40.2009.2
Asportare, risp. far asportare, dal Punto franco, a più riprese tra il 16 aprile 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci per un valore complessivo di fr. 8'603084.--, risp. fr. 571767.--, se
1 aprile 2010Italiano46 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
40.2009.2
Data decisione, Autorità:
01.04.2010, PRPEN
Titolo:
Asportare, risp. far asportare, dal Punto franco, a più riprese tra il 16 aprile 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci per un valore complessivo di fr. 8'603084.--, risp. fr. 571767.--, senza annunciarli per lo sdoganamento
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SULLE DOGANE
INFRAZIONE ALLA LF CONCERNENTE L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
art. 119 LD
art. 85 cpv. 1 LIVA
art. 86 cpv. 1 LIVA
Incarti
n.
40.2009.2
40.2009.3
64.4.48010.462.04
Bellinzona
1
aprile 2010
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
e
ACCU 2 separato, ,
entrambi difesi da:, ,
prevenuti
colpevoli di 1. ACCU 1
messa in pericolo del
dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta,
per avere asportato dal Punto
Franco di __________, a numerose riprese tra il 16 aprile 2002 ed il 26
ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 7’603’084.--,
senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco
fr. 577’962.55: IVA fr. 577’834.35 e dazio fr. 128.20);
reati previsti dagli art.
119, 126, 128 LD, 85, 86, 88 e 89 vLIVA, richiamati gli art. 9, 70, 64 e 95
DPA;
perseguito con
decisione penale del 15 aprile 2009 n. 64.4.48010.462.04 dell’Amministrazione
federale delle dogane AFD, Berna, che propone la condanna:
1. Alla
multa di fr. 72’000.-- (settantaduemila).
2. Al
pagamento degli oneri procedurali di complessivi fr. 3’680.--;
2. ACCU
2
messa in pericolo del
dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta,
per avere fatto asportare
dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 16 aprile 2002 ed il
26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr.
571’767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento
(tributi in gioco fr. 43’582.45: IVA fr. 43’454.25 e dazio fr. 128.20);
reati previsti dagli art.
119, 126, 128 LD, 85, 86, 88 e 89 vLIVA, richiamati gli art. 9, 70, 64 e 95
DPA;
perseguito con
decisione penale del 15 aprile 2009 n. 64.4.48010.462.04 dell’Amministrazione
federale delle dogane AFD, Berna, che propone la condanna:
1. Alla
multa di fr. 10’500.-- (diecimilacinquecento).
2. Al
pagamento degli oneri procedurali di complessivi fr. 1’480.--;
preso atto delle richieste di essere giudicati
da un tribunale tempestivamente notificate dal difensore di entrambi gli
accusati in data 22 aprile 2009;
visto il rinvio a giudizio presentato
il 27 luglio 2009 dall’Amministrazione federale delle dogane;
indetto il dibattimento in data 1. aprile
2010, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dal loro difensore, ed
Fatti
i rappresentanti dell’Amministrazione federale delle dogane, mentre il
Ministero pubblico della Confederazione ed il Procuratore Pubblico del Cantone
Ticino non hanno presenziato;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura delle decisioni penali, proceduto all’interrogatorio degli accusati;
sentiti i rappresentanti dell’Amministrazione
federale delle dogane, i quali chiedono la conferma integrale delle due decisioni
penali nei confronti degli imputati, richiamandosi alle allegazioni di fatto e
di diritto in esse contenute. Essi ricordano che ad inizio anno è entrata in
vigore la nuova LIVA ma che la stessa risulta meno favorevole ai prevenuti
rispetto alla vecchia legge, per qui si deve far riferimento a quest’ultima.
Dal loro punto di vista gli aspetti oggettivi dei reati sono indubbiamente
adempiti, così come quelli soggettivi, considerato che a loro modo di vedere
gli accusati hanno agito intenzionalmente. Con riferimento all’ammontare della
pena, essi precisano che nella commisurazione della multa occorre tener conto
che ci troviamo qui ad analizzare delle fattispecie penali commesse in un
ambito molto particolare del diritto, per il quale il legislatore ha esplicitamente
deciso di prevedere sanzioni pecuniarie molto superiori a quelle che di norma
vengono inflitte applicando il CPS. Tenuto comunque conto delle difficoltà
economiche dei due accusati, essi chiedono che la multa nei confronti del
signor ACCU 1 venga fissata in non meno di fr. 50’000.--, mentre che quella a
carico di ACCU 2 rimanga di fr. 10’500.--, essendo per lui sicuramente
sopportabile;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dei suoi assistiti. In primo luogo, a suo modo di vedere, essi
non hanno agito intenzionalmente, non avendo mai avuto né la volontà né la
coscienza di evadere le tasse elvetiche, ma solo ed unicamente quelle italiane.
In secondo luogo essi non sarebbero più penalmente perseguibili poiché sarebbe
già intervenuta la prescrizione che, a suo modo di vedere, in applicazione
degli art. 129 LD e 11 cpv. 2 DPA, sarebbe di 5 anni dall’opposizione: al
massimo risulterebbero dunque punibili i fatti commessi dal novembre 2003. Non
sostenibile sarebbe poi il fatto che la ricostruzione dei quantitativi di merce
esportata in nero sia avvenuta mediante una stima, grossolanamente. Infine,
nella denegata ipotesi in cui siano dati gli estremi per una condanna, egli
postula una corretta fissazione della multa, che tenga conto del fatto che le
cifre in gioco non sono state accertate con sicurezza assoluta, che la
situazione economica dei suoi clienti è divenuta nel frattempo drammatica, che
la loro colpa è leggera, considerato il contesto naturale del Mendrisiotto
(terra di confine) nel quale sono cresciuti, ove è prassi comune per tutti
quelli attivi nel loro settore di evadere i dazi e le imposte sul valore
aggiunto. Inoltre egli chiede che si tenga pure conto del lungo tempo trascorso
e del fatto che gli imputati devono già versare allo Stato considerevoli cifre
ai sensi delle decisioni sull’obbligo di pagamento emanate nei loro confronti e
da essi mai impugnate poiché credevano che il tutto potesse essere ridiscusso
di fronte ad un giudice senza bisogno di fare ricorso. Egli conclude
sottolineando che qualora le pene proposte nelle decisioni penali dovessero essere
confermate, preso atto che i suoi assistiti non hanno alcuna disponibilità
economica, essi si vedrebbero costretti a trascorrere alcuni anni in carcere,
ritenuto che l’art. 10 DPA prevede un tasso di conversione di un giorno per fr.
30.--;
sentito in replica i rappresentanti dell’Amministrazione
federale delle dogane, i quali ribadiscono le loro argomentazioni in merito
alla prescrizione, all’intenzionalità ed alla misura della pena;
sentito in duplica il difensore, il quale
spiega nuovamente per quale motivo non sarebbe data l’intenzionalità nella
commissione delle infrazioni e si esprime in seguito pure sulla prescrizione e
sulla commisurazione della pena, richiamandosi alle conclusioni dell’arringa;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il
signor ACCU 1 autore colpevole di:
1.1.1. Messa in pericolo del
dazio,
1.1.2. Sottrazione d’imposta,
1.1.3. Messa in pericolo dell’imposta,
per i fatti descritti
nella decisione penale del 15 aprile 2009?
1.2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
1.3. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio del presente giudizio,
nonché quelle delle procedure penali amministrative?
2.1. E’ il
signor ACCU 2 autore colpevole di:
2.1.1. Messa in pericolo del
dazio,
2.1.2. Sottrazione d’imposta,
2.1.3. Messa in pericolo dell’imposta
per i fatti descritti
nella decisione penale del 15 aprile 2009?
2.2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
2.3. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio del presente giudizio, nonché quelle delle
procedure penali amministrative?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto:
1. ACCU 2, cittadino italiano,
nato il 9 aprile 1965 a I-__________, è domiciliato a I-__________. Egli è
separato dalla moglie, dalla quale ha avuto una figlia che ora ha tre anni.
Dopo aver frequentato la scuola
di geometra sino al quinto anno, egli è stato attivo professionalmente in vari
settori e con varie funzioni: dal 1985 al 1987 ha lavorato quale responsabile di produzione per diverse ditte del ramo tessile. In seguito, nel
1988-1989 ha gestito il ristorante __________ di __________, a __________. Dal
1990 al 1996 è stato titolare della ditta __________, __________, che si
occupava della produzione e della vendita di cravatte. Dal 1996 al 1999 ha fatto l’accompagnatore subacqueo, per poi divenire, dal 1999 sino alla sua recente chiusura, contitolare
al 50% con ACCU 1 della __________, __________, della quale era de facto il
titolare. Da maggio a dicembre 2009 ha lavorato per una ditta organizzatrice di
eventi, dalla quale avrebbe dovuto incassare € 8’000.--, ma da cui ha ricevuto
effettivamente solo un quarto di tale somma. Attualmente è privo di occupazione
e di entrate. Egli vive con la madre, non ha beni, né risparmi. Questa sua
difficile situazione finanziaria non gli permette di far fronte agli obblighi
alimentari nei confronti della figlia, alla quale passa qualcosa quando può.
Egli non ha precedenti penali,
ma è stato coinvolto in un’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di __________, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di
un’organizzazione di stampo camorristico-mafioso attiva nel contrabbando di
tabacco tra il __________ e la __________, ai cui vertici vi sarebbero stati
personaggi criminali di alta caratura, quali __________. A detta dell’imputato,
contro il quale è stato emessa, una decina di anni fa, una richiesta di rinvio
a giudizio, per il momento mai concretizzatasi, le accuse sarebbero infondate e
verosimilmente il tutto cadrà in prescrizione.
2. ACCU 1, cittadino italiano,
nato il 29 settembre 1961 a I-__________, è domiciliato a I-__________. Egli è
coniugato e ha due figli di 12, rispettivamente 9 anni.
Al termine degli studi di
scuola media, l’accusato ha iniziato a lavorare quale impiegato senza un
particolare titolo di studio, svolgendo diverse mansioni. Dal 1991 fino alla
sua chiusura è stato alle dipendenze, in veste di acquisitore, della __________
di __________, ditta da lui fondata con il socio __________, che si occupava di
trasporti e sdoganamenti di merce in genere dalla Svizzera verso l’Italia ed in
transito verso altri Paesi. Amministratore unico era il signor __________,
della fiduciaria __________ di __________. I soli impiegati della società erano
i titolari. La ditta è stata sciolta in data 6 aprile 2006 (AI 101-102).
Egli è stato oggetto in passato
di una procedura penale per i reati di ripetuta contraffazione di merci e di
ripetuta violazione della Legge federale sui disegni e i modelli industriali,
sfociata in data 14 ottobre 2003 in una sentenza di assoluzione di questa
Pretura (inc. 10.2002.164). Da quasi due anni, dopo aver vissuto un periodo di
disoccupazione, lavora presso la __________ di __________, ditta che si occupa
di biciclette con motore elettrico, in qualità di addetto alla consegna della
merce e dei contatti con la clientela, con un salario mensile netto di fr. 2’700.--.
Non ha proprietà immobiliari e non ha risparmi. A suo dire non ha nemmeno i
soldi per potersi permettere un’automobile. Non ha precedenti penali ma, come
il qui coimputato, è implicato nella vicenda di contrabbando di tabacco
summenzionata ed è stato colpito, oltre che dalla suddetta richiesta di rinvio
a giudizio, anche da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 1.
agosto 2003 dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di __________ per associazione a delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (AI 72);
3. Il 26 ottobre 2004 ACCU 1, alla
guida di un furgone Renault Traffic targato __________ intestato alla __________,
si è presentato in uscita dagli spazi del Punto Franco di __________, accompagnato
dal signor ACCU 2. Il controllo del veicolo da parte dei funzionari doganali ha
permesso di rinvenire, nascosti sotto i sedili anteriori, 32 sacchetti di
plastica contenenti 347 orologi in acciaio con movimento al quarzo, marca
Breil, per un valore di € 49’794.-- e 740 ciondoli in acciaio della stessa
marca, del valore di € 32’380.--.
Interrogato sul motivo per il
quale aveva celato la merce in questione, ACCU 1 ha dichiarato: “Questa merce doveva essere asportata in Italia in modo illegale, cioè senza
espletare le formalità doganali d’importazione italiane. Di conseguenza non si
poteva allestire i soliti moduli doganali di transito svizzeri come T1 ecc. La
merce è stata occultata sotto i sedili del furgone al fine di poter uscire dal
Punto franco. L’asportazione dalla cabina è stata fatta da me stesso e dal
signor ACCU 2. L’idea di esportare la merce illegalmente è nata di comune
accordo con il signor ACCU 2.” (cfr.
suo verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 3).
ACCU 2, dal canto suo, ha così
spiegato la vicenda: “Questa mattina verso le 12:00 mi sono recato presso la
__________ di __________ dove lavora il mio amico e contitolare signor ACCU 1
che io conosco da 25 anni. (…) Un mio cliente di Roma, tale signor __________
di cui non conosco il cognome ma che conosco il n. di cellulare (…), già 10
giorni fa mi aveva chiesto se avessi disponibilità di orologi e ciondoli della
marca Breil da fornirgli in nero, quindi senza IVA e dazio italiano. Io gli ho
risposto che dovevo vedere, perché non sapevo bene come fare e come dovevo
organizzare il trasporto. Durante il pranzo odierno che ho consumato con il
signor ACCU 1 al ristorante __________ del __________ ho discusso la faccenda e
pure lui mi ha risposto che non sapeva come fare. Anche lui sapeva però che
possedevamo gli orologi e i ciondoli presso il Punto franco di __________.
Preciso che la ditta __________ tratta principalmente orologeria e bigiotteria.
Ho contatti professionali con la __________ dal 1999. Noi della __________
acquistiamo merce in diversi paesi, principalmente Asia, Svizzera, USA, in
seguito la merce viene transitata e immessa presso la cabina della __________
che si trova al PF di __________. Generalmente trattiamo presso la __________ /
PF __________ da 2 a 4 invii al mese. La merce viene poi transitata con
documenti doganali T1 dal PF di __________ alla casa di spedizioni di __________
(…) che procede al regolare sdoganamento della merce. (…) A questo punto io
allestisco la fattura o le fatture da destinare ai vari clienti che si trovano
unicamente in Italia, mi reco presso la __________ e poi faccio spedire o
faccio ritirare dal cliente stesso la merce. Preciso che i pacchetti contenenti gli orologi e i ciondoli vengono preparati e suddivisi su mio ordine presso la
cabina della __________ del Punto franco di __________ e da me controllati in
qualità di cliente della __________ e proprietario della merce.” (cfr. suo
verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 2 seg.).
L’inchiesta avviata a seguito di
questi fatti dai funzionari della Sezione antifrode della Direzione delle
Dogane di Lugano ha permesso innanzitutto di rinvenire presso i locali della __________
205 ciondoli per un peso netto di kg 9.450.5 orologi Breil in acciaio per un
valore stimato da ACCU 1 in fr. 6’000.--.
4. In seguito è stato possibile
appurare che ACCU 1, unitamente al collega __________ avevano dato avvio già
nel 1995 (cfr. suo verbale di interrogatorio 18 maggio 2005, pag. 14) ad
una pratica che si è consolidata con il tempo, mirante a consegnare ai propri
clienti su suolo italiano delle partite di orologi e bigiotteria introdotte
senza essere state dichiarate alle competenti autorità doganali, così da fare
in modo che non venissero caricate dell’IVA e dei dazi: “riassumendo posso
dirvi che i clienti italiani ordinavano la merce da fornitori siti a Hong Kong,
piuttosto che dagli Stati Uniti, Bulgaria, ecc.. noi ci occupavamo dell’immissione
e dell’estrazione dal P.to Franco e susseguente importazione in Italia. E’
chiaro che i clienti italiani ci chiedevano di importare più merce possibile in
Italia senza versare i tributi previsti dalla legge italiana. Noi non potevamo
esportare tutti i quantitativi in nero, ma ne omettevamo parzialmente la
dichiarazione in dogana italiana.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 18
maggio 2005, pag. 13).
La procedura prevedeva che la
merce proveniente da fornitori in prevalenza di Hong Kong e giunta in regime di
transito agli aeroporti di Zurigo ed Agno venisse rilevata dalla __________ di __________
e poi ceduta alla __________, per essere portata dal signor ACCU 1 al Punto
Franco di __________ in attesa di essere trasportata in Italia.
Una volta arrivato il momento
della rispedizione, ACCU 1 si occupava di procedere all’imballaggio della
merce, aggiungendo a quella ufficialmente dichiarata, anche quella che il
cliente di turno aveva disposto fosse occultata per evadere i tributi. Nel
documento di transito T1 concernente l’invio, veniva poi indicato il numero
effettivo dei colli trasportati, ma con un peso inferiore a quello reale, cioè
senza che fosse compresa la merce nascosta: “Il documento T1 che presentavo
all’ufficio doganale di __________ Punto Franco riportava - per esempio - dieci
cartoni di orologi con l’indicazione di peso approssimativo. La dogana svizzera
non poteva minimamente sapere i pezzi contenuti ne il peso effettivo dell’invio.
Compilavo questi documenti con delle errate indicazioni del peso. Per me il
peso non aveva nessuna importanza nemmeno per la dogana di destinazione poiché
la dogana italiana percepiva i tributi unicamente sui pezzi e sul valore ma non
sulla base del peso dell’invio. Lo scopo di questo traffico era quello di
indicare meno pezzi in fatture accompagnatorie per far si di pagare meno dazi d’importazione
in Italia e quindi di fornire il destinatario italiano con gli orologi concaricati
al nero. Da qui deriva la discrepanza del peso difficilmente riscontrabile da
parte della dogana Svizzera.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 20
gennaio 2006, pag. 28).
Le fatture accompagnatorie erano
appositamente redatte dal fornitore con dei dati fittizi ed inviate alla __________
via fax: “(…) io indicavo al destinatario italiano la disponibilità o meno
di confezionare invii al nero, sulla base dei dati da me riferiti, il
destinatario italiano contattava il fornitore di Hong Kong per l’invio della
documentazione accompagnatoria.” (cfr. suo verbale di interrogatorio
20 gennaio 2006, pag. 26). Qualora vi fosse stato un controllo da parte dei
funzionari doganali, ACCU 1 avrebbe prodotto la fattura comprendente anche i
pezzi concaricati, che egli si premurava di avere sempre con sé sul veicolo.
I documenti per le operazioni
doganali sono sempre stati allestiti dal signor __________, che aveva la
funzione di dichiarante all’interno di __________: “Al momento dell’uscita
dal PF di __________ veniva richiesto il documento T1, i colli indicati in
questo documento chiaramente corrispondevano a quelli presenti. Variava
unicamente il contenuto dei colli (numero dei pezzi) che non corrispondevano
alle indicazioni in fattura presentata alla __________. Tengo a precisare,
venivano emesse due fatture per l’invio di merce in questione, una veniva
trasmessa dall’__________ alla Dogana Italiana di Como mentre l’altra rimaneva
incognita sul furgone. Nel momento in cui la Dogana Italiana decideva un controllo, comunicavamo alla ditta __________ __________, di aver
dimenticato di consegnare una fattura, in modo da far quadrare l’invio
controllato. L’__________ non era al corrente del nostro traffico e alcun
controllo è mai stato effettuato dalla Dogana Italiana.” (cfr. verbale di
interrogatorio 18 maggio 2005 di __________, pagg. 3 e 4).
In seguito la merce veniva
trasportata dal signor ACCU 1 dal Punto Franco di __________ alla sede della __________,
mentre il trasferimento da quest’ultima alla __________ di __________ veniva
effettuato, oltre che da lui, anche da __________.
La __________ era una ditta che
permetteva loro di godere di una procedura di sdoganamento semplificata: “Noi
beneficiavamo di una ditta, __________ di __________ che poteva sdoganare in
procedura semplificata, il che vuol dire che la merce non veniva presentata
alla Dogana Italiana di __________, bensì veniva inviato un fax, che consentiva
alla Dogana Italiana di intervenire in un’ora dall’invio del fax. Con questo
sistema l’invio non veniva mai controllato, quindi sdoganavamo unicamente la
metà del numero dei pezzi presenti: una parte dell’invio era quindi importato
regolarmente in Italia, ma l’altra metà entrava in Italia irregolarmente.”
(cfr. verbale di interrogatorio 18 maggio 2005 di __________, pag. 3).
A detta dei prevenuti, la merce
viaggiava sotto sigillo: “(…) desidero precisare che la merce concaricata
nella cabina del punto franco di __________ ed in seguito caricata nel furgone __________,
le operazioni doganali mediante il T1, prevedevano la piombatura del carico
sino alla dogana di destino. Pertanto il carico viaggiava continuamente sotto
chiusura doganale sino alla dogana italiana di destino. Il suggello non veniva
mai tolto prima né veniva manomesso da parte nostra né di altri.” (cfr.
verbale di interrogatorio 19 gennaio 2006 di __________, pag. 29).
La fatturazione degli orologi
avveniva preminentemente attraverso la __________ di __________, società di
proprietà dei titolari di __________. (cfr. verbale di interrogatorio 18 febbraio
2005 di __________, pag. 16).
Per le sue prestazioni, oltre a
quanto fatturato dalla __________ per il trasporto e le pratiche doganali, la
ditta percepiva una piccola percentuale del guadagno in nero (cioè dei dazi
risparmiati), in pratica, come confermato al dibattimento, circa Lit. 1’000.--/1’500.--
(o, dall’introduzione della moneta unica, il corrispettivo in Euro) per
orologio importato illecitamente.
La __________ non ha mai
allestito alcuna contabilità della merce trattata: a far stato, come asserito
dai suoi stessi responsabili, erano semplicemente le schede di immissione ed
estrazione dal Punto Franco di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 19
gennaio 2006 __________, pag. 28).
5. Le indagini hanno portato pure
al chiarimento della posizione del signor ACCU 2 e dei suoi rapporti con il
coimputato.
In effetti è risultato che ACCU
2 ha fondato con ACCU 1 la __________, __________, attiva nel commercio all’ingrosso
di orologi e bigiotteria. Il ruolo di ACCU 1 nella società è comunque stato
marginale, poiché, come dichiarato dallo stesso ACCU 2, questi era un socio
rappresentativo che gli serviva per poter aprire la ditta a __________ e che
non ha mai ricevuto alcun profitto per tale funzione.
La __________ era attiva nella
compravendita di orologi, che acquistava essenzialmente in Asia, ma anche in
Svizzera e negli Stati Uniti d’America, e rivendeva poi in Italia.
La società era in affari con la
__________ sin dall’inizio, cioè dal 1999. Ad essa ha demandato l’esecuzione
del trasporto e dell’immagazzinamento della merce verso e da il Punto Franco di
__________. Inoltre quest’ultima ha messo a disposizione di ACCU 2 un ufficio e
la sua cabina nel Punto Franco.
In pratica ACCU 2 (con la sua
ditta __________) era la persona di riferimento in Italia per la messa in atto
del traffico illecito di bigiotteria ed orologi messo in atto dalla __________:
era lui che si occupava dei contatti con fornitori e clienti, ai quali addirittura
proponeva di ricorrere all’importazione in nero della merce: “Questa pratica
era, a volte richiesta dal cliente ed a volte da me proposta al cliente.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 15 luglio 2005, pag. 13), mentre ACCU 1 e __________
si occupavano di effettuare le operazioni concretamente. ACCU 2 dava istruzioni
e ACCU 1 eseguiva. “Io dicevo unicamente quale merce preparare per un
determinato cliente, quanta merce doveva essere introdotta in nero in Italia
quando si verificava la necessità, __________ e ACCU 1 si occupavano dell’imballaggio
e del trasporto.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 febbraio 2006, pag.
22).
ACCU 2 aiutava di norma il
signor ACCU 1 a confezionare la sua merce in uscita dal Punto Franco di __________
o, addirittura, lo faceva da solo: “Si ho presenziato più volte alla
confezione dell’invio poiché aiutavo a preparare la mia merce o la preparavo da
solo, poi i sigg. ACCU 1 e __________ si occupavano del trasporto. Il carico
era quindi composto sia dalla mia merce, sia da merce della __________ con la
quale non avevo nulla a che fare.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 febbraio
2006, pag. 22).
Il guadagno che egli traeva da
queste sue pratiche era del 10% lordo sulla transazione completa, al quale si
aggiungeva il 2% quale compenso extra per la consegna della merce in Italia in
elusione dei controlli doganali di quel Paese (cfr. suo verbale di
interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 4).
6. Con processo verbale finale del
26 maggio 2008 (AI 132) la Sezione antifrode doganale ha rimproverato a ACCU 1
di essersi reso colpevole di infrazione alla legge sulle dogane ed alla legge
concernente l’imposta sul valore aggiunto per aver asportato dal Punto Franco
di __________, nel periodo dal 26 aprile 2001 al 26 ottobre 2004, senza
annunciarli per lo sdoganamento, orologi ed altre merci per un valore complessivo
di fr. 14’286’107.--. Secondo l’autorità inquirente, l’IVA sottratta ammonta a
fr. 1’085’882.--, mentre i dazi evasi a fr. 128.20.
Il processo verbale finale di
medesima data allestito per ACCU 2 (AI 134) ha invece stabilito che questi, nel
periodo dal 23 luglio 2001 al 26 ottobre 2004, ha fatto asportare dal Punto Franco di __________, senza annunciarli per lo sdoganamento,
orologi ed altre merci per un valore complessivo di fr. 723’655.--. Di riflesso
l’IVA sottratta ammonta a fr. 55’002.85, mentre il dazio non corrisposto a
fr. 128.20.
Il 26 maggio 2008 l’autorità
doganale ha pure emesso nei confronti dei due imputati le relative decisioni
sull’obbligo di pagamento dei tributi non riscossi sulle importazioni dei
suddetti prodotti per gli importi sopra indicati (AI 133 e AI 135). Contro tali
risoluzioni, intimate brevi manu, non è stato interposto ricorso, per cui esse
sono cresciute in giudicato.
Con decreto penale 7 ottobre
2008, notificato il 10 ottobre 2008, la Direzione generale delle Dogane ha
condannato ACCU 1 ad una multa di fr. 130’000.--, oltre fr. 4’500.--.
Contestualmente l’IVA non pagata è stata ridimensionata in fr. 1’083’853.80
(doc. B.2). In questa decisione il valore complessivo imponibile è stato
ridotto a fr. 14’261’234.--.
Nel decreto penale 7 ottobre
2008 prolato nei confronti di ACCU 2, egli è stato condannato alla multa di fr.
13’500.-- più spese procedurali per fr. 1’500.--. In questa decisione il
valore complessivo imponibile della merce è stato aumentato a fr. 723’722.--
(doc. B.1).
Contro queste due decisioni gli
accusati, in data 7 novembre 2008, hanno interposto tempestiva opposizione.
