40.2008.6
Revisione sentenze nell'ambito di procedura in materia di stime immobiliari
25 agosto 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
40.2008.6
Data decisione, Autorità:
25.08.2008, TE
Ricorso:
TF,2C_671/2008, 23.09.2008
Titolo:
Revisione sentenze nell'ambito di procedura in materia di stime immobiliari
REVISIONE
STIMA / STIME
art. 35 LPAMM
art. 15segg LST
Incarto n.
40.2008.6
Lugano
25 agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
arch. Bruno Buzzini
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
sull’istanza presentata in data 12 giugno 2008 da
RI
1
tendente
ad ottenere la revisione delle decisioni 28 giugno 2006 e 14 agosto 2006 del
Tribunale di espropriazione emanate nell’ambito delle procedure ricorsuali in
materia di revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________
(relativamente al mapp. no 144), la restituzione della tassa di giustizia di
fr. 500.-- e l'assegnazione di congrue ripetibili,
vista la
lettera 21 luglio 2008 dell’Ufficio cantonale di stima, Bellinzona,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato - che
nell’ambito della revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e
delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone, con la notifica di decisione
1. febbraio 2004, l’Ufficio cantonale di stima ha esposto per il mappale nr.
144 RFD di __________ di proprietà di RI 1, un valore ufficiale di stima complessivo,
di fr. 80'784.— così ripartito:
Fatti
A. Edificio abitativo mq. 78 fr. 55'000.--
B. Edificio accessorio mq. 2 Stimato solo sedime
terreno complementare mq. 250 fr. 14'024.--
terreno eccedente mq. 245 fr. 11'760.--;
- che,
al momento dell’apertura di suddetta procedura, il fondo 144 RFD di __________
risultava così censito a Registro Fondiario:
A.
fabbricato abitato mq. 78
B.
fabbricato mq. 2
c.
prato boscato mq. 415
per
un totale di mq. 495;
- che
il reclamo interposto in data 28 giugno 2004 dall’istante è stato respinto
dall’Ufficio cantonale di stima con decisione 16 agosto 2005;
- che
contro la predetta decisione RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale con atto
ricorsuale 12 settembre 2005;
- che
in data 7 giugno 2006 è stato esperito il sopralluogo;
- che
con sentenza 28 giugno 2006 il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha
confermato il valore ufficiale di stima del mappale no. 144 in fr. 80'784.--;
- che
successivamente, con domanda di revisione 9 luglio 2006, l’istante ha chiesto a
questa Autorità di ricalcolare il valore di stima del fondo, sulla base della
superficie reale dell’edificio abitativo, a suo dire di mq. 64.80 e non di mq.
78;
- che
con sentenza 14 agosto 2006 il Tribunale ha respinto la domanda, poiché nessuno
dei motivi di revisione previsti dalla Legge risultava essere adempiuto;
- che
dopo aver presentato al Consiglio di Stato e ad altre autorità cantonali
competenti varie richieste di accertamento dei dati della misurazione catastale
e di modifica della decisione di stima per il mappale in oggetto, RI 1 ha
inoltrato il 3 maggio 2007 alla Direzione del Dipartimento delle finanze e
dell’economia, Bellinzona, un’istanza per denegata giustizia;
- che
con decisione 20 giugno 2007 la Divisione dell’economia ha trasmesso l’istanza
a questo Tribunale per competenza;
- che,
successivamente, l’Ufficio cantonale di stima ha emanato, il 6 giugno 2008, una
nuova notifica di stima con la relativa scheda di calcolo, che considera la
nuova situazione catastale del mappale 144 di __________ apportata nel
frattempo dal geometra revisore a Registro fondiario, nonché la volumetria
dell’edificio e l’adeguamento del valore di reddito sulla base delle
caratteristiche della costruzione accertate previo sopralluogo;
- che
alla luce di quanto precede, con decisione 9 giugno 2008, il Tribunale ha
considerato superata l’istanza per denegata giustizia ed ha stralciato dai
ruoli il relativo procedimento;
- che
ora, con l’istanza in esame RI 1 chiede nuovamente la revisione della sentenza del
Tribunale di espropriazione del 28 giugno 2006 e di quella del 14 agosto 2006,
la restituzione della tassa di giustizia di fr. 500.-- e l'assegnazione di
congrue ripetibili;
- che
con scritto 21 luglio 2008, l’Ufficio cantonale di stima non ha formulato
osservazioni, limitandosi a comunicare di ritenere conclusa la pratica per quanto
