art. 7 DPA la
condanna di una persona giuridica, è ipotizzabile solo se la multa applicabile
non supera i fr. 5'000.-- e se la determinazione delle persone punibili esige
provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena (cfr. Kurt
Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 19 seg.);
che, a mente di questo giudice,
nel caso specifico questi presupposti non sono dati, per cui la procedura
avrebbe dovuto essere avviata nei confronti di una persona fisica. In effetti,
già da una semplice lettura dell’estratto del Registro di commercio si può
desumere come la società oggetto della procedura qui in esame abbia un unico
organo in grado di rappresentarla validamente: il suo amministratore unico.
Solo responsabile verso l’esterno delle decisioni e delle attività della ACCU 1
è dunque il signor __________. Ciò è stato da lui confermato esplicitamente in
aula quando, a precisa domanda ha risposto che la decisione o meno di
continuare l’attività di trasporto viaggiatori sulla tratta in questione era di
sua competenza. D’altro canto da ogni interrogatorio effettuato nei suoi
confronti emerge in maniera inequivocabile il suo ruolo decisionale all’interno
dell’impresa e la sua piena consapevolezza della situazione di fatto e di
diritto (cfr. ad esempio verbali di interrogatorio 22 aprile 2005 e 28 maggio
2005, ove egli ha avuto modo di precisare i dettagli delle scelte e palesare di
essere a conoscenza della mancanza della necessaria concessione federale: “In
attesa delle dovute autorizzazioni il servizio viene eseguito su richiesta vedi
contratti __________ e __________. Pertanto non viene considerato servizio di
linea fissa e non necessita di specifiche autorizzazioni”). A ciò va
aggiunto che l’imputata a quel tempo aveva un numero molto limitato di
dipendenti, di cui solo due con competenze dirigenziali;
che indipendentemente
dall’accertamento della commissione di un reato ai sensi dell’art. 16 cpv. 1
LTV - che qui ci si esime dal portare a termine poiché non più necessaria - non
è possibile procedere alla condanna della ACCU 1. La decisione penale in
oggetto deve essere annullata e l’incarto ritornato all’UFT affinché proceda al
riesame della fattispecie e, se del caso, all’emanazione di una nuova decisione
penale, questa volta nei confronti della o delle persone responsabili degli
eventuali atti illeciti (cfr. Kurt Hauri, op. cit., pag. 22);
visti gli art. 16 LTV; 6, 7, 73 segg.
DPA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
annulla ACCU 1 n. 044.1/16A11-05
dell’8 maggio 2006, con la quale l’Ufficio federale dei trasporti, Berna, ha
proposto la condanna della ACCU 1, __________, al pagamento di una multa di fr.
5'000.-- per infrazione alla privativa del trasporto viaggiatori, art. 16 LTV;
rinvia l’incarto all’Ufficio
federale dei trasporti affinché proceda ad un riesame della fattispecie;
soprassiede al prelievo di tasse e spese per
la presente procedura giudiziaria;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP);
Anche il
procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo
indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto
entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2
DPA).
Intimazione a:
,
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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