La decisione penale 15 aprile
2009 nei confronti del signor ACCU 2 che ne ha fatto seguito (doc. B.5), ha in
primo luogo appurato che per effetto della prescrizione dell’azione penale il
periodo da considerare era quello dal 16 aprile 2002 al 26 ottobre 2004, per
cui il valore complessivo imponibile delle merci trafugate avrebbe dovuto
essere ridotto da fr. 723’722.-- a fr. 571’767.-- ed i tributi in discussione
da fr. 55’131.05 a fr. 43’582.45 (fr. 43’454.25 di IVA e fr. 128.20 di
dazio). La multa, che prima era di 1/4 dei tributi evasi, è stata di conseguenza
ridotta, anche in considerazione della colpa e della situazione personale del
prevenuto, a fr. 10’500.-- e le tasse e spese a complessivi fr. 1’480.--.
La decisione penale di medesima
data emanata contro ACCU 1 (doc. B.6), tenuto conto dei termini di prescrizione
e della riduzione del periodo da prendere in considerazione, ha accertato che
il valore complessivo imponibile delle merci avrebbe dovuto essere ridotto da
fr. 14’261’234.-- a fr. 7’603’084.--, così che i tributi in gioco
avrebbero dovuto essere ridimensionati da fr. 1’083’982.-- a fr. 577’962.55
(fr. 577’834.-- di IVA e fr. 128.20 di dazio). La multa, in precedenza
fissata in 1/8 dei tributi evasi, è stata pure ridotta a fr. 72’000.-- e le
tasse e spese a fr. 3’680.--.
Entro i termini di legge di 10
giorni, entrambi gli accusati hanno chiesto di essere giudicati da un
tribunale.
Considerandi
7.
In base al vecchio diritto, in
vigore fino al 30 settembre 2002, la prescrizione dell’azione penale avveniva
in 5 anni se la contravvenzione consisteva nella sottrazione, nella messa in
pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una
riduzione o di un condono di tasse (prescrizione relativa), e, in caso di
interruzione della prescrizione, in un termine massimo di sette anni e mezzo
(prescrizione assoluta), art. 11 cpv. 2 DPA e art. 72 cifra 2 vCPS. Una
sospensione della prescrizione era prevista, per i delitti e le
contravvenzioni, durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari
circa l’obbligo di pagamento o di restituzione o circa altre questioni
pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa o finché l’imputato
stava scontando all’estero una pena privativa della libertà, art. 11 cpv. 3 DPA.
Questa sospensione non si applicava solo alla prescrizione relativa, ma pure a
quella assoluta, come riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza (DTF 119
IV 330 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 9 marzo 2005, in RVJ2006, pag. 211 ss.).
Secondo il nuovo diritto,
entrato in vigore il 1. ottobre 2002, i delitti si prescrivono in 7 anni, art.
97.
cpv. 1 lett. c CPS, ritenuto che tale periodo non è più soggetto ad
interruzioni e che la prescrizione non può più subentrare dopo il giudizio di
prima istanza. Per le contravvenzioni previste da leggi federali che non siano
il CPS, i termini di prescrizione, se superiori ad un anno, sono stati
raddoppiati, art. 333 cpv. 6 lett. b CPS, e l’azione penale non si prescrive
più se entro lo scadere di tali termini è stata pronunciata una sentenza di
primo grado, art. 333 cpv. 6 lett. d CPS.
Nel nostro caso, quindi, il
termine di prescrizione secondo le disposizioni attuali sarebbe di 10 anni.
Una simile soluzione appare
stridente. In effetti, come chiarito dal Tribunale federale, non è concepibile
che delle contravvenzioni si prescrivano in termini più lunghi di quelli
previsti per un delitto. Di conseguenza l’alta corte elvetica ha stabilito che,
se la questione non è ancora stata esplicitamente chiarita con una modifica
legislativa, come nel nostro caso, si deve concludere che le contravvenzioni di
cui all’art. 11 cpv. 2 e 3 DPA si prescrivono in 7 anni (DTF 134 IV 328
consid. 2.1.).
A fronte di queste due regole
occorre ora valutare - sulla base di considerazioni concrete, riferite alla fattispecie
in esame e non di ragionamenti generici ed astratti - quale di esse rappresenti
la lex mitior per gli imputati.
Visto che la decisione penale è
del 15 aprile 2009, il periodo che si dovrebbe tenere in considerazione secondo
le norme in vigore dal 1. ottobre 2002, sarebbe quello a partire dal 16 aprile
2002.
Per contro, in base alla
vecchia regola - preso atto che non è insorta alcuna sospensione ai sensi dell’art.
11.
cpv. 3 DPA, non essendo state impugnate le decisioni sull’obbligo di pagamento
- il periodo che potrebbe essere preso in considerazione per la valutazione
penale della vicenda, è quello a partire dal 1. ottobre 2002 (sette anni e
mezzo prima del presente dibattimento).
Quest’ultima soluzione appare
più vantaggiosa per i prevenuti, poiché permette loro di escludere ulteriori 6
mesi di commissione dell’illecito.
Sono pertanto da reputarsi
prescritti tutti i reati commessi prima del 1. ottobre 2002.
8.
Il 1. maggio 2007 è entrata in
vigore la nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005, che presenta una modifica
delle disposizioni penali e che trova fondamentalmente applicazione per i reati
commessi dopo la sua entrata in vigore. In base la principio della lex mitior,
tuttavia, essa può venire presa in considerazione anche per fattispecie
precedenti, laddove la soluzione proposta dalle nuove norme risulti essere più
favorevole all’imputato rispetto alle vecchie disposizioni in merito.
Giusta l’art. 21 cpv. 1 LD
(art. 6 vLD), chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale
deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale
più vicino.
Di basilare importanza in
materia di relazioni commerciali transfrontaliere in cui le merci valicano i
confini nazionali è il principio dell’autodichiarazione (ai
tempi ancorato all’art. 29 vLD, DTF 112 IV 53 consid. 1a), per il quale incombe
a colui che trasporta merce attraverso il confine dichiararla spontaneamente e
collaborare nell’ambito della procedura di sdoganamento. Se del caso la persona
assoggettata al controllo doganale deve informarsi presso l’autorità competente
circa i propri doveri (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.612/2003 del 21
giugno 2004).
Le merci
estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra
due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di
transito, art. 49 cpv. 1 LD. Se il regime di transito non è concluso
regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci
ammesse in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all’esportazione,
il regime d’esportazione viene annullato, art. 49 cpv. 3 LD.
Giusta l’art.
62.
cpv. 1 LD (art. 42 vLD), i depositi franchi doganali sono parti del
territorio doganale o locali in esso ubicati che sono sottoposti alla vigilanza
doganale, che sono separati dal resto del territorio doganale e nei quali
possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica. In tali
depositi franchi possono venire immagazzinate merci destinate all’esportazione
se, dopo che ne sono uscite, sono esportate, art. 62 cpv. 2 LD. Le merci ivi
immagazzinate non soggiacciono né ai tributi doganali all’importazione, né a
provvedimenti di politica commerciale, art. 62 cpv. 3 LD.
