Lexipedia

Decisione

40.2008.6

Revisione sentenze nell'ambito di procedura in materia di stime immobiliari

25 agosto 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Edificio abitativo mq. 78 fr. 55'000.--

B. Edificio accessorio mq. 2 Stimato solo sedime

terreno complementare mq. 250 fr. 14'024.--

terreno eccedente mq. 245 fr. 11'760.--;

- che,

al momento dell’apertura di suddetta procedura, il fondo 144 RFD di __________

risultava così censito a Registro Fondiario:

A.

fabbricato abitato mq. 78

B.

fabbricato mq. 2

c.

prato boscato mq. 415

per

un totale di mq. 495;

- che

il reclamo interposto in data 28 giugno 2004 dall’istante è stato respinto

dall’Ufficio cantonale di stima con decisione 16 agosto 2005;

- che

contro la predetta decisione RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale con atto

ricorsuale 12 settembre 2005;

- che

in data 7 giugno 2006 è stato esperito il sopralluogo;

- che

con sentenza 28 giugno 2006 il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha

confermato il valore ufficiale di stima del mappale no. 144 in fr. 80'784.--;

- che

successivamente, con domanda di revisione 9 luglio 2006, l’istante ha chiesto a

questa Autorità di ricalcolare il valore di stima del fondo, sulla base della

superficie reale dell’edificio abitativo, a suo dire di mq. 64.80 e non di mq.

78;

- che

con sentenza 14 agosto 2006 il Tribunale ha respinto la domanda, poiché nessuno

dei motivi di revisione previsti dalla Legge risultava essere adempiuto;

- che

dopo aver presentato al Consiglio di Stato e ad altre autorità cantonali

competenti varie richieste di accertamento dei dati della misurazione catastale

e di modifica della decisione di stima per il mappale in oggetto, RI 1 ha

inoltrato il 3 maggio 2007 alla Direzione del Dipartimento delle finanze e

dell’economia, Bellinzona, un’istanza per denegata giustizia;

- che

con decisione 20 giugno 2007 la Divisione dell’economia ha trasmesso l’istanza

a questo Tribunale per competenza;

- che,

successivamente, l’Ufficio cantonale di stima ha emanato, il 6 giugno 2008, una

nuova notifica di stima con la relativa scheda di calcolo, che considera la

nuova situazione catastale del mappale 144 di __________ apportata nel

frattempo dal geometra revisore a Registro fondiario, nonché la volumetria

dell’edificio e l’adeguamento del valore di reddito sulla base delle

caratteristiche della costruzione accertate previo sopralluogo;

- che

alla luce di quanto precede, con decisione 9 giugno 2008, il Tribunale ha

considerato superata l’istanza per denegata giustizia ed ha stralciato dai

ruoli il relativo procedimento;

- che

ora, con l’istanza in esame RI 1 chiede nuovamente la revisione della sentenza del

Tribunale di espropriazione del 28 giugno 2006 e di quella del 14 agosto 2006,

la restituzione della tassa di giustizia di fr. 500.-- e l'assegnazione di

congrue ripetibili;

- che

con scritto 21 luglio 2008, l’Ufficio cantonale di stima non ha formulato

osservazioni, limitandosi a comunicare di ritenere conclusa la pratica per quanto

lo concerne;

- che

a norma dell’art. 35 LPamm il rimedio della revisione è dato

“a) se l’autorità ha giudicato ad una parte più di quanto essa ha

domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza

che una speciale norma lo consenta;

b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano

dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito

Considerandi

sulla decisione a pregiudizio dell’istante;

d) se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi

rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua

colpa, nella procedura precedente.”;

- che

la revisione è un rimedio di diritto straordinario, non devolutivo e non

sospensivo proponibile, in principio solo contro le decisioni cresciute in

giudicato. La revisione non è data per rimettere in discussione decisioni

amministrative cresciute in giudicato, né per correggere errori

nell’applicazione del diritto, né per avvalersi di una nuova tesi giuridica e

nemmeno per ottenere una nuova valutazione delle circostanze; essa è quindi

esclusa qualora i motivi invocati possano essere fatti valere impugnando la

decisione dinnanzi alla competente autorità di ricorso (RDAT II-1995 no. 17 e

67);

- che

le sentenze di cui è chiesta la revisione sono definitive e incontestabilmente

cresciute in giudicato;

- che,

in concreto, nessuno dei motivi di revisione sopra elencati è realizzato;

- che,

in particolare, il Tribunale ha fondato le proprie decisioni sui dati catastali

ufficiali validi al momento della revisione generale delle stime immobiliari.

Ininfluente risulta quindi essere il fatto che si sapesse già allora che era in

corso il rinnovamento catastale o che quest’ultimo sarebbe avvenuto a breve

termine. Pacifico è invece il fatto che questa autorità doveva giudicare sulla base

degli atti ufficiali validi a quel momento e non li poteva certamente

trascurare e disattendere;

- che

l’accertamento della nuova situazione catastale (nuova misurazione) del mappale

144.

RFD di __________ da parte del geometra revisore si è concretizzato solo all’inizio

del 2007 ed è quindi posteriore sia alla revisione generale delle stime, sia

alle conseguenti decisioni di questo Tribunale. Anzi, addirittura occorre

rilevare che trattasi di un accertamento anticipato rispetto agli altri

proprietari dei fondi coinvolti nei lavori di rinnovamento catastale e

digitalizzazione provvisoria in corso nel Comune di ____________, eseguito su

invito di questa Autorità solo per motivi di economia processuale e che

palesemente costituisce una eccezione;

- che

pertanto una revisione delle decisioni del Tribunale è da escludere, perché ciò

comporterebbe una indebita riduzione, con effetto retroattivo, del valore di

stima del mappale 144 e la modifica pretesa risulterebbe ingiusta a fronte di

decisioni che questa autorità ha fondato, come detto, su dati ufficiali validi;

- che

il valore di stima ufficiale notificato il 1. febbraio 2004 era quindi conforme

alla revisione generale e considerava i dati catastali ufficiali;

- che

di conseguenza, non essendo dato alcun motivo di revisione, la tassa di

giustizia di fr. 500.—, parte integrante del dispositivo della sentenza 28

giugno 2006 (p.to 2), rimane a carico di RI 1, per cui l’importo da lui già

corrisposto non gli può essere restituito;

- che,

in nessun stadio delle procedure RI 1 si è avvalso della consulenza di un

legale iscritto nell’apposito registro degli avvocati e quindi, per prassi

costante, non si assegnano ripetibili;

- che

la tassa di giustizia e le spese occasionate dalla presente procedura seguono

il principio generale della soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. L’istanza 12 giugno 2008 di RI 1, è

respinta.

2.

La

tassa di giustizia e le spese in fr. 200.—sono a carico dell’istante. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster