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Decisione

40.2009.2

Asportare, risp. far asportare, dal Punto franco, a più riprese tra il 16 aprile 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci per un valore complessivo di fr. 8'603084.--, risp. fr. 571767.--, se

1 aprile 2010Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i rappresentanti dell’Amministrazione federale delle dogane, mentre il

Ministero pubblico della Confederazione ed il Procuratore Pubblico del Cantone

Ticino non hanno presenziato;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura delle decisioni penali, proceduto all’interrogatorio degli accusati;

sentiti i rappresentanti dell’Amministrazione

federale delle dogane, i quali chiedono la conferma integrale delle due decisioni

penali nei confronti degli imputati, richiamandosi alle allegazioni di fatto e

di diritto in esse contenute. Essi ricordano che ad inizio anno è entrata in

vigore la nuova LIVA ma che la stessa risulta meno favorevole ai prevenuti

rispetto alla vecchia legge, per qui si deve far riferimento a quest’ultima.

Dal loro punto di vista gli aspetti oggettivi dei reati sono indubbiamente

adempiti, così come quelli soggettivi, considerato che a loro modo di vedere

gli accusati hanno agito intenzionalmente. Con riferimento all’ammontare della

pena, essi precisano che nella commisurazione della multa occorre tener conto

che ci troviamo qui ad analizzare delle fattispecie penali commesse in un

ambito molto particolare del diritto, per il quale il legislatore ha esplicitamente

deciso di prevedere sanzioni pecuniarie molto superiori a quelle che di norma

vengono inflitte applicando il CPS. Tenuto comunque conto delle difficoltà

economiche dei due accusati, essi chiedono che la multa nei confronti del

signor ACCU 1 venga fissata in non meno di fr. 50’000.--, mentre che quella a

carico di ACCU 2 rimanga di fr. 10’500.--, essendo per lui sicuramente

sopportabile;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dei suoi assistiti. In primo luogo, a suo modo di vedere, essi

non hanno agito intenzionalmente, non avendo mai avuto né la volontà né la

coscienza di evadere le tasse elvetiche, ma solo ed unicamente quelle italiane.

In secondo luogo essi non sarebbero più penalmente perseguibili poiché sarebbe

già intervenuta la prescrizione che, a suo modo di vedere, in applicazione

degli art. 129 LD e 11 cpv. 2 DPA, sarebbe di 5 anni dall’opposizione: al

massimo risulterebbero dunque punibili i fatti commessi dal novembre 2003. Non

sostenibile sarebbe poi il fatto che la ricostruzione dei quantitativi di merce

esportata in nero sia avvenuta mediante una stima, grossolanamente. Infine,

nella denegata ipotesi in cui siano dati gli estremi per una condanna, egli

postula una corretta fissazione della multa, che tenga conto del fatto che le

cifre in gioco non sono state accertate con sicurezza assoluta, che la

situazione economica dei suoi clienti è divenuta nel frattempo drammatica, che

la loro colpa è leggera, considerato il contesto naturale del Mendrisiotto

(terra di confine) nel quale sono cresciuti, ove è prassi comune per tutti

quelli attivi nel loro settore di evadere i dazi e le imposte sul valore

aggiunto. Inoltre egli chiede che si tenga pure conto del lungo tempo trascorso

e del fatto che gli imputati devono già versare allo Stato considerevoli cifre

ai sensi delle decisioni sull’obbligo di pagamento emanate nei loro confronti e

da essi mai impugnate poiché credevano che il tutto potesse essere ridiscusso

di fronte ad un giudice senza bisogno di fare ricorso. Egli conclude

sottolineando che qualora le pene proposte nelle decisioni penali dovessero essere

confermate, preso atto che i suoi assistiti non hanno alcuna disponibilità

economica, essi si vedrebbero costretti a trascorrere alcuni anni in carcere,

ritenuto che l’art. 10 DPA prevede un tasso di conversione di un giorno per fr.

30.--;

sentito in replica i rappresentanti dell’Amministrazione

federale delle dogane, i quali ribadiscono le loro argomentazioni in merito

alla prescrizione, all’intenzionalità ed alla misura della pena;

sentito in duplica il difensore, il quale

spiega nuovamente per quale motivo non sarebbe data l’intenzionalità nella

commissione delle infrazioni e si esprime in seguito pure sulla prescrizione e

sulla commisurazione della pena, richiamandosi alle conclusioni dell’arringa;

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. E’ il

signor ACCU 1 autore colpevole di:

1.1.1. Messa in pericolo del

dazio,

1.1.2. Sottrazione d’imposta,

1.1.3. Messa in pericolo dell’imposta,

per i fatti descritti

nella decisione penale del 15 aprile 2009?

1.2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

1.3. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio del presente giudizio,

nonché quelle delle procedure penali amministrative?

2.1. E’ il

signor ACCU 2 autore colpevole di:

2.1.1. Messa in pericolo del

dazio,

2.1.2. Sottrazione d’imposta,

2.1.3. Messa in pericolo dell’imposta

per i fatti descritti

nella decisione penale del 15 aprile 2009?

2.2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

2.3. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio del presente giudizio, nonché quelle delle

procedure penali amministrative?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto:

1. ACCU 2, cittadino italiano,

nato il 9 aprile 1965 a I-__________, è domiciliato a I-__________. Egli è

separato dalla moglie, dalla quale ha avuto una figlia che ora ha tre anni.

Dopo aver frequentato la scuola

di geometra sino al quinto anno, egli è stato attivo professionalmente in vari

settori e con varie funzioni: dal 1985 al 1987 ha lavorato quale responsabile di produzione per diverse ditte del ramo tessile. In seguito, nel

1988-1989 ha gestito il ristorante __________ di __________, a __________. Dal

1990 al 1996 è stato titolare della ditta __________, __________, che si

occupava della produzione e della vendita di cravatte. Dal 1996 al 1999 ha fatto l’accompagnatore subacqueo, per poi divenire, dal 1999 sino alla sua recente chiusura, contitolare

al 50% con ACCU 1 della __________, __________, della quale era de facto il

titolare. Da maggio a dicembre 2009 ha lavorato per una ditta organizzatrice di

eventi, dalla quale avrebbe dovuto incassare € 8’000.--, ma da cui ha ricevuto

effettivamente solo un quarto di tale somma. Attualmente è privo di occupazione

e di entrate. Egli vive con la madre, non ha beni, né risparmi. Questa sua

difficile situazione finanziaria non gli permette di far fronte agli obblighi

alimentari nei confronti della figlia, alla quale passa qualcosa quando può.

Egli non ha precedenti penali,

ma è stato coinvolto in un’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica presso

il Tribunale di __________, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di

un’organizzazione di stampo camorristico-mafioso attiva nel contrabbando di

tabacco tra il __________ e la __________, ai cui vertici vi sarebbero stati

personaggi criminali di alta caratura, quali __________. A detta dell’imputato,

contro il quale è stato emessa, una decina di anni fa, una richiesta di rinvio

a giudizio, per il momento mai concretizzatasi, le accuse sarebbero infondate e

verosimilmente il tutto cadrà in prescrizione.

2. ACCU 1, cittadino italiano,

nato il 29 settembre 1961 a I-__________, è domiciliato a I-__________. Egli è

coniugato e ha due figli di 12, rispettivamente 9 anni.

Al termine degli studi di

scuola media, l’accusato ha iniziato a lavorare quale impiegato senza un

particolare titolo di studio, svolgendo diverse mansioni. Dal 1991 fino alla

sua chiusura è stato alle dipendenze, in veste di acquisitore, della __________

di __________, ditta da lui fondata con il socio __________, che si occupava di

trasporti e sdoganamenti di merce in genere dalla Svizzera verso l’Italia ed in

transito verso altri Paesi. Amministratore unico era il signor __________,

della fiduciaria __________ di __________. I soli impiegati della società erano

i titolari. La ditta è stata sciolta in data 6 aprile 2006 (AI 101-102).

Egli è stato oggetto in passato

di una procedura penale per i reati di ripetuta contraffazione di merci e di

ripetuta violazione della Legge federale sui disegni e i modelli industriali,

sfociata in data 14 ottobre 2003 in una sentenza di assoluzione di questa

Pretura (inc. 10.2002.164). Da quasi due anni, dopo aver vissuto un periodo di

disoccupazione, lavora presso la __________ di __________, ditta che si occupa

di biciclette con motore elettrico, in qualità di addetto alla consegna della

merce e dei contatti con la clientela, con un salario mensile netto di fr. 2’700.--.

Non ha proprietà immobiliari e non ha risparmi. A suo dire non ha nemmeno i

soldi per potersi permettere un’automobile. Non ha precedenti penali ma, come

il qui coimputato, è implicato nella vicenda di contrabbando di tabacco

summenzionata ed è stato colpito, oltre che dalla suddetta richiesta di rinvio

a giudizio, anche da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 1.

agosto 2003 dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di __________ per associazione a delinquere

finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (AI 72);

3. Il 26 ottobre 2004 ACCU 1, alla

guida di un furgone Renault Traffic targato __________ intestato alla __________,

si è presentato in uscita dagli spazi del Punto Franco di __________, accompagnato

dal signor ACCU 2. Il controllo del veicolo da parte dei funzionari doganali ha

permesso di rinvenire, nascosti sotto i sedili anteriori, 32 sacchetti di

plastica contenenti 347 orologi in acciaio con movimento al quarzo, marca

Breil, per un valore di € 49’794.-- e 740 ciondoli in acciaio della stessa

marca, del valore di € 32’380.--.

Interrogato sul motivo per il

quale aveva celato la merce in questione, ACCU 1 ha dichiarato: “Questa merce doveva essere asportata in Italia in modo illegale, cioè senza

espletare le formalità doganali d’importazione italiane. Di conseguenza non si

poteva allestire i soliti moduli doganali di transito svizzeri come T1 ecc. La

merce è stata occultata sotto i sedili del furgone al fine di poter uscire dal

Punto franco. L’asportazione dalla cabina è stata fatta da me stesso e dal

signor ACCU 2. L’idea di esportare la merce illegalmente è nata di comune

accordo con il signor ACCU 2.” (cfr.

suo verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 3).

ACCU 2, dal canto suo, ha così

spiegato la vicenda: “Questa mattina verso le 12:00 mi sono recato presso la

__________ di __________ dove lavora il mio amico e contitolare signor ACCU 1

che io conosco da 25 anni. (…) Un mio cliente di Roma, tale signor __________

di cui non conosco il cognome ma che conosco il n. di cellulare (…), già 10

giorni fa mi aveva chiesto se avessi disponibilità di orologi e ciondoli della

marca Breil da fornirgli in nero, quindi senza IVA e dazio italiano. Io gli ho

risposto che dovevo vedere, perché non sapevo bene come fare e come dovevo

organizzare il trasporto. Durante il pranzo odierno che ho consumato con il

signor ACCU 1 al ristorante __________ del __________ ho discusso la faccenda e

pure lui mi ha risposto che non sapeva come fare. Anche lui sapeva però che

possedevamo gli orologi e i ciondoli presso il Punto franco di __________.

Preciso che la ditta __________ tratta principalmente orologeria e bigiotteria.

Ho contatti professionali con la __________ dal 1999. Noi della __________

acquistiamo merce in diversi paesi, principalmente Asia, Svizzera, USA, in

seguito la merce viene transitata e immessa presso la cabina della __________

che si trova al PF di __________. Generalmente trattiamo presso la __________ /

PF __________ da 2 a 4 invii al mese. La merce viene poi transitata con

documenti doganali T1 dal PF di __________ alla casa di spedizioni di __________

(…) che procede al regolare sdoganamento della merce. (…) A questo punto io

allestisco la fattura o le fatture da destinare ai vari clienti che si trovano

unicamente in Italia, mi reco presso la __________ e poi faccio spedire o

faccio ritirare dal cliente stesso la merce. Preciso che i pacchetti contenenti gli orologi e i ciondoli vengono preparati e suddivisi su mio ordine presso la

cabina della __________ del Punto franco di __________ e da me controllati in

qualità di cliente della __________ e proprietario della merce.” (cfr. suo

verbale di interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 2 seg.).

L’inchiesta avviata a seguito di

questi fatti dai funzionari della Sezione antifrode della Direzione delle

Dogane di Lugano ha permesso innanzitutto di rinvenire presso i locali della __________

205 ciondoli per un peso netto di kg 9.450.5 orologi Breil in acciaio per un

valore stimato da ACCU 1 in fr. 6’000.--.

4. In seguito è stato possibile

appurare che ACCU 1, unitamente al collega __________ avevano dato avvio già

nel 1995 (cfr. suo verbale di interrogatorio 18 maggio 2005, pag. 14) ad

una pratica che si è consolidata con il tempo, mirante a consegnare ai propri

clienti su suolo italiano delle partite di orologi e bigiotteria introdotte

senza essere state dichiarate alle competenti autorità doganali, così da fare

in modo che non venissero caricate dell’IVA e dei dazi: “riassumendo posso

dirvi che i clienti italiani ordinavano la merce da fornitori siti a Hong Kong,

piuttosto che dagli Stati Uniti, Bulgaria, ecc.. noi ci occupavamo dell’immissione

e dell’estrazione dal P.to Franco e susseguente importazione in Italia. E’

chiaro che i clienti italiani ci chiedevano di importare più merce possibile in

Italia senza versare i tributi previsti dalla legge italiana. Noi non potevamo

esportare tutti i quantitativi in nero, ma ne omettevamo parzialmente la

dichiarazione in dogana italiana.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 18

maggio 2005, pag. 13).

La procedura prevedeva che la

merce proveniente da fornitori in prevalenza di Hong Kong e giunta in regime di

transito agli aeroporti di Zurigo ed Agno venisse rilevata dalla __________ di __________

e poi ceduta alla __________, per essere portata dal signor ACCU 1 al Punto

Franco di __________ in attesa di essere trasportata in Italia.

Una volta arrivato il momento

della rispedizione, ACCU 1 si occupava di procedere all’imballaggio della

merce, aggiungendo a quella ufficialmente dichiarata, anche quella che il

cliente di turno aveva disposto fosse occultata per evadere i tributi. Nel

documento di transito T1 concernente l’invio, veniva poi indicato il numero

effettivo dei colli trasportati, ma con un peso inferiore a quello reale, cioè

senza che fosse compresa la merce nascosta: “Il documento T1 che presentavo

all’ufficio doganale di __________ Punto Franco riportava - per esempio - dieci

cartoni di orologi con l’indicazione di peso approssimativo. La dogana svizzera

non poteva minimamente sapere i pezzi contenuti ne il peso effettivo dell’invio.

Compilavo questi documenti con delle errate indicazioni del peso. Per me il

peso non aveva nessuna importanza nemmeno per la dogana di destinazione poiché

la dogana italiana percepiva i tributi unicamente sui pezzi e sul valore ma non

sulla base del peso dell’invio. Lo scopo di questo traffico era quello di

indicare meno pezzi in fatture accompagnatorie per far si di pagare meno dazi d’importazione

in Italia e quindi di fornire il destinatario italiano con gli orologi concaricati

al nero. Da qui deriva la discrepanza del peso difficilmente riscontrabile da

parte della dogana Svizzera.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 20

gennaio 2006, pag. 28).

Le fatture accompagnatorie erano

appositamente redatte dal fornitore con dei dati fittizi ed inviate alla __________

via fax: “(…) io indicavo al destinatario italiano la disponibilità o meno

di confezionare invii al nero, sulla base dei dati da me riferiti, il

destinatario italiano contattava il fornitore di Hong Kong per l’invio della

documentazione accompagnatoria.” (cfr. suo verbale di interrogatorio

20 gennaio 2006, pag. 26). Qualora vi fosse stato un controllo da parte dei

funzionari doganali, ACCU 1 avrebbe prodotto la fattura comprendente anche i

pezzi concaricati, che egli si premurava di avere sempre con sé sul veicolo.

I documenti per le operazioni

doganali sono sempre stati allestiti dal signor __________, che aveva la

funzione di dichiarante all’interno di __________: “Al momento dell’uscita

dal PF di __________ veniva richiesto il documento T1, i colli indicati in

questo documento chiaramente corrispondevano a quelli presenti. Variava

unicamente il contenuto dei colli (numero dei pezzi) che non corrispondevano

alle indicazioni in fattura presentata alla __________. Tengo a precisare,

venivano emesse due fatture per l’invio di merce in questione, una veniva

trasmessa dall’__________ alla Dogana Italiana di Como mentre l’altra rimaneva

incognita sul furgone. Nel momento in cui la Dogana Italiana decideva un controllo, comunicavamo alla ditta __________ __________, di aver

dimenticato di consegnare una fattura, in modo da far quadrare l’invio

controllato. L’__________ non era al corrente del nostro traffico e alcun

controllo è mai stato effettuato dalla Dogana Italiana.” (cfr. verbale di

interrogatorio 18 maggio 2005 di __________, pagg. 3 e 4).

In seguito la merce veniva

trasportata dal signor ACCU 1 dal Punto Franco di __________ alla sede della __________,

mentre il trasferimento da quest’ultima alla __________ di __________ veniva

effettuato, oltre che da lui, anche da __________.

La __________ era una ditta che

permetteva loro di godere di una procedura di sdoganamento semplificata: “Noi

beneficiavamo di una ditta, __________ di __________ che poteva sdoganare in

procedura semplificata, il che vuol dire che la merce non veniva presentata

alla Dogana Italiana di __________, bensì veniva inviato un fax, che consentiva

alla Dogana Italiana di intervenire in un’ora dall’invio del fax. Con questo

sistema l’invio non veniva mai controllato, quindi sdoganavamo unicamente la

metà del numero dei pezzi presenti: una parte dell’invio era quindi importato

regolarmente in Italia, ma l’altra metà entrava in Italia irregolarmente.”

(cfr. verbale di interrogatorio 18 maggio 2005 di __________, pag. 3).

A detta dei prevenuti, la merce

viaggiava sotto sigillo: “(…) desidero precisare che la merce concaricata

nella cabina del punto franco di __________ ed in seguito caricata nel furgone __________,

le operazioni doganali mediante il T1, prevedevano la piombatura del carico

sino alla dogana di destino. Pertanto il carico viaggiava continuamente sotto

chiusura doganale sino alla dogana italiana di destino. Il suggello non veniva

mai tolto prima né veniva manomesso da parte nostra né di altri.” (cfr.

verbale di interrogatorio 19 gennaio 2006 di __________, pag. 29).

La fatturazione degli orologi

avveniva preminentemente attraverso la __________ di __________, società di

proprietà dei titolari di __________. (cfr. verbale di interrogatorio 18 febbraio

2005 di __________, pag. 16).

Per le sue prestazioni, oltre a

quanto fatturato dalla __________ per il trasporto e le pratiche doganali, la

ditta percepiva una piccola percentuale del guadagno in nero (cioè dei dazi

risparmiati), in pratica, come confermato al dibattimento, circa Lit. 1’000.--/1’500.--

(o, dall’introduzione della moneta unica, il corrispettivo in Euro) per

orologio importato illecitamente.

La __________ non ha mai

allestito alcuna contabilità della merce trattata: a far stato, come asserito

dai suoi stessi responsabili, erano semplicemente le schede di immissione ed

estrazione dal Punto Franco di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 19

gennaio 2006 __________, pag. 28).

5. Le indagini hanno portato pure

al chiarimento della posizione del signor ACCU 2 e dei suoi rapporti con il

coimputato.

In effetti è risultato che ACCU

2 ha fondato con ACCU 1 la __________, __________, attiva nel commercio all’ingrosso

di orologi e bigiotteria. Il ruolo di ACCU 1 nella società è comunque stato

marginale, poiché, come dichiarato dallo stesso ACCU 2, questi era un socio

rappresentativo che gli serviva per poter aprire la ditta a __________ e che

non ha mai ricevuto alcun profitto per tale funzione.

La __________ era attiva nella

compravendita di orologi, che acquistava essenzialmente in Asia, ma anche in

Svizzera e negli Stati Uniti d’America, e rivendeva poi in Italia.

La società era in affari con la

__________ sin dall’inizio, cioè dal 1999. Ad essa ha demandato l’esecuzione

del trasporto e dell’immagazzinamento della merce verso e da il Punto Franco di

__________. Inoltre quest’ultima ha messo a disposizione di ACCU 2 un ufficio e

la sua cabina nel Punto Franco.

In pratica ACCU 2 (con la sua

ditta __________) era la persona di riferimento in Italia per la messa in atto

del traffico illecito di bigiotteria ed orologi messo in atto dalla __________:

era lui che si occupava dei contatti con fornitori e clienti, ai quali addirittura

proponeva di ricorrere all’importazione in nero della merce: “Questa pratica

era, a volte richiesta dal cliente ed a volte da me proposta al cliente.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 15 luglio 2005, pag. 13), mentre ACCU 1 e __________

si occupavano di effettuare le operazioni concretamente. ACCU 2 dava istruzioni

e ACCU 1 eseguiva. “Io dicevo unicamente quale merce preparare per un

determinato cliente, quanta merce doveva essere introdotta in nero in Italia

quando si verificava la necessità, __________ e ACCU 1 si occupavano dell’imballaggio

e del trasporto.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 febbraio 2006, pag.

22).

ACCU 2 aiutava di norma il

signor ACCU 1 a confezionare la sua merce in uscita dal Punto Franco di __________

o, addirittura, lo faceva da solo: “Si ho presenziato più volte alla

confezione dell’invio poiché aiutavo a preparare la mia merce o la preparavo da

solo, poi i sigg. ACCU 1 e __________ si occupavano del trasporto. Il carico

era quindi composto sia dalla mia merce, sia da merce della __________ con la

quale non avevo nulla a che fare.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 febbraio

2006, pag. 22).

Il guadagno che egli traeva da

queste sue pratiche era del 10% lordo sulla transazione completa, al quale si

aggiungeva il 2% quale compenso extra per la consegna della merce in Italia in

elusione dei controlli doganali di quel Paese (cfr. suo verbale di

interrogatorio 26 ottobre 2004, pag. 4).

6. Con processo verbale finale del

26 maggio 2008 (AI 132) la Sezione antifrode doganale ha rimproverato a ACCU 1

di essersi reso colpevole di infrazione alla legge sulle dogane ed alla legge

concernente l’imposta sul valore aggiunto per aver asportato dal Punto Franco

di __________, nel periodo dal 26 aprile 2001 al 26 ottobre 2004, senza

annunciarli per lo sdoganamento, orologi ed altre merci per un valore complessivo

di fr. 14’286’107.--. Secondo l’autorità inquirente, l’IVA sottratta ammonta a

fr. 1’085’882.--, mentre i dazi evasi a fr. 128.20.

Il processo verbale finale di

medesima data allestito per ACCU 2 (AI 134) ha invece stabilito che questi, nel

periodo dal 23 luglio 2001 al 26 ottobre 2004, ha fatto asportare dal Punto Franco di __________, senza annunciarli per lo sdoganamento,

orologi ed altre merci per un valore complessivo di fr. 723’655.--. Di riflesso

l’IVA sottratta ammonta a fr. 55’002.85, mentre il dazio non corrisposto a

fr. 128.20.

Il 26 maggio 2008 l’autorità

doganale ha pure emesso nei confronti dei due imputati le relative decisioni

sull’obbligo di pagamento dei tributi non riscossi sulle importazioni dei

suddetti prodotti per gli importi sopra indicati (AI 133 e AI 135). Contro tali

risoluzioni, intimate brevi manu, non è stato interposto ricorso, per cui esse

sono cresciute in giudicato.

Con decreto penale 7 ottobre

2008, notificato il 10 ottobre 2008, la Direzione generale delle Dogane ha

condannato ACCU 1 ad una multa di fr. 130’000.--, oltre fr. 4’500.--.

Contestualmente l’IVA non pagata è stata ridimensionata in fr. 1’083’853.80

(doc. B.2). In questa decisione il valore complessivo imponibile è stato

ridotto a fr. 14’261’234.--.

Nel decreto penale 7 ottobre

2008 prolato nei confronti di ACCU 2, egli è stato condannato alla multa di fr.

13’500.-- più spese procedurali per fr. 1’500.--. In questa decisione il

valore complessivo imponibile della merce è stato aumentato a fr. 723’722.--

(doc. B.1).

Contro queste due decisioni gli

accusati, in data 7 novembre 2008, hanno interposto tempestiva opposizione.

La decisione penale 15 aprile

2009 nei confronti del signor ACCU 2 che ne ha fatto seguito (doc. B.5), ha in

primo luogo appurato che per effetto della prescrizione dell’azione penale il

periodo da considerare era quello dal 16 aprile 2002 al 26 ottobre 2004, per

cui il valore complessivo imponibile delle merci trafugate avrebbe dovuto

essere ridotto da fr. 723’722.-- a fr. 571’767.-- ed i tributi in discussione

da fr. 55’131.05 a fr. 43’582.45 (fr. 43’454.25 di IVA e fr. 128.20 di

dazio). La multa, che prima era di 1/4 dei tributi evasi, è stata di conseguenza

ridotta, anche in considerazione della colpa e della situazione personale del

prevenuto, a fr. 10’500.-- e le tasse e spese a complessivi fr. 1’480.--.

La decisione penale di medesima

data emanata contro ACCU 1 (doc. B.6), tenuto conto dei termini di prescrizione

e della riduzione del periodo da prendere in considerazione, ha accertato che

il valore complessivo imponibile delle merci avrebbe dovuto essere ridotto da

fr. 14’261’234.-- a fr. 7’603’084.--, così che i tributi in gioco

avrebbero dovuto essere ridimensionati da fr. 1’083’982.-- a fr. 577’962.55

(fr. 577’834.-- di IVA e fr. 128.20 di dazio). La multa, in precedenza

fissata in 1/8 dei tributi evasi, è stata pure ridotta a fr. 72’000.-- e le

tasse e spese a fr. 3’680.--.

