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Decisione

40.2011.1

Aggiornamento particolare della stima - termine di ricorso/legittimazione - revisione

31 ottobre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi invocati possano essere fatti valere impugnando la decisione dinnanzi

alla competente autorità di ricorso (RDAT II-1995 no. 17 e 67).

Le decisioni di cui è chiesta la revisione sono definitive e incontestabilmente

cresciute in giudicato, ma in concreto nessuno dei motivi di revisione sopra

elencati è realizzato.

In particolare dal ricorso presentato non risulta che l’istante sia venuto a

conoscenza di fatti nuovi e rilevanti dopo le decisioni e nemmeno che abbia

scoperto prove decisive che non ha potuto fornire, senza una sua colpa, nelle

precedenti procedure. Egli si limita infatti a riproporre le argomentazioni

allora già esposte, in particolare per quel che concerne la vetustà

dell’edificio principale, la limitazione delle possibilità edificatorie in

virtù dell’istituzione di vincoli pianificatori (distanze dai confini, vincoli

di protezione ecc.), il pregiudizio riconducibile all’area boschiva e l’ ammontare

del valore di reddito. Tutte ragioni conosciute e note all’ autorità già nel

corso dei precedenti procedimenti.

Tali considerazioni inducono pertanto il Tribunale a dichiarare irricevibile

l’istanza di revisione contenuta nel ricorso in quanto priva dei necessari

requisiti.

7. Resta

quindi da esaminare la fattispecie circoscritta all’aggiornamento particolare

2007 trattato dall’UCS nel contesto della riunione dei mappali no. 444 e 446

(iscrizione a RF dg. 1690 del 23.01.2007).

Prima della riunione i due fondi erano così censiti a registro fondiario:

mappale

no. 444 A. abitazione mq. 216

B. fabbricato mq. 6

c. giardino mq. 790

per

complessivi mq. 1012

mappale no. 446 a. giardino mq. 60

Dopo

la riunione e con l’estinzione della particella no. 446 il fondo risulta essere

così descritto nei pubblici registri:

mappale

no. 444 A. edificio mq. 216

NE sup. humosa e riv. duro mq. 856

per

complessivi mq. 1072

Stando al vigente PR il mappale no. 444 è assegnato alla zona riva lago (ZRL)

ed è soggetto a vincolo AP-EP (186 mq. ca.) nella sua porzione più a sud-ovest,

ovvero in corrispondenza della superficie acquisita dai mappali no. 445 (già oggetto

dell’aggiornamento particolare 2005) e 446.

Nella sua prima decisione l’UCS ha stabilito in fr. 406'270.—il valore globale

di stima. Il terreno è stato ritenuto complementare per mq. 845 ed eccedente

per la rimanenza (mq. 227). Interessato da più zone di valore allo stesso è

stato applicato un valore medio di fr. 180.69 originato da quelli di base di

fr. 42.--/mq. per la zona AP-1 (mq. 187) e di fr. 210.—/mq. per la zona ZRL

(mq. 885). L’autorità di stima non ha riconosciuto correttivi dipendenti dalla

razionalità del suo sfruttamento.

Con la decisione su reclamo, qui impugnata, l’UCS ha infine determinato in fr.

383'737.—il valore ufficiale di stima del mappale no. 444.

Tosto che le superfici del terreno complementare e di quello eccedente sono

state riviste in mq. 885 e mq. 187, l’UCS ha confermato il valore medio di zona

di fr. 180.69 applicando però al terreno eccedente un correttivo del -40% per

tener conto del vincolo AP-EP che lo grava.

Avantutto occorre rilevare che l’UCS ha considerato l’intera superficie

vincolata (mq. 187) quale terreno eccedente mentre la rimanenza (mq. 885) quale

Considerandi

terreno complementare. Quest’ultimo appare del tutto proporzionato in rapporto

alle dimensioni dell’edificio abitativo esistente (superficie occupata mq. 216),

che consta di due piani abitabili.

Con

sentenza 5 ottobre 2007 (cfr. al proposito punto n. 1.2.) il Tribunale ha già

esaminato e confermato il valore metrico di base di fr. 210.--/mq. stabilito uniformemente

per l’insieme dei terreni in Zona riva lago (ZRL) a ridosso del sentiero di __________.

Esso tiene conto in giusta misura della posizione e della topografia e

tipologia del comparto e appare già di per sé prudenziale rispetto al prezzo

normalmente conseguibile per oggetti analoghi in una libera contrattazione.

Anche il valore metrico di base di fr. 42.--/mq. fissato per la zona AP-1 trova

fondamento. Si tratta infatti di un’area pianeggiante, raggiungibile tramite un

comodo sentiero e direttamente confinante con la riva del lago. Tutte queste

caratteristiche permettono di ritenere il terreno un bene particolarmente

pregiato e ricercato sul mercato immobiliare ancorchè privo di possibilità

edificatorie.

D’altra parte nemmeno bisogna disattendere che suddetto valore, oltre ad essere

già noto al ricorrente, non è stato contestato dal medesimo nella precedente procedura

per “aggiornamento particolare 2005” originata dalla riunione dei mappali no.

444.

e 445 (cfr. al proposito il punto n. 2).

Infine occorre ancora esaminare se il correttivo del -40% applicato dall’UCS

sul valore medio di zona riferito all’area vincolata AP-EP, è supportabile

oppure no. La risposa è affermativa.

L’aggregazione della superficie del mappale no. 446 (mq. 60) al fondo principale,

benché interamente vincolata, ha di fatto incrementato il valore dell’intera

proprietà ed ha ulteriormente migliorato la situazione complessiva del sedime.

Basti pensare al lungo fronte sul lago e sul sentiero di cui dispone oggi il

mappale.

Ciò nondimeno al proprietario, che già beneficia di un valore metrico di base

particolarmente favorevole (fr. 42.--/mq.) che è servito, occorre qui

rimarcarlo, per calcolare il valore medio da applicare all’intera superficie

del fondo, l’UCS ha riconosciuto per il terreno eccedente un ulteriore correttivo

(-40%), che a mente di questo Tribunale ben considera tutti gli eventuali

pregiudizi derivanti dal vincolo AP-EP in essere.

8.

Di

conseguenza il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 444

RFD di __________ è confermato in fr. 383'737.-- come stabilito dall’UCS.

9.

La

tassa di giustizia in fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente in quanto

soccombente; (per lo stesso motivo) non si assegnano ripetibili (art. 39 cpv. 6

Lst; art. 31 LPamm).

Per

questi motivi

richiamati i

disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e

il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause

amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto ed il valore ufficiale

di stima del mapp. no. 444 RFD di __________ stabilito dall’UCS è confermato.

2.

La

tassa di giustizia in fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente in quanto

soccombente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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