Le merci
depositate presso i punti franchi doganali devono essere dichiarate a tal fine
all’ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale,
art. 65 cpv. 1 LD (art. 44 vLD). Esse ne escono quando è loro assegnato un
regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o
dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime
di transito ed esportate, art. 67 LD (art. 46 vLD).
Come emerge da
quanto testé esposto, la nuova regolamentazione riprende in sostanza - precisandoli
ma senza introdurre cambiamenti determinanti, per quanto ci concerne - i
principi di quella vecchia. Non essendoci differenze concrete, come precisato
in una recente sentenza del Tribunale federale, trovano formalmente
applicazione alla fattispecie le norme della legge vigente al momento dei fatti
(DTF 135 IV 217 consid. 2.1.).
9.
Secondo l’art.
119.
cpv. 1 LD, commette il reato di messa in pericolo del dazio (definito quale
infrazione doganale, art. 117 lett. a LD) chi, intenzionalmente o per negligenza,
omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o
in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali.
La pena è della multa fino ad un quintuplo del tributo doganale messo in
pericolo ma, in caso di circostanze aggravanti, può arrivare sino alla metà
dello stesso. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un
anno, art. 119 cpv. 2 LD.
Nell’art. 74 vLD
il reato veniva chiamato contravvenzione doganale ed era commesso da chiunque,
senza permesso esplicito, importava, esportava o faceva transitare merci
soggette a dazio per vie o da approdi non permessi al traffico doganale, oppure
trasportava merci oltre il confine con aeromobili non dirigibili (cifra 1),
così come da chiunque, varcando il confine, ometteva di dichiarare, totalmente
o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio (cifra
3), e da chi otteneva l’ammissione in franchigia o la riduzione del dazio per
merci che non rispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci
esenti da dazio o per le agevolezze del traffico di confine. Giusta l’art. 75
cpv. 1 vLD, la contravvenzione doganale era punita con una multa fino a 20
volte l’importo del dazio frodato o pregiudicato che poteva essere aumentata
della metà a fronte di circostanze aggravanti. In simili situazioni era inoltre
possibile pronunciare la detenzione fino a sei mesi, art. 75 cpv. 2 vLD.
Nella
fattispecie risulta essere più favorevole agli imputati la nuova
regolamentazione, che prevede sanzioni più lievi, ad eccezione delle situazioni
in cui si impone una pena privativa della libertà (problema che qui non si
pone).
La questione è
di importanza relativa nel complesso dei fatti qui in discussione, poiché il
dazio frodato è per entrambi i prevenuti di fr. 128.20 dovuti per l’importazione
del 26 ottobre 2004.
10.
Parimenti a quella doganale,
anche la legislazione sull’IVA ha subito delle evoluzioni in corso di
procedura. In effetti con il 1. gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove
LIVA ed OIVA.
La vecchia legge, in vigore al
momento dei fatti, stabiliva che chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad
altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta o
ottenendo un’esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati
dell’imposta, debba essere punito con la multa sino al quintuplo dell’importo d’imposta
sottratta o del profitto illecito, art. 85 cpv. 1 vLIVA (sottrazione d’imposta).
Inoltre colui che, intenzionalmente o per negligenza, omette di dichiarare o
dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell’imposta
avrebbe dovuto essere punito con la multa sino a fr. 10’000.-- e, nei casi gravi
o di recidiva, sino a fr. 30'000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA (messa in
pericolo dell’imposta), ritenuto che la multa avrebbe potuto anche raggiungere
l’importo dell’imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora esso
fosse stato più elevato, art. 86 cpv. 2 vLIVA.
Se un’azione punibile
costituiva una sottrazione o una messa in pericolo dell’imposta e un’infrazione
doganale, si sarebbe dovuto applicare la pena corrispondente all’infrazione più
grave, eventualmente adeguatamente aumentata, art. 89 cpv. 2 vLIVA.
Le disposizioni penali previste
dalla nuova LIVA per il reato di sottrazione d’imposta, commessa non
dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole,
intenzionalmente o per negligenza, all’atto della loro importazione, sono
sensibilmente più pesanti, preso atto che la multa può arrivare sino a fr. 800’000.--,
art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA. In caso di circostanze aggravanti il massimo della
multa comminata deve essere aumentato della metà ed è possibile aggiungervi una
pena detentiva sino a due anni, art. 97 cpv. 2 LIVA.
Sulla scorta di questi dati
appare chiaro come le disposizioni più miti siano quelle della vecchia legge,
che devono dunque trovare applicazione al caso sottoposto al vaglio della
scrivente Pretura penale.
11.
Dal punto di vista oggettivo, la
commissione dei reati non pone particolari difficoltà, poiché entrambi gli
imputati hanno sin da subito riconosciuto di aver asportato dal Punto Franco di
__________ orologi e bigiotteria in nero, senza quindi dichiararli alle
autorità doganali elvetiche come in transito o in uscita.
Poiché per il diritto svizzero
i punti franchi sono considerati territorio doganale estero, con l’uscita dagli
stessi le merci non coperte da un documento di transito ai sensi della LD hanno
superato fisicamente la frontiera con il nostro Paese, nel quale sono dunque
state immesse in spregio alle summenzionate disposizioni legali, cioè senza
venire debitamente dichiarate.
Gli imputati hanno sempre
sostenuto che tutta la merce uscita dal Punto Franco di __________ di nascosto
è sempre stata trasportata in Italia. Tale fatto non ha però potuto da loro
essere dimostrato, per cui, in questa sede, non si può che concludere che essa
sia stata immessa sul territorio elvetico. Invero una simile conclusione,
giuridicamente inevitabile, appare razionalmente bizzarra, poiché non è emerso
alcun indizio che possa indurre a credere che gli accusati abbiano dichiarato
il falso e poiché tutti i loro clienti individuati dagli inquirenti sono
risultati essere, come emerge dalle tavole processuali, esclusivamente
italiani. Nessuno svizzero. E’ dunque singolare che si creda e si utilizzi
tutto ciò che i prevenuti hanno riconosciuto e che serve alla loro accusa,
mentre si consideri diversamente quanto da loro da sempre e coerentemente
asserito e che potrebbe servire per scagionarli.
Per completezza si deve
aggiungere che i signori ACCU 1 e ACCU 2, non impugnando le decisioni sull’obbligo
di pagamento, hanno fornito un elemento non trascurabile per legittimare la
conclusione cui in questa sede non si può che giungere.
Di tutto ciò dovrà comunque
essere tenuto conto al momento della commisurazione della pena.