Entro i termini di legge di 10

giorni, entrambi gli accusati hanno chiesto di essere giudicati da un

tribunale.

Considerandi

7.

In base al vecchio diritto, in

vigore fino al 30 settembre 2002, la prescrizione dell’azione penale avveniva

in 5 anni se la contravvenzione consisteva nella sottrazione, nella messa in

pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una

riduzione o di un condono di tasse (prescrizione relativa), e, in caso di

interruzione della prescrizione, in un termine massimo di sette anni e mezzo

(prescrizione assoluta), art. 11 cpv. 2 DPA e art. 72 cifra 2 vCPS. Una

sospensione della prescrizione era prevista, per i delitti e le

contravvenzioni, durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari

circa l’obbligo di pagamento o di restituzione o circa altre questioni

pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa o finché l’imputato

stava scontando all’estero una pena privativa della libertà, art. 11 cpv. 3 DPA.

Questa sospensione non si applicava solo alla prescrizione relativa, ma pure a

quella assoluta, come riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza (DTF 119

IV 330 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 9 marzo 2005, in RVJ2006, pag. 211 ss.).

Secondo il nuovo diritto,

entrato in vigore il 1. ottobre 2002, i delitti si prescrivono in 7 anni, art.

97.

cpv. 1 lett. c CPS, ritenuto che tale periodo non è più soggetto ad

interruzioni e che la prescrizione non può più subentrare dopo il giudizio di

prima istanza. Per le contravvenzioni previste da leggi federali che non siano

il CPS, i termini di prescrizione, se superiori ad un anno, sono stati

raddoppiati, art. 333 cpv. 6 lett. b CPS, e l’azione penale non si prescrive

più se entro lo scadere di tali termini è stata pronunciata una sentenza di

primo grado, art. 333 cpv. 6 lett. d CPS.

Nel nostro caso, quindi, il

termine di prescrizione secondo le disposizioni attuali sarebbe di 10 anni.

Una simile soluzione appare

stridente. In effetti, come chiarito dal Tribunale federale, non è concepibile

che delle contravvenzioni si prescrivano in termini più lunghi di quelli

previsti per un delitto. Di conseguenza l’alta corte elvetica ha stabilito che,

se la questione non è ancora stata esplicitamente chiarita con una modifica

legislativa, come nel nostro caso, si deve concludere che le contravvenzioni di

cui all’art. 11 cpv. 2 e 3 DPA si prescrivono in 7 anni (DTF 134 IV 328

consid. 2.1.).

A fronte di queste due regole

occorre ora valutare - sulla base di considerazioni concrete, riferite alla fattispecie

in esame e non di ragionamenti generici ed astratti - quale di esse rappresenti

la lex mitior per gli imputati.

Visto che la decisione penale è

del 15 aprile 2009, il periodo che si dovrebbe tenere in considerazione secondo

le norme in vigore dal 1. ottobre 2002, sarebbe quello a partire dal 16 aprile

2002.

Per contro, in base alla

vecchia regola - preso atto che non è insorta alcuna sospensione ai sensi dell’art.

11.

cpv. 3 DPA, non essendo state impugnate le decisioni sull’obbligo di pagamento

- il periodo che potrebbe essere preso in considerazione per la valutazione

penale della vicenda, è quello a partire dal 1. ottobre 2002 (sette anni e

mezzo prima del presente dibattimento).

Quest’ultima soluzione appare

più vantaggiosa per i prevenuti, poiché permette loro di escludere ulteriori 6

mesi di commissione dell’illecito.

Sono pertanto da reputarsi

prescritti tutti i reati commessi prima del 1. ottobre 2002.

8.

Il 1. maggio 2007 è entrata in

vigore la nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005, che presenta una modifica

delle disposizioni penali e che trova fondamentalmente applicazione per i reati

commessi dopo la sua entrata in vigore. In base la principio della lex mitior,

tuttavia, essa può venire presa in considerazione anche per fattispecie

precedenti, laddove la soluzione proposta dalle nuove norme risulti essere più

favorevole all’imputato rispetto alle vecchie disposizioni in merito.

Giusta l’art. 21 cpv. 1 LD

(art. 6 vLD), chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale

deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale

più vicino.

Di basilare importanza in

materia di relazioni commerciali transfrontaliere in cui le merci valicano i

confini nazionali è il principio dell’autodichiarazione (ai

tempi ancorato all’art. 29 vLD, DTF 112 IV 53 consid. 1a), per il quale incombe

a colui che trasporta merce attraverso il confine dichiararla spontaneamente e

collaborare nell’ambito della procedura di sdoganamento. Se del caso la persona

assoggettata al controllo doganale deve informarsi presso l’autorità competente

circa i propri doveri (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.612/2003 del 21

giugno 2004).

Le merci

estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra

due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di

transito, art. 49 cpv. 1 LD. Se il regime di transito non è concluso

regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci

ammesse in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all’esportazione,

il regime d’esportazione viene annullato, art. 49 cpv. 3 LD.

Giusta l’art.

62.

cpv. 1 LD (art. 42 vLD), i depositi franchi doganali sono parti del

territorio doganale o locali in esso ubicati che sono sottoposti alla vigilanza

doganale, che sono separati dal resto del territorio doganale e nei quali

possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica. In tali

depositi franchi possono venire immagazzinate merci destinate all’esportazione

se, dopo che ne sono uscite, sono esportate, art. 62 cpv. 2 LD. Le merci ivi

immagazzinate non soggiacciono né ai tributi doganali all’importazione, né a

provvedimenti di politica commerciale, art. 62 cpv. 3 LD.

Le merci

depositate presso i punti franchi doganali devono essere dichiarate a tal fine

all’ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale,

art. 65 cpv. 1 LD (art. 44 vLD). Esse ne escono quando è loro assegnato un

regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o

dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime

di transito ed esportate, art. 67 LD (art. 46 vLD).

Come emerge da

quanto testé esposto, la nuova regolamentazione riprende in sostanza - precisandoli

ma senza introdurre cambiamenti determinanti, per quanto ci concerne - i

principi di quella vecchia. Non essendoci differenze concrete, come precisato

in una recente sentenza del Tribunale federale, trovano formalmente

applicazione alla fattispecie le norme della legge vigente al momento dei fatti

(DTF 135 IV 217 consid. 2.1.).

9.

