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Decisione

40.2007.2

Edificio principale: aumento del correttivo di vetustà, applicazione del reddito presunto

31 marzo 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

7.

7.1. I

fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati

e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

A

seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un

adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente

eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo

la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

È

considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un

oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o

personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono

considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è

determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la

media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

7.2. Il

valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione

e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il

valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

L’

art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata

con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino

ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è

determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla

destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o

ampliamento della costruzione.

7.3. Il

valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

Il

reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento

è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di

mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.)

Se

non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo

da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante

fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono

determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e

significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore

metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto

del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento

sulla stima ufficiale).

Ove

vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto

l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente

conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

7.4. Le

stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di

prudenzialità (art. 20 Lst.).

8. In

concreto, il Tribunale, che non è vincolato dalle domande del ricorrente (art.

38 cpv. 3 Lst.) e giudica con pieno potere cognitivo (art. 38 cpv. 1 Lst. e 18

cpv. 1 LPamm) accoglie parzialmente il ricorso e ciò per i motivi che seguono.

8.1. Occorre

subito rilevare che il paragone con il precedente valore di stima non può

trovare fondamento, sia perché risalente al 1992 e pertanto a diversi anni or

sono, sia perché i criteri che stanno alla base dell’attuale Legge sulla stima

ufficiale della sostanza immobiliare differiscono radicalmente da quanto

prevedeva la legge allora in vigore. E’ quindi comprensibile che si sia

registrato anche per il mappale 1775 un incremento del valore di stima.

8.2. Assentito

con il correttivo di classe del 5% quale pregio particolare applicato a tutti

gli edifici analoghi di __________ anche per parità di trattamento, per la

determinazione del valore metrico dell’edificio principale sub. A, il Tribunale

ritiene invece opportuno riconsiderare il correttivo di vetustà del -26%

Considerandi

aumentandolo fino al -39%.

L’elemento di partenza ritenuto dall’UCS per l’anno della riattazione, ovvero

“casa nuova = 0 % di riduzione”, in generale non è condiviso dal Tribunale, in

quanto determinati elementi strutturali dell’edificio non hanno subito

rinnovamenti e sono precedenti il 1976. D’altra parte nemmeno è condivisibile

la richiesta formulata dal ricorrente di riduzione del -60%, perché ciò

significherebbe non considerare le importanti opere di miglioria apportate a

metà degli anni ‘70.

Tutto ciò detto il Tribunale stabilisce un’età virtuale dell’abitazione a

partire dall’anno 1965 che, per la destinazione dell’edificio, il tipo di

costruzione, lo standard di finiture e lo stato di conservazione definiti normali,

fissa il valore metrico a nuovo in CHF/mc. 331.— e quello attuale in CHF/mc.

212.

—.

8.3

Per

l’edificio accessorio sub. D (terrazza-balcone) il Tribunale ritiene più

corretta una stima limitata al solo valore del sedime.

8.4

Il

valore metrico del terreno, stabilito in CHF/mq. 960.--, appare corretto e

viene di conseguenza confermato dal Tribunale, ritenuto che si tratta del

valore assegnato uniformemente a tutti i terreni presenti nella specifica zona

del nucleo storico e tradizionale, ovvero CHF/mq. 2'400.—decurtato del 60% per

esposizione del medesimo, valore già di per sé decisamente prudenziale rispetto

al prezzo normalmente conseguibile per un analogo oggetto in una libera

contrattazione.

8.5

Gli

elementi suesposti hanno inevitabilmente una certa influenza anche sul valore

di reddito dell’edificio principale, che complessivamente viene ridotto da

CHF/annui 60'839.52 a CHF/annui 56'709.52.

Il Tribunale ritiene corretto computare il valore di reddito presunto suesposto,

in sintonia con i parametri normali di affitto applicati per la Città di __________.

Oltre ad essere prudenziale detto valore non si discosta da quanto stabilito in

casi analoghi sulla base di redditi di mercato accertati e significativi (art.

18.

cpv. 2 Lst.)

8.6

Per

il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna

critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono

in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo

in una libera contrattazione.

9.

9.1

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima

del mappale 1775 RFD di __________ stabilito in fr. 866’916.—come da scheda di

calcolo annessa.

9.2

La

tassa di giustizia di CHF 600.— è posta a carico delle parti in ragione della

rispettiva soccombenza, ovvero di 1/2 per l’Ufficio cantonale di stima e di 1/2

per il ricorrente.

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ed il

valore ufficiale di stima del mappale no. 1775 RFD di __________ stabilito in

fr. 866’916.— come da scheda di calcolo annessa.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 600.— è posta per 1/2 a carico dell’Ufficio cantonale

di stima e per l’altro 1/2 a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF)

4.

Intimazione a:

-

-

per

il Tribunale di espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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