I quantitativi ripresi nei
riepiloghi allestiti dalla Sezione antifrode doganale e allegati quale parte
integrante dei processi verbali (AI 133.1 e AI 135.1), pur essendo stati
contestati in tutti gli allegati scritti degli accusati, in quanto fondati su
criteri di calcolo poco chiari, non sono più stati messi in discussione in
occasione del dibattimento. A tal proposito va ricordato che le decisioni sull’obbligo
di pagamento, debitamente cresciute in giudicato poiché mai impugnate, sono
state allestite proprio sulla scorta delle cifre contenute in questi documenti.
La riduzione a seguito della
prescrizione del periodo punibile impone tuttavia un ricalcolo del valore delle
merci trafugate dal 1. ottobre 2002 al 26 ottobre 2004 e delle tasse evase.
Per ACCU 1 tale conteggio
conduce ad un valore imponibile complessivo delle merci non annunciate per lo
sdoganamento ammonante a fr. 5’573’121.--. Di riflesso i tributi evasi
corrispondono a fr. 433’672.35 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.
Per ACCU 2, per contro, la
situazione non cambia rispetto a quanto calcolato con la decisione penale,
poiché nei mesi tra l’aprile 2002 ed il 1. ottobre 2002 egli non ha effettuato
alcuna operazione illecita. Il valore delle merci asportate illegalmente dal
Punto Franco di __________ è dunque sempre di imponibili fr. 571’767.--, corrispondenti
a fr. 43’454.25 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.
12.
Presupposto soggettivo per l’adempimento
dei reati è la loro commissione intenzionale o quantomeno per negligenza.
Giusta l’art. 12 cpv. 2 CPS,
commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e
volontariamente. A tal fine è sufficiente che l’autore ritenga possibile il
realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. In effetti la seconda frase
dell’art. 12 cpv. 2 CPS chiarisce che anche il dolo eventuale è punibile alla stessa
stregua del dolo diretto.
Il dolo eventuale sussiste
laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e,
cionondimeno, agisce. Egli prende in considerazione la possibilità che con i
suoi atti l’evento possa realizzarsi e procede accettandolo, pur non
desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.).
In mancanza di confessioni, il
giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su
indizi esteriori e regole d’esperienza. La volontà dell’autore si può
ricostruire in base a ciò che questi sapeva e dopo aver verificato se la possibilità
che l’evento si producesse sia stata tale da imporsi all’autore, di modo che si
possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid.
8.
). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha
tenuto in linea di conto la realizzazione dell’evento illecito, figurano in
particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la
probabilità, nota all’autore, della concretizzazione del rischio. Quanto più
grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si
realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i
suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si
realizzasse (DTF 135 IV 12 consid.
2.3
; DTF 134 IV 26 consid.
3.2.2
e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente
dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid.
8.
; DTF 125 IV 242 consid.
3c).
La distinzione tra dolo
eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile, poiché in entrambi i casi
l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca. La differenza si
opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid.
4.
; DTF 133 IV 9 consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore,
per un’imprevidenza colpevole, agisca presumendo che l’evento, che ritiene
possibile, non si realizzi.
Nella vicenda che ci occupa
entrambi gli accusati hanno ammesso di essere stati a conoscenza, almeno nelle
grandi linee, delle norme doganali elvetiche. Di sicuro, essendo del mestiere,
sapevano che per l’importazione di merci sul nostro suolo nazionale devono essere
rispettate rigorose regole.
Pur essendo i fatti con
rilevanza penale limitati ad un paio di anni, non si può trascurare che in
realtà la pratica illecita è stata portata avanti sin da metà degli anni novanta
e che essa ha permesso ai prevenuti di trafugare quantitativi molto importanti
di orologi e bigiotteria.
In considerazione di tutto ciò,
non si può che concludere che essi, pur avendo avuto quale scopo principale l’evasione
dei dazi italiani, hanno agito omettendo di dichiarare in uscita dal Punto Franco
la merce, sapendo o avendo quantomeno preso in considerazione il fatto che ciò
potesse comportare un’infrazione alle leggi svizzere.
Essi hanno pertanto infranto le
leggi sulle dogane e quella sull’IVA scientemente, per dolo eventuale. La
negligenza non è qui ravvisabile.
13.
In base a tutto quanto precede,
entrambi gli accusati devono dunque essere condannati per messa in pericolo del
dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta.
In merito alla commisurazione
della da lei denegata pena, la difesa ha chiesto che vengano presi in
considerazione la difficile situazione economica di entrambi gli imputati, la
loro colpa limitata - visto che si sono trovati ad agire in un contesto, quello
del Mendrisiotto, ove simili pratiche sono all’ordine del giorno - nonché il
lungo tempo trascorso.
L’art. 8 DPA prescrive che le
multe sino a fr. 5’000.-- debbano essere commisurate unicamente in base alla
gravità dell’infrazione e della colpa. Altri elementi non possono entrare in
linea di conto. Per il resto fanno stato gli art. 106, 107 e 333 cpv. 3
CPS, la cui applicazione dipende direttamente dal concetto di colpa ai sensi
dell’art. 47 CPS (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, 2a ed., art. 106, n.
21).
La multa che non può essere
riscossa deve essere commutata dal giudice in arresto, art. 10 cpv. 1 DPA. Il
tasso di commutazione prescritto dall’art. 10 cpv. 3 DPA è di un giorno di
arresto o di carcerazione ogni fr. 30.-- di multa. Con l’introduzione delle
nuove norme del CPS (art. 106 cpv. 2 e 3 CPS) e della prassi ad esse relativa,
tale importo appare ormai superato e sostituito dalla regola per la quale il
tasso di conversione deve fondarsi sulla capacità finanziaria del prevenuto,
analogamente a quanto avviene nella fissazione dell’ammontare delle aliquote
giornaliere. Indipendentemente da ciò vale l’assioma irrinunciabile secondo il
quale la durata massima della pena da commutazione è di tre mesi, art. 10 cpv.
3.
DPA e art. 106 cpv. 2 CPS.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione
a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
L’art. 48 CPS
prevede tutta una serie di circostanze attenuanti sulla base delle quali è possibile
procedere ad una riduzione della pena. In modo particolare ciò è fattibile se l’autore
ha agito per motivi onorevoli, in stato di grave angustia, sotto minaccia, su
incitamento di una persona della quale era succube, se è stato indotto
seriamente in tentazione dalla vittima, se era in stato di violenta e scusabile
commozione dell’animo, se ha dimostrato sincero pentimento o se la pena ha
perso manifestamente di senso a seguito del tempo trascorso dal reato e da
allora l’autore ha tenuto buona condotta.
14.
Quando entra in
concorso la commissione di più infrazioni contemporaneamente, si deve applicare
la pena prevista per quella più grave, se del caso adeguatamente aumentata,
art. 126 LD (art. 85 vLD), art. 101 LIVA (art. 89 vLIVA).