Secondo l’art.

119.

cpv. 1 LD, commette il reato di messa in pericolo del dazio (definito quale

infrazione doganale, art. 117 lett. a LD) chi, intenzionalmente o per negligenza,

omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o

in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali.

La pena è della multa fino ad un quintuplo del tributo doganale messo in

pericolo ma, in caso di circostanze aggravanti, può arrivare sino alla metà

dello stesso. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un

anno, art. 119 cpv. 2 LD.

Nell’art. 74 vLD

il reato veniva chiamato contravvenzione doganale ed era commesso da chiunque,

senza permesso esplicito, importava, esportava o faceva transitare merci

soggette a dazio per vie o da approdi non permessi al traffico doganale, oppure

trasportava merci oltre il confine con aeromobili non dirigibili (cifra 1),

così come da chiunque, varcando il confine, ometteva di dichiarare, totalmente

o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio (cifra

3), e da chi otteneva l’ammissione in franchigia o la riduzione del dazio per

merci che non rispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci

esenti da dazio o per le agevolezze del traffico di confine. Giusta l’art. 75

cpv. 1 vLD, la contravvenzione doganale era punita con una multa fino a 20

volte l’importo del dazio frodato o pregiudicato che poteva essere aumentata

della metà a fronte di circostanze aggravanti. In simili situazioni era inoltre

possibile pronunciare la detenzione fino a sei mesi, art. 75 cpv. 2 vLD.

Nella

fattispecie risulta essere più favorevole agli imputati la nuova

regolamentazione, che prevede sanzioni più lievi, ad eccezione delle situazioni

in cui si impone una pena privativa della libertà (problema che qui non si

pone).

La questione è

di importanza relativa nel complesso dei fatti qui in discussione, poiché il

dazio frodato è per entrambi i prevenuti di fr. 128.20 dovuti per l’importazione

del 26 ottobre 2004.

10.

Parimenti a quella doganale,

anche la legislazione sull’IVA ha subito delle evoluzioni in corso di

procedura. In effetti con il 1. gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove

LIVA ed OIVA.

La vecchia legge, in vigore al

momento dei fatti, stabiliva che chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad

altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all’imposta o

ottenendo un’esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati

dell’imposta, debba essere punito con la multa sino al quintuplo dell’importo d’imposta

sottratta o del profitto illecito, art. 85 cpv. 1 vLIVA (sottrazione d’imposta).

Inoltre colui che, intenzionalmente o per negligenza, omette di dichiarare o

dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell’imposta

avrebbe dovuto essere punito con la multa sino a fr. 10’000.-- e, nei casi gravi

o di recidiva, sino a fr. 30'000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA (messa in

pericolo dell’imposta), ritenuto che la multa avrebbe potuto anche raggiungere

l’importo dell’imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora esso

fosse stato più elevato, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Se un’azione punibile

costituiva una sottrazione o una messa in pericolo dell’imposta e un’infrazione

doganale, si sarebbe dovuto applicare la pena corrispondente all’infrazione più

grave, eventualmente adeguatamente aumentata, art. 89 cpv. 2 vLIVA.

Le disposizioni penali previste

dalla nuova LIVA per il reato di sottrazione d’imposta, commessa non

dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole,

intenzionalmente o per negligenza, all’atto della loro importazione, sono

sensibilmente più pesanti, preso atto che la multa può arrivare sino a fr. 800’000.--,

art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA. In caso di circostanze aggravanti il massimo della

multa comminata deve essere aumentato della metà ed è possibile aggiungervi una

pena detentiva sino a due anni, art. 97 cpv. 2 LIVA.

Sulla scorta di questi dati

appare chiaro come le disposizioni più miti siano quelle della vecchia legge,

che devono dunque trovare applicazione al caso sottoposto al vaglio della

scrivente Pretura penale.

11.

Dal punto di vista oggettivo, la

commissione dei reati non pone particolari difficoltà, poiché entrambi gli

imputati hanno sin da subito riconosciuto di aver asportato dal Punto Franco di

__________ orologi e bigiotteria in nero, senza quindi dichiararli alle

autorità doganali elvetiche come in transito o in uscita.

Poiché per il diritto svizzero

i punti franchi sono considerati territorio doganale estero, con l’uscita dagli

stessi le merci non coperte da un documento di transito ai sensi della LD hanno

superato fisicamente la frontiera con il nostro Paese, nel quale sono dunque

state immesse in spregio alle summenzionate disposizioni legali, cioè senza

venire debitamente dichiarate.

Gli imputati hanno sempre

sostenuto che tutta la merce uscita dal Punto Franco di __________ di nascosto

è sempre stata trasportata in Italia. Tale fatto non ha però potuto da loro

essere dimostrato, per cui, in questa sede, non si può che concludere che essa

sia stata immessa sul territorio elvetico. Invero una simile conclusione,

giuridicamente inevitabile, appare razionalmente bizzarra, poiché non è emerso

alcun indizio che possa indurre a credere che gli accusati abbiano dichiarato

il falso e poiché tutti i loro clienti individuati dagli inquirenti sono

risultati essere, come emerge dalle tavole processuali, esclusivamente

italiani. Nessuno svizzero. E’ dunque singolare che si creda e si utilizzi

tutto ciò che i prevenuti hanno riconosciuto e che serve alla loro accusa,

mentre si consideri diversamente quanto da loro da sempre e coerentemente

asserito e che potrebbe servire per scagionarli.

Per completezza si deve

aggiungere che i signori ACCU 1 e ACCU 2, non impugnando le decisioni sull’obbligo

di pagamento, hanno fornito un elemento non trascurabile per legittimare la

conclusione cui in questa sede non si può che giungere.

Di tutto ciò dovrà comunque

essere tenuto conto al momento della commisurazione della pena.

I quantitativi ripresi nei

riepiloghi allestiti dalla Sezione antifrode doganale e allegati quale parte

integrante dei processi verbali (AI 133.1 e AI 135.1), pur essendo stati

contestati in tutti gli allegati scritti degli accusati, in quanto fondati su

criteri di calcolo poco chiari, non sono più stati messi in discussione in

occasione del dibattimento. A tal proposito va ricordato che le decisioni sull’obbligo

di pagamento, debitamente cresciute in giudicato poiché mai impugnate, sono

state allestite proprio sulla scorta delle cifre contenute in questi documenti.

La riduzione a seguito della

prescrizione del periodo punibile impone tuttavia un ricalcolo del valore delle

merci trafugate dal 1. ottobre 2002 al 26 ottobre 2004 e delle tasse evase.

