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Decisione

40.2009.1

Aggiornamento particolare del valore ufficiale di stima

25 febbraio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni del Cantone.

1.2. Con

decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004,

l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori

ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire

dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami

scadeva il 2 settembre 2004.

1.3. Con

decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha

stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul

territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

1.4. Per

la part. no. 1150 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio

2004 (Revisione generale 2004), l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima

complessivo di fr. 2'053'614.--. Nel dettaglio il terreno è stato valutato

- fr. 515'879.-- il terreno complementare di mq. 3’306

- fr. 82'368.-- il terreno eccedente di mq. 447

- fr. 366.-- il terreno rimanente di mq. 3'666.

2. Con

l’avviso di decisione per “aggiornamento particolare 2008” l’UCS ha fissato in

fr. 2'005'177.-- il valore di stima ufficiale ed in particolare

- fr. 515'879.-- per il terreno complementare di mq. 3’306

- fr. 33'905.-- per il terreno eccedente di mq. 184

- fr. 392.-- per il terreno rimanente di mq. 3'929.

Ciò a seguito di una modifica intervenuta con la revisione del Piano regolatore

del Comune di __________ (2007) che ha generato una riduzione della superficie

edificabile del fondo.

Il

reclamo interposto in data 7 ottobre 2008 dall’ing. RI 1, proprietario del

mappale, è stato parzialmente accolto dall’UCS con decisione 1. luglio 2009.

Rettificando la superficie del terreno eccedente da mq. 184 a mq. 188 e

riducendo contestualmente quella del terreno rimanente da mq. 3'929 a mq.

3'925, l’autorità di prima istanza ha stabilito in fr. 2'005'914.—il valore di

stima; questo poiché sulla base delle nuove misurazioni ricevute dal Comune la

superficie del fondo posta in zona edificabile R3 è risultata essere di mq.

3494 e non di soli mq. 3490 come erroneamente ritenuto in un primo momento dall’UCS

secondo i dati trasmessi dal geometra revisore.

3. Con conseguente scritto dell’8 luglio 2009 l’ing. RI 1

si è rivolto a questo Tribunale affermando di non comprendere il motivo per

cui, rispetto alla stima del 2004, con l’aggiornamento particolare del 2009 la

superficie edificabile del mapp. no. 1150 sia stata ridotta di mq 259. Per il

resto le valutazioni dell’UCS non sono contestate.

4. Il

Tribunale ha rinunciato ad esperire il sopralluogo potendo decidere sulla base

dei soli atti.

5. La

competenza di questo Tribunale a statuire è data dall’art. 37 Lst. e lo scritto

tempestivo di RI 1 proprietario dell’oggetto stimato e destinatario della

decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di

espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di

principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti

determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di

seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può

riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).

6. L’art.

8 Lst. stabilisce che i Municipi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione

all’Autorità cantonale competente, di ogni costruzione nuova o riattata in

seguito a notifica di domanda di costruzione nonché di ogni modifica del piano

regolatore e di altri cambiamenti atti a determinare un aggiornamento

particolare del valore ufficiale di stima.

Nel messaggio 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto della nuova

Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, il Consiglio di Stato

ha avuto modo di precisare che trattasi di aggiornamenti causati da mutamenti

di fatto o di diritto dello stato dei fondi, intervenuti dopo la revisione

generale o i successivi aggiornamenti intermedi, come ad esempio nuove

costruzioni, riattamenti, ampliamenti, modifiche di P.R. ecc.. L’esecutivo

cantonale ha inoltre puntualizzato che la nuova stima sarà eseguita fondandosi

sui “fattori d’incidenza generali” (prezzi medi dei terreni, tasso ipotecario,

costo medio delle pigioni, costo medio delle costruzioni e costo medio

dell’energia per gli impianti di produzione d’energia) vigenti al momento

dell’ultima revisione generale o aggiornamento intermedio.

Da parte sua la Commissione speciale in materia tributaria si è limitata ad

apportare modifiche redazionali all’articolo con l’inserimento di rimandi ad

altri articoli di legge.

7. Come

già indicato il ricorrente sostiene di non comprendere la riduzione della

superficie edificabile operata con l’aggiornamento particolare. In tale

affermazione si potrebbe intravedere una contestazione di carenza di

motivazione della decisione impugnata: ciò, tuttavia, solo esaminandola

benevolmente poiché, come ancora si vedrà, non solo è priva di consistenza, ma

per di più il ricorrente, in quanto persona cognita della materia, poteva

recepire appieno il significato e la portata della decisione dell’UCS.

A norma dell’art. 26 cpv. 1 LPamm l’autorità giudicante è tenuta ad emettere

una decisione scritta motivata. Il diritto per le parti di ottenere una

decisione che risponda a tali requisiti costituisce una delle garanzie

processuali riconducibili al diritto di essere sentito sancito dalla

costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost). Esso implica, per le autorità,

l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e di menzionare almeno

brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita la massima trasparenza

e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia dell’esercizio della

facoltà di ricorso. Non occorre, però, che l’autorità si pronunci su ogni

allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché,

nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere le ragioni

su cui è fondata la decisione in modo da poterla deferire con cognizione di

causa alla giurisdizione superiore (Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 26; DTF 133 I 270 c. 3.1, 129 I 232 c.

3.2, 126 I 97 c. 2b, 125 II 372 c. 2c, 124 II 149 c. 2a; RDAT II-1996

no. 10 c. 2a, no. 64 c. 2.1, I-1999 no. 27 c. 3b).

Per il mapp. no. 1150 l’UCS ha correttamente effettuato un aggiornamento

particolare indicando chiaramente che si riconduce ad una modifica di zona

intervenuta con il nuovo PR entrato in vigore nel 2007 (cfr. allegato 4).

L’operazione è avvenuta sulla base delle nuove misurazioni – conformate a

dipendenza della revisione pianificatoria – notificate dal geometra revisore

ing. Gabriele Calastri e dal Comune di __________. I documenti posti alla base

dell’aggiornamento, in particolare le nuove misurazioni ed una copia

dell’estratto grafico del PR, sono stati assunti all’incarto dell’UCS. Il

proprietario era dunque perfettamente in grado di procedere a tutte le

verifiche del caso, non da ultimo esaminando gli atti pianificatori

direttamente presso gli uffici comunali. Viste le spiegazioni che egli ha

sollecitato ciò nonostante mediante reclamo, l’UCS ha espressamente specificato,

nella decisione qui impugnata, che la riduzione della superficie edificabile al

mapp. no. 1150 è dovuta al fatto che con il nuovo PR la superficie attribuita

alla zona edificabile R3 è inferiore rispetto al passato. Tale motivazione,

ancorché concisa, palesemente rispetta i dettami giurisprudenziali.

Il proprietario ha poi ritenuto di presentare un’identica domanda di

chiarimento all’istanza superiore. Per togliere, se ancora ve ne fossero stati,

tutti i dubbi questo Tribunale ha dunque richiamato un estratto a colori del

PR, nonché la decisione, emessa dalla competente Sezione forestale il

21.3.2006, di accertamento del limite del bosco a contatto con la zona

edificabile nel Comune di __________. Il relativo piano e la stessa decisione

di accertamento erano peraltro già stati pubblicati sul FU 50/2005 del

24.6.2005 e 23/2006 del 21.3.2006. Si è così avuta un’ultima conferma della

validità delle superfici esposte dall’UCS. Il ricorrente ne è stato

immediatamente ma inutilmente informato. Alla luce delle delucidazioni fornite

e considerato che l’aggiornamento particolare della stima è fondato su

documenti ufficiali, tutti formalmente resi noti ed agevolmente consultabili,

la sua insistenza appare invero incomprensibile.

Pertanto l’atto ricorsale non può che essere respinto. I valori ufficiali di

stima del mapp. no. 1150 di __________ sono confermati per un importo

complessivo di fr. 2'005'914.- come da scheda di calcolo allegata alla

decisione su reclamo del 1° luglio 2009 dell’UCS.

8. La

tassa di giustizia e le spese in fr. 500.—sono poste a carico del ricorrente,

parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto ed i valori

ufficiali di stima del mappale no. 1150 RFD di __________ confermati in fr.

2'005'914.--, come da scheda di calcolo allegata alla decisione su reclamo del

1. luglio 2009 dell’Ufficio cantonale di stima.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia e le spese in fr. 500.—sono poste a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF)

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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