Come visto in
precedenza, l’infrazione doganale è sanzionata con una multa fino al quintuplo
dell’importo del tributo messo in pericolo, art. 119 LD, mentre l’infrazione
alla LIVA è punita dalla stessa con una multa sino a fr. 10’000.-- e,
nei casi più gravi, sino a fr. 30’000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA,
ritenuto che, qualora l’importo in gioco o il profitto fossero più elevati, si
potrebbe giungere fino a tali cifre, art. 86 cpv. 2 vLIVA.
Appurato che l’IVA compromessa
raggiunge qui volumi molto più elevati rispetto al dazio sottratto, irrisorio,
va conferita precedenza alle sanzioni comminate dalla LIVA stessa.
15.
La ponderazione della sanzione
da infliggere ai due accusati impone innanzitutto di prendere coscienza del
fatto che il caso che li ha visti qui coinvolti non rappresenta una semplice bagatella,
ma concerne un misfatto commesso sistematicamente, durante un considerevole
periodo di tempo e relativo a transazioni per cifre d’affari milionarie.
L’attività svolta dai due
imputati è quella che nel linguaggio comune viene definita contrabbando. Oltre
alle ripercussioni per il nostro Stato, trattate nella presente sentenza, con
tale pratica essi hanno creato degli indubbi e considerevoli danni anche e
soprattutto a quello italiano.
ACCU 1 e ACCU 2 non sono dunque
così estranei al mondo della delinquenza come hanno tentato di far credere
sminuendo la portata dei crimini di natura doganale. Prova ne è il fatto che,
in un modo o nell’altro, sono stati coinvolti in indagini della Procura di __________
su un’organizzazione di stampo mafioso - camorristico operante nel contrabbando
di sigarette e facente capo a personaggi noti alle forze di polizia di mezzo
mondo, quali, come detto in precedenza, quello di __________. Anche se, come da
loro asserito, non vi fossero gli estremi per una condanna in Italia, la loro attività
di contrabbando di orologi e bigiotteria li ha fatti inevitabilmente, proprio
per la sua natura illecita e per i facili guadagni che essa potenzialmente può
assicurare, venire a contatto con il peggio della malavita internazionale.
Fatto non trascurabile.
Malgrado le leggi qui applicate
prevedano delle multe sensibilmente superiori a quelle del diritto penale
ordinario, non si può prescindere, nella fissazione della pena, dal considerare
gli elementi elencati all’art. 12 cpv. 1 CPS.
In quest’ottica si deve
pertanto innanzitutto tener conto del fatto che i prevenuti, sono chiamati a
risarcire la Confederazione con importi di fr. 1’085’882.-- (ACCU 1),
rispettivamente fr. 55’131.05 (ACCU 2), avendo lasciato crescere in giudicato
le decisioni sull’obbligo di pagamento del 26 maggio 2008.
In secondo luogo entrambi sono
in una situazione economica disastrosa: ACCU 1 guadagna a malapena il
necessario per mantenere la sua famiglia di 4 persone, mentre ACCU 2 è
attualmente privo di lavoro e negli ultimi 12 mesi ha potuto contare su entrate
inferiori al suo minimo esistenziale. Nessuno di loro ha sostanza.
Neppure il lungo tempo
trascorso dai fatti può essere completamente trascurato: la presente sentenza
interviene in effetti a 5 anni e mezzo dal controllo che ha dato avvio alle
indagini.
Altro elemento a favore dei
prevenuti è l’ulteriore riduzione, a seguito della prescrizione, degli importi sottratti
cui può essere conferita rilevanza penale.
Infine non si può ignorare il
paradosso che permea la presente procedura a discapito dei due accusati, cui si
è fatto cenno al punto n. 10: da un lato le loro ammissioni di colpa e le
descrizioni dei fatti - sin dall’inizio coerenti e dettagliate - hanno
consentito agli inquirenti di chiarire i fatti e sono così divenuti un punto
cardine del castello accusatorio, mentre dall’altro essi non possono essere creduti
quando affermano che tutte le merci non dichiarate in uscita dal Punto Franco
di __________ sono state portate in Italia, per cui de facto non sono stati
frodati né il dazio doganale né l’IVA svizzeri. Sugli imputati pesa quindi -
oltre alla loro incomprensibile leggerezza nel non interporre ricorso alle
decisioni sull’obbligo di pagamento - la presunzione che quanto non può essere
dimostrato sia stato esportato dal Punto Franco in Italia deve ritenersi
immesso in Svizzera e l’impossibilità di provare che la loro tesi è veritiera.
16.
Tutto ciò ben ponderato, appare
corretto ridimensionare le pene di ambedue gli imputati.
Al signor ACCU 1 risulta equo infliggere
una multa di fr. 15’000.--, oltre al pagamento delle spese procedurali
amministrative di fr. 3’680.-- e degli oneri della presente procedura.
Al signor ACCU 2 deve per
contro essere imposta una multa di fr. 6’500.--, cui si devono aggiungere il
pagamento delle spese procedurali amministrative per fr. 1’480.-- e degli oneri
della presente causa.
La pena detentiva sostitutiva
in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 90 giorni
per ACCU 1 ed in 65 giorni per ACCU 2 (art. 106 cpv. 2 CPS), applicandosi
per ognuno di essi un tasso di conversione di un giorno per fr. 100.-- e tenuto
conto dei limiti massimi previsti dalla legge.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 72 vCPS; 2, 12, 47,
48, 97, 106, 107, 333 CPS; 6, 29, 42 segg., 74, 75 vLD; 21, 49, 62, 65, 67, 119,
126, 128 LD; 85, 86, 88 e 89 vLIVA; 96, 97 LIVA; 2 segg., 73 segg. DPA; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alla Legge sulle
dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,
2. sottrazione d’imposta, art.
85 cpv. 1 vLIVA,
3. messa in pericolo dell’imposta,
art. 86 cpv. 1 vLIVA,
per avere asportato dal
Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002
ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile
di fr. 5’573’121.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo
sdoganamento (tributi in gioco fr. 433’800.55: IVA fr. 433’672.35 e dazio
fr. 128.20);
condanna 1. ACCU 1
1. alla multa di
fr. 15’000.-- (quindicimila);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento
delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.--;
3. al pagamento delle tasse e
spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dichiara 2. ACCU 2
autore colpevole di:
1. infrazione alla Legge sulle
dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,
2. sottrazione d’imposta, art.
85 cpv. 1 vLIVA,
3. messa in pericolo dell’imposta,
art. 86 cpv. 1 vLIVA,
per avere fatto asportare
dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il
26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr.
571’767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento
(tributi in gioco fr. 43’582.45: IVA fr. 43’454.25 e dazio fr. 128.20);
condanna 2. ACCU 2
1. alla multa di
fr. 6’500.-- (seimilacinquecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 65
(sessantacinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento
delle spese procedurali amministrative di fr. 1’480.--;
3. al pagamento delle tasse e
spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Anche il
procuratore generale e l’amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo
indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto
entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2
DPA).
Intimazione a:
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, ,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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