Per ACCU 1 tale conteggio

conduce ad un valore imponibile complessivo delle merci non annunciate per lo

sdoganamento ammonante a fr. 5’573’121.--. Di riflesso i tributi evasi

corrispondono a fr. 433’672.35 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

Per ACCU 2, per contro, la

situazione non cambia rispetto a quanto calcolato con la decisione penale,

poiché nei mesi tra l’aprile 2002 ed il 1. ottobre 2002 egli non ha effettuato

alcuna operazione illecita. Il valore delle merci asportate illegalmente dal

Punto Franco di __________ è dunque sempre di imponibili fr. 571’767.--, corrispondenti

a fr. 43’454.25 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

12.

Presupposto soggettivo per l’adempimento

dei reati è la loro commissione intenzionale o quantomeno per negligenza.

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CPS,

commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e

volontariamente. A tal fine è sufficiente che l’autore ritenga possibile il

realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. In effetti la seconda frase

dell’art. 12 cpv. 2 CPS chiarisce che anche il dolo eventuale è punibile alla stessa

stregua del dolo diretto.

Il dolo eventuale sussiste

laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e,

cionondimeno, agisce. Egli prende in considerazione la possibilità che con i

suoi atti l’evento possa realizzarsi e procede accettandolo, pur non

desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.).

In mancanza di confessioni, il

giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su

indizi esteriori e regole d’esperienza. La volontà dell’autore si può

ricostruire in base a ciò che questi sapeva e dopo aver verificato se la possibilità

che l’evento si producesse sia stata tale da imporsi all’autore, di modo che si

possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid.

8.

). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha

tenuto in linea di conto la realizzazione dell’evento illecito, figurano in

particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la

probabilità, nota all’autore, della concretizzazione del rischio. Quanto più

grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si

realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i

suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si

realizzasse (DTF 135 IV 12 consid.

2.3

; DTF 134 IV 26 consid.

3.2.2

e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid.

8.

; DTF 125 IV 242 consid.

3c).

La distinzione tra dolo

eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile, poiché in entrambi i casi

l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca. La differenza si

opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid.

4.

; DTF 133 IV 9 consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore,

per un’imprevidenza colpevole, agisca presumendo che l’evento, che ritiene

possibile, non si realizzi.

Nella vicenda che ci occupa

entrambi gli accusati hanno ammesso di essere stati a conoscenza, almeno nelle

grandi linee, delle norme doganali elvetiche. Di sicuro, essendo del mestiere,

sapevano che per l’importazione di merci sul nostro suolo nazionale devono essere

rispettate rigorose regole.

Pur essendo i fatti con

rilevanza penale limitati ad un paio di anni, non si può trascurare che in

realtà la pratica illecita è stata portata avanti sin da metà degli anni novanta

e che essa ha permesso ai prevenuti di trafugare quantitativi molto importanti

di orologi e bigiotteria.

In considerazione di tutto ciò,

non si può che concludere che essi, pur avendo avuto quale scopo principale l’evasione

dei dazi italiani, hanno agito omettendo di dichiarare in uscita dal Punto Franco

la merce, sapendo o avendo quantomeno preso in considerazione il fatto che ciò

potesse comportare un’infrazione alle leggi svizzere.

Essi hanno pertanto infranto le

leggi sulle dogane e quella sull’IVA scientemente, per dolo eventuale. La

negligenza non è qui ravvisabile.

13.

In base a tutto quanto precede,

entrambi gli accusati devono dunque essere condannati per messa in pericolo del

dazio, sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta.

In merito alla commisurazione

della da lei denegata pena, la difesa ha chiesto che vengano presi in

considerazione la difficile situazione economica di entrambi gli imputati, la

loro colpa limitata - visto che si sono trovati ad agire in un contesto, quello

del Mendrisiotto, ove simili pratiche sono all’ordine del giorno - nonché il

lungo tempo trascorso.

L’art. 8 DPA prescrive che le

multe sino a fr. 5’000.-- debbano essere commisurate unicamente in base alla

gravità dell’infrazione e della colpa. Altri elementi non possono entrare in

linea di conto. Per il resto fanno stato gli art. 106, 107 e 333 cpv. 3

CPS, la cui applicazione dipende direttamente dal concetto di colpa ai sensi

dell’art. 47 CPS (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, 2a ed., art. 106, n.

21).

La multa che non può essere

riscossa deve essere commutata dal giudice in arresto, art. 10 cpv. 1 DPA. Il

tasso di commutazione prescritto dall’art. 10 cpv. 3 DPA è di un giorno di

arresto o di carcerazione ogni fr. 30.-- di multa. Con l’introduzione delle

nuove norme del CPS (art. 106 cpv. 2 e 3 CPS) e della prassi ad esse relativa,

tale importo appare ormai superato e sostituito dalla regola per la quale il

tasso di conversione deve fondarsi sulla capacità finanziaria del prevenuto,

analogamente a quanto avviene nella fissazione dell’ammontare delle aliquote

giornaliere. Indipendentemente da ciò vale l’assioma irrinunciabile secondo il

quale la durata massima della pena da commutazione è di tre mesi, art. 10 cpv.

3.

DPA e art. 106 cpv. 2 CPS.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione

a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

L’art. 48 CPS

prevede tutta una serie di circostanze attenuanti sulla base delle quali è possibile

procedere ad una riduzione della pena. In modo particolare ciò è fattibile se l’autore

ha agito per motivi onorevoli, in stato di grave angustia, sotto minaccia, su

incitamento di una persona della quale era succube, se è stato indotto

seriamente in tentazione dalla vittima, se era in stato di violenta e scusabile

commozione dell’animo, se ha dimostrato sincero pentimento o se la pena ha

perso manifestamente di senso a seguito del tempo trascorso dal reato e da

allora l’autore ha tenuto buona condotta.

14.

Quando entra in

concorso la commissione di più infrazioni contemporaneamente, si deve applicare

la pena prevista per quella più grave, se del caso adeguatamente aumentata,

art. 126 LD (art. 85 vLD), art. 101 LIVA (art. 89 vLIVA).

Come visto in

precedenza, l’infrazione doganale è sanzionata con una multa fino al quintuplo

dell’importo del tributo messo in pericolo, art. 119 LD, mentre l’infrazione

alla LIVA è punita dalla stessa con una multa sino a fr. 10’000.-- e,

nei casi più gravi, sino a fr. 30’000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA,

ritenuto che, qualora l’importo in gioco o il profitto fossero più elevati, si

potrebbe giungere fino a tali cifre, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Appurato che l’IVA compromessa

raggiunge qui volumi molto più elevati rispetto al dazio sottratto, irrisorio,

va conferita precedenza alle sanzioni comminate dalla LIVA stessa.