lo concerne;
- che
a norma dell’art. 35 LPamm il rimedio della revisione è dato
“a) se l’autorità ha giudicato ad una parte più di quanto essa ha
domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza
che una speciale norma lo consenta;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano
dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito
Considerandi
sulla decisione a pregiudizio dell’istante;
d) se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi
rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua
colpa, nella procedura precedente.”;
- che
la revisione è un rimedio di diritto straordinario, non devolutivo e non
sospensivo proponibile, in principio solo contro le decisioni cresciute in
giudicato. La revisione non è data per rimettere in discussione decisioni
amministrative cresciute in giudicato, né per correggere errori
nell’applicazione del diritto, né per avvalersi di una nuova tesi giuridica e
nemmeno per ottenere una nuova valutazione delle circostanze; essa è quindi
esclusa qualora i motivi invocati possano essere fatti valere impugnando la
decisione dinnanzi alla competente autorità di ricorso (RDAT II-1995 no. 17 e
67);
- che
le sentenze di cui è chiesta la revisione sono definitive e incontestabilmente
cresciute in giudicato;
- che,
in concreto, nessuno dei motivi di revisione sopra elencati è realizzato;
- che,
in particolare, il Tribunale ha fondato le proprie decisioni sui dati catastali
ufficiali validi al momento della revisione generale delle stime immobiliari.
Ininfluente risulta quindi essere il fatto che si sapesse già allora che era in
corso il rinnovamento catastale o che quest’ultimo sarebbe avvenuto a breve
termine. Pacifico è invece il fatto che questa autorità doveva giudicare sulla base
degli atti ufficiali validi a quel momento e non li poteva certamente
trascurare e disattendere;
- che
l’accertamento della nuova situazione catastale (nuova misurazione) del mappale
144.
RFD di __________ da parte del geometra revisore si è concretizzato solo all’inizio
del 2007 ed è quindi posteriore sia alla revisione generale delle stime, sia
alle conseguenti decisioni di questo Tribunale. Anzi, addirittura occorre
rilevare che trattasi di un accertamento anticipato rispetto agli altri
proprietari dei fondi coinvolti nei lavori di rinnovamento catastale e
digitalizzazione provvisoria in corso nel Comune di ____________, eseguito su
invito di questa Autorità solo per motivi di economia processuale e che
palesemente costituisce una eccezione;
- che
pertanto una revisione delle decisioni del Tribunale è da escludere, perché ciò
comporterebbe una indebita riduzione, con effetto retroattivo, del valore di
stima del mappale 144 e la modifica pretesa risulterebbe ingiusta a fronte di
decisioni che questa autorità ha fondato, come detto, su dati ufficiali validi;
- che
il valore di stima ufficiale notificato il 1. febbraio 2004 era quindi conforme
alla revisione generale e considerava i dati catastali ufficiali;
- che
di conseguenza, non essendo dato alcun motivo di revisione, la tassa di
giustizia di fr. 500.—, parte integrante del dispositivo della sentenza 28
giugno 2006 (p.to 2), rimane a carico di RI 1, per cui l’importo da lui già
corrisposto non gli può essere restituito;
- che,
in nessun stadio delle procedure RI 1 si è avvalso della consulenza di un
legale iscritto nell’apposito registro degli avvocati e quindi, per prassi
costante, non si assegnano ripetibili;
- che
la tassa di giustizia e le spese occasionate dalla presente procedura seguono
il principio generale della soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).
Per
questi motivi
richiamati i
disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e
il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause
amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza 12 giugno 2008 di RI 1, è
respinta.
2.
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 200.—sono a carico dell’istante. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di
30.
giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile
il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso
il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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