15.

La ponderazione della sanzione

da infliggere ai due accusati impone innanzitutto di prendere coscienza del

fatto che il caso che li ha visti qui coinvolti non rappresenta una semplice bagatella,

ma concerne un misfatto commesso sistematicamente, durante un considerevole

periodo di tempo e relativo a transazioni per cifre d’affari milionarie.

L’attività svolta dai due

imputati è quella che nel linguaggio comune viene definita contrabbando. Oltre

alle ripercussioni per il nostro Stato, trattate nella presente sentenza, con

tale pratica essi hanno creato degli indubbi e considerevoli danni anche e

soprattutto a quello italiano.

ACCU 1 e ACCU 2 non sono dunque

così estranei al mondo della delinquenza come hanno tentato di far credere

sminuendo la portata dei crimini di natura doganale. Prova ne è il fatto che,

in un modo o nell’altro, sono stati coinvolti in indagini della Procura di __________

su un’organizzazione di stampo mafioso - camorristico operante nel contrabbando

di sigarette e facente capo a personaggi noti alle forze di polizia di mezzo

mondo, quali, come detto in precedenza, quello di __________. Anche se, come da

loro asserito, non vi fossero gli estremi per una condanna in Italia, la loro attività

di contrabbando di orologi e bigiotteria li ha fatti inevitabilmente, proprio

per la sua natura illecita e per i facili guadagni che essa potenzialmente può

assicurare, venire a contatto con il peggio della malavita internazionale.

Fatto non trascurabile.

Malgrado le leggi qui applicate

prevedano delle multe sensibilmente superiori a quelle del diritto penale

ordinario, non si può prescindere, nella fissazione della pena, dal considerare

gli elementi elencati all’art. 12 cpv. 1 CPS.

In quest’ottica si deve

pertanto innanzitutto tener conto del fatto che i prevenuti, sono chiamati a

risarcire la Confederazione con importi di fr. 1’085’882.-- (ACCU 1),

rispettivamente fr. 55’131.05 (ACCU 2), avendo lasciato crescere in giudicato

le decisioni sull’obbligo di pagamento del 26 maggio 2008.

In secondo luogo entrambi sono

in una situazione economica disastrosa: ACCU 1 guadagna a malapena il

necessario per mantenere la sua famiglia di 4 persone, mentre ACCU 2 è

attualmente privo di lavoro e negli ultimi 12 mesi ha potuto contare su entrate

inferiori al suo minimo esistenziale. Nessuno di loro ha sostanza.

Neppure il lungo tempo

trascorso dai fatti può essere completamente trascurato: la presente sentenza

interviene in effetti a 5 anni e mezzo dal controllo che ha dato avvio alle

indagini.

Altro elemento a favore dei

prevenuti è l’ulteriore riduzione, a seguito della prescrizione, degli importi sottratti

cui può essere conferita rilevanza penale.

Infine non si può ignorare il

paradosso che permea la presente procedura a discapito dei due accusati, cui si

è fatto cenno al punto n. 10: da un lato le loro ammissioni di colpa e le

descrizioni dei fatti - sin dall’inizio coerenti e dettagliate - hanno

consentito agli inquirenti di chiarire i fatti e sono così divenuti un punto

cardine del castello accusatorio, mentre dall’altro essi non possono essere creduti

quando affermano che tutte le merci non dichiarate in uscita dal Punto Franco

di __________ sono state portate in Italia, per cui de facto non sono stati

frodati né il dazio doganale né l’IVA svizzeri. Sugli imputati pesa quindi -

oltre alla loro incomprensibile leggerezza nel non interporre ricorso alle

decisioni sull’obbligo di pagamento - la presunzione che quanto non può essere

dimostrato sia stato esportato dal Punto Franco in Italia deve ritenersi

immesso in Svizzera e l’impossibilità di provare che la loro tesi è veritiera.

16.

Tutto ciò ben ponderato, appare

corretto ridimensionare le pene di ambedue gli imputati.

Al signor ACCU 1 risulta equo infliggere

una multa di fr. 15’000.--, oltre al pagamento delle spese procedurali

amministrative di fr. 3’680.-- e degli oneri della presente procedura.

Al signor ACCU 2 deve per

contro essere imposta una multa di fr. 6’500.--, cui si devono aggiungere il

pagamento delle spese procedurali amministrative per fr. 1’480.-- e degli oneri

della presente causa.

La pena detentiva sostitutiva

in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 90 giorni

per ACCU 1 ed in 65 giorni per ACCU 2 (art. 106 cpv. 2 CPS), applicandosi

per ognuno di essi un tasso di conversione di un giorno per fr. 100.-- e tenuto

conto dei limiti massimi previsti dalla legge.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 72 vCPS; 2, 12, 47,

48, 97, 106, 107, 333 CPS; 6, 29, 42 segg., 74, 75 vLD; 21, 49, 62, 65, 67, 119,

126, 128 LD; 85, 86, 88 e 89 vLIVA; 96, 97 LIVA; 2 segg., 73 segg. DPA; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alla Legge sulle

dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,

2. sottrazione d’imposta, art.

85 cpv. 1 vLIVA,

3. messa in pericolo dell’imposta,

art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere asportato dal

Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002

ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile

di fr. 5’573’121.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo

sdoganamento (tributi in gioco fr. 433’800.55: IVA fr. 433’672.35 e dazio

fr. 128.20);

condanna 1. ACCU 1

1. alla multa di

fr. 15’000.-- (quindicimila);

1.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento

delle spese procedurali amministrative di fr. 3’680.--;

3. al pagamento delle tasse e

spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

dichiara 2. ACCU 2

autore colpevole di:

1. infrazione alla Legge sulle

dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,

2. sottrazione d’imposta, art.

85 cpv. 1 vLIVA,

3. messa in pericolo dell’imposta,

art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere fatto asportare

dal Punto Franco di __________, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il

26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr.

571’767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento

(tributi in gioco fr. 43’582.45: IVA fr. 43’454.25 e dazio fr. 128.20);

condanna 2. ACCU 2

1. alla multa di

fr. 6’500.-- (seimilacinquecento);

1.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 65

(sessantacinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2. al pagamento

delle spese procedurali amministrative di fr. 1’480.--;

3. al pagamento delle tasse e

spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Anche il

procuratore generale e l’amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo

indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto

entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2

DPA).

Intimazione a:

